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FAQs SITO MIUR IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

 

  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO e

NOTA INTEGRATIVA del MINISTERO dell’ISTRUZIONE

concernente le prestazioni lavorative e adempimenti resi dal personale docente: criteri di erogazione del servizio nella modalità a distanza fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19

  (nota MI n.2002 del 09.11.20 “Luogo e strumenti di lavoro”) Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.

  PERCHÈ UN CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) A NOVEMBRE ?

Attraverso l’azione congiunta con il Ministero dell’Istruzione si è inteso:

  • fare sintesi della normativa emessa fino al momento di incontro delle parti e creare una cornice chiara e univoca all’interno della quale operino tutte le istituzioni scolastiche

Ciò al fine di:

  • dare indicazioni precise relative agli aspetti della funzione docente nel contesto della DDI
  • garantire omogeneità dei servizi scolastici e di accesso all’istruzione in tutto il Paese
  • assicurare l’effettività del diritto costituzionale allo studio

Il CCNI è accompagnato dalle Note Operative redatte dal Ministero (n.2002 del 09.11.20). Le Note, corrette dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie in modo significativo rispetto alle proposte iniziali dell’Amministrazione e quindi poi approvate, entrano nel dettaglio delle seguenti questioni:

  • Orario di servizio
  • Luogo e strumenti di lavoro
  • Personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario. Specificazioni

Il Contratto non introduce elementi nuovi (o peggiorativi) rispetto a quanto previsto dalla normativa emanata fino alla firma del Contratto stesso e nel dettaglio soddisfa l’esigenza di definire chiaramente:

la durata del CCNI e delle prestazioni lavorative in modalità a distanza: (art.1) “fino al  perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri , dovuto al diffondersi del virus Covid-19”.

  Questo impedisce che il ricorso alla DDI, introdotta per far fronte ad una situazione emergenziale, si protragga ad emergenza terminata;  impedisce quindi che la DDI venga imposta ai docenti anche in futuro, in condizioni di normale didattica in presenza.

i casi in cui si può ricorrere alla DDI:

♠ (art.1 comma 1) sospensione dell’attività didattica in presenza estesa a tutte le classi dell’istituto

♠ (art.1 comma 3;  art.3 comma 1) sospensione dell’attività didattica in presenza limitata ad alcune classi dell’istituto  o limitata a gruppi circoscritti di alunni della classe

È il caso di:

1)  docente posto in quarantena o isolamento fiduciario, NON coperto da certificazione medica con classi poste in quarantena: svolge servizio in modalità a distanza ESCLUSIVAMENTE per le proprie classi

2) docente posto in quarantena o isolamento fiduciario, NON coperto da certificazione medica con classi in presenza: svolge servizio con modalità a distanza ove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati in altre attività didattiche (ad esempio ‘a disposizione’)

3) alunni: alle classi o gruppi di alunni posti in quarantena il docente che ha sia classi in presenza che a distanza assicura la  didattica in modalità sincrona sulla base di quanto previsto dal Piano per La DDI approvato dal Collegio dei Docenti

Viene ribadito che nel contesto della DDI il docente svolge servizio ESCLUSIVAMENTE per le sue classi

le prestazioni di lavoro dei docenti rese in modalità DDI in merito a:

carichi orari (art.2):  il docente è tenuto al rispetto dell’orario di servizio settimanale stabilito nel Contratto Collettivo Provinciale (22 ore alla scuola primaria; 20 ore nella scuola secondaria e L2/religione alla primaria), declinato poi nel Piano per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti.

riduzione dell’unità oraria: (Decreto n.89 del 07.08.20) Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

“Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica.”

riduzione dell’unità oraria e  recuperi: (Circolari Ministeriali 243/1979 e 192/1980 riprese nel Piano per la DDI): la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per:

– garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza

– far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali

– tenere conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle alunne e degli alunni, sia del personale docente

momenti di pausa:

(nota MI n.2002 del 09.11.20 “Orario di servizio”) il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.

La nota n.2002 riprende la nota n.1934 del 26.10.20 “L’attivazione della DDI”: Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone.

A quanto riposo/quanta pausa ha diritto il lavoratore: (D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66: Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – ultimo aggiornamento all’atto:31/12/2018)

Art. 7 Riposo giornaliero

1.Ferma  restando  la  durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore  ha  diritto  a  undici  ore  di  riposo  consecutivo ogni ventiquattro  ore.  Il  riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo  fatte  salve  le  attività caratterizzate da periodi di lavoro   frazionati   durante   la   giornata   ((o   da   regimi  di reperibilita’)).

Art. 8 Pause

1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita’ e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi  di lavoro, ai fini del recupero  delle  energie  psico-fisiche  e  della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al  comma  1,  in  difetto  di  disciplina collettiva  che  preveda  un   intervallo   a   qualsivoglia   titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa,  anche  sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni  periodo  giornaliero di  lavoro,  di  durata  non  inferiore  a  dieci  minuti  e  la  cui collocazione deve tener conto delle esigenze  tecniche  del  processo lavorativo.

  Il docente impegnato nella didattica a distanza rientra nella categoria dei “videoterminalisti”? 

(D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 – Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 173: È video-terminalista chi:

–  utilizza  un  video-terminale  in  modo sistematico  e  abituale: vale a dire che l’uso del VDT è una parte necessaria e costante dell’attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti.

– utilizza  un  video-terminale per  venti  ore  settimanali,  dedotte  le  pause  obbligatorie  di  15  minuti ogni due ore di attività

Da ciò deriva che i docenti impegnati nella didattica a distanza  rientrino nella categoria dei video-terminalisti come definiti nel D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 solo se svolgono le 20 (scuola secondaria; L2/religione scuola primaria) o 22 (scuola primaria) ore di servizio previste dal Contratto Collettivo Provinciale impiegando i devices di vario tipo nello svolgimento delle attività svolte con modalità sincrona o asincrona, come scandite nel Piano  sulla DDI approvato dal Collegio dei Docenti.

Come accade con la didattica in presenza, l’attività di preparazione del materiale didattico o la correzione di elaborati, pur se svolta con il sussidio di devices, non rientra nel computo delle ore di servizio

attività funzionali all’insegnamento e diritto alla disconnessione (Nota MI n.1934 del 26.10.20 e n.2002 del 09.11.20 “Orario di Servizio”) Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri relativi al “diritto alla disconnessione” stabiliti a livello di istituzione scolastica (ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018). Il calendario annuale delle attività funzionali può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni.

  Il diritto alla disconnessione rientra tra le prerogative delle RSU ed è quindi oggetto di contrattazione integrativa di istituto. In quel contesto le RSU potranno definire “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

  l’autonomia professionale del lavoro del docente (art.1 comma 2): “La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche”.

gli strumenti di lavoro (Nota MI n.1934 del 26.10.20 “Attivazione della DDI” e n.2002 del 09.11.20 “Luogo e strumenti di lavoro”):

docenti: in subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza.

Poiché in Provincia di Bolzano i docenti non usufruiscono della Carta del Docente, tutto il personale docente è, in caso di necessità, beneficiaria del diritto a poter assolvere all’obbligo di servizio attraverso strumenti messi a disposizione dall’istituto di appartenenza

♠  docente in quarantena/isolamento fiduciario: il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d’uso della necessaria strumentazione tecnologica.

  Privacy: richiama in documento congiunto Ministero dell’Istruzione/Garante della Privacy “Didattica digitale integrale e tutela della privacy“:

– obbligo di assicurare la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale e tutto ciò che riguarda un corretto e sicuro utilizzo delle piattaforme informatiche

-obbligo di fornire le necessarie informazioni anche a studenti e famiglie

 

  Registro elettronico (Art.5): la presenza di docenti e alunni avviene esclusivamente attraverso il registro elettronico.

  Ciò chiarisce i dubbi circa la necessità da parte del docente di firmare o meno la “presenza” nel registro. Nel corso dell’a.s. 2019/20 in molti casi i docenti avevano infatti ricevuto indicazione da parte dei dirigenti scolastici di non firmare il registro, rendendo poi impossibile tracciare l’attività sincrona dei docenti.

salute e sicurezza (art.6): i docenti hanno diritto a “informazione” e “formazione” in materia di ambiente, sicurezza e salute come disposto dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008

formazione (art.7): le istituzioni scolastiche sono tenute ad:

– attivare la necessaria formazione sulla DDI per il personale docente

– attivare uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI (formazione obbligatoria dei docenti in materia di “sicurezza e salute dei lavoratori”)

  CISL Scuola è una delle firmatarie del contratto nato dalla collaborazione con il Ministero, al fine di:

  • evitare che forme di lavoro dovute a ragioni straordinarie e imprevedibili fossero soggette a modalità di svolgimento stabilite in modo unilaterale (dal solo Ministero)
  • evitare che forme di lavoro dovute a ragioni straordinarie e imprevedibili possano permanere oltre lo stato di emergenza
  • definire chiaramente gli obblighi dei docenti connessi alle prestazioni di lavoro in modalità a distanza, sotto il profilo dei carichi orari e dell’autonomia professionale
  • ribadire in modo esplicito il rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche
  • richiamare all’osservanza di tutte le norme di tutela della salute ordinariamente previste, ivi comprese pertanto quelle che riguardano l’impiego di videoterminali
  • regolamentare in modo chiaro e univoco l’attività del docente che pur non trovandosi in stato di malattia certificata, è obbligato alla quarantena o in condizione di isolamento fiduciario. La stipula del CCNI sbarra la strada all’ipotesi (portata avanti da Uffici Scolastici Regionali e/o Regioni) di “quarantena attiva” che avrebbe comportato l’obbligo del docente di recarsi comunque a scuola, pur con tutte le precauzioni necessarie in termini di dispositivi e distanziamento.
  • prevedere, nel contesto della formazione obbligatoria dei docenti in materia di “sicurezza e salute dei lavoratori” un modulo sull’uso degli strumenti tecnologici utilizzati per la DDI, con richiamo esplicito al D.Lgs. 81/2008, artt. 36 e 37
  • ribadire il pieno accesso ai diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, svolte in modalità telematica
  • eliminare l’ipotesi, posta in fase di avvio dall’Amministrazione, di un recupero obbligato delle ore non prestate a causa di impossibilità oggettive; a tal fine il Ministero proponeva infatti l’istituzione di una banca ore, prevedendone il recupero entro l’anno scolastico in corso.
  • ribadire l’obbligo di assicurare la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale e tutto ciò che riguarda un corretto e sicuro utilizzo delle piattaforme informatiche
  • individuare nel registro elettronico lo strumento deputato a rilevare le presenze del personale e degli alunni

 

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Ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Curaitalia“, è previsto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati un premio, alle seguenti condizioni:

  • nell’anno 2019 possedevano un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro
  • durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, riferito al mese di marzo 2020, hanno continuato a prestare servizio presso la sede di lavoro.

Il premio (per un importo massimo di 100,00 euro):

  • è riferito alla prestazione lavorativa del mese di marzo 2020
  • va rapportato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede di lavoro
  • non spetta per i giorni in cui il personale abbia svolto la propria attività lavorativa in modalità di telelavoro, in smart working o in formazione a distanza,  o sia stato assente dal servizio per qualsiasi motivo (ferie, permesso, congedo straordinario, malattia, ecc.).

     Provincia di Bolzano: scuole a carattere statale/scuole provinciali: a seguito di varie telefonate pervenute ai nostri uffici, ricordiamo che il premio spetta a tutti i docenti della provincia di Bolzano che abbiano i requisiti sopra elencati, nella misura prevista dal decreto.  La circolare pervenuta alle scuole è intestata solo ai referenti (assessori, organizzazioni sindacali, dirigenti) delle scuole provinciali, pur essendo in realtà rivolta anche ai docenti delle scuole a carattere statale.

Per poter accedere al premio i docenti devono far pervenire alle segreterie una autocertificazione (che le segreterie stesse consegnano ai docenti). Sarà cura delle segreterie provvedere poi entro venerdì 30 ottobre alle pratiche (attraverso l’Ufficio Stipendi) che consentiranno l’erogazione finale del premio.

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In data odierna sono state pubblicate le graduatorie provinciali e di istituto DEFINITIVE del personale docente delle scuole in lingua italiana relative all’anno scolastico 2020/21.

I files sono consultabili nell’area download.

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Gli insegnanti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali o di Istituto che intendono ottenere l’inclusione a pieno titolo nelle graduatorie compilate per l’anno scolastico 2020/21 sono
tenuti a produrre la documentazione mancante entro il 7 agosto 2020 (il termine fissato è tassativo).

Per lo scioglimento di riserva si raccomanda l’utilizzo dei moduli di domanda specifici per ogni graduatoria (nell’area download):

– Graduatoria provinciale modulo: Prov-2020

– Graduatoria d’istituto: modulo Ist 2020

indicando:
• i propri dati anagrafici
• l’opzione scioglimento della riserva
• la/le classi di concorso per la/ le quali si chiede lo scioglimento

I campi relativi ai titoli oggetto di scioglimento della riserva vanno firmati nell’ultima pagina e inviati all’indirizzo email istituzionale: con copia della carta d’identità allegata o all’indirizzo PEC:

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PUBBLICATI I TRASFERIMENTI 2020/21

I tre decreti sono visionabili nell’area download.

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Sono state pubblicate le graduatorie provinciali e di istituto provvisorie del personale docente delle scuole in lingua italiana relative all’ anno scol. 2020/21.

Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo all’Ufficio Assunzione e Carriera del personale docente entro e non oltre il 02.07.2020. Il modulo di reclamo è disponibile nell’area download.

Sono consultabili ai seguenti links: graduatorie provinciali; graduatorie di istituto

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Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dei docenti di ruolo in servizio nelle scuole delle località ladine o che intendano essere assegnati a tali scuole avranno i seguenti termini di scadenza:

scuola primaria:   entro il 30 giugno 2020

scuola secondaria:  entro il 10 luglio 2020.

Trovate la circolare dell’intendenza ladina, nonché i relativi moduli domanda nell’area download.

Il nuovo Contratto decentrato provinciale (anch’esso scaricabile dal nostro sito), tranne qualche “ritocco” ed aggiustamento linguistico, non presenta particolari variazioni rispetto allo scorso anno. È stato comunque chiarito che i docenti in part time che partecipino alle domande di assegnazione provvisoria possono ricevere un posto part time anche nella scuola di destinazione qualora in tale scuola i docenti già in part time non abbiamo superato il contingente del 25% previsto dall’articolo 14 del Testo Unico dei Contratti Provinciali.

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I docenti con contratto a tempo determinato in possesso dei seguenti requisiti:

a)  iscritti nelle graduatorie provinciali e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio

b) con contratto avente all’origine termine al 30 giugno o al 31 agosto 2020

c) con contratto avente termine alla fine delle lezioni stipulato con decorrenza tra il 1 settembre e l’inizio delle lezioni

possono ottenere la proroga del contratto a tempo determinato alle seguenti condizioni:

a) il posto è ancora vacante o disponibile, vale a dire se si presentano congiuntamente le seguenti tre condizioni:
– il posto si trova nella medesima sede dell’anno precedente
– il posto è riferito alla medesima classe di concorso
– il posto, se inferiore alla cattedra, presenta il medesimo numero di ore dell’anno precedente

b) il docente riporta la valutazione positiva* del servizio prestato da parte del dirigente scolastico, che si avvale del supporto di due ulteriori docenti titolari e in servizio nella scuola, di cui uno scelto dal dirigente stesso e uno indicato dal collegio docenti

* i criteri e le modalità di valutazione sono indicati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1378 del 1.12.2015 (vedi area download)

Gli interessati presentano al dirigente scolastico la domanda cartacea compilata e firmata utilizzando l’apposito modulo (vedi area download).

                                                                              entro e non oltre il 12 giugno 2020

 

  Ritiro della domanda:

Le domande di proroga sono vincolanti e costituiscono a tutti gli effetti accettazione della nomina. E’ tuttavia possibile ritirare le domande entro e non oltre il 31.7.2020.

Le operazioni di proroga saranno effettuate immediatamente prima delle operazioni di individuazione dei nuovi supplenti.

Casi particolari:

♦ Sostegno: le proroghe su posti di sostegno saranno effettuate soltanto nei confronti degli insegnanti specializzati.

♦ L3 nella scuola primaria: le proroghe saranno effettuate solamente nei confronti degli insegnanti di cui alle lettere:

a) docenti che nel corso del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria abbiano superato il relativo esame di lingua straniera ed abbiano frequentato i corsi di
formazione biennali “Inglese nella scuola primaria” organizzati dall’Istituto pedagogico oppure docenti che abbiano frequentato il corso di formazione biennale “Inglese nella scuola primaria” organizzato dalla Facoltà di scienze della formazione di Bressanone o docenti che nel corso della laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria hanno conseguito l’idoneità per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria.

b) docenti che nel corso del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria abbiano superato il relativo esame di lingua straniera

c) docenti che abbiano frequentato i corsi di formazione biennali “Inglese nella scuola primaria” organizzati dall’Istituto pedagogico

indicate all’art. 23, comma 3, dell’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1421 del 19.12.2017.

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Negli ultimi giorni sulla stampa e sui social media si è sentito parlare molto della necessità di offrire, alla ripresa delle attività produttive, adeguate forme di assistenza per i bambini in età scolare (dai 3 ai 12 anni). In questo contesto è stato più volte fatto riferimento alla possibilità di “impiegare” i docenti durante i mesi estivi.

In questo contesto vogliamo chiarire che:

♠   Nessuna attività didattica è possibile al di fuori delle settimane definite dal calendario scolastico; l’assistenza /sorveglianza non è attività didattica e non rientra nel profilo professionale dei docenti, nè può derivarne per essi alcun obbligo contrattuale.

 

♠   L’attività di assistenza estiva, qualora le condizioni sanitarie lo permetteranno e con il rispetto di tutte le misure di sicurezza, deve essere lasciata alle coopertive sociali ed agli enti e associazioni accreditati che negli ultimi decenni si sono formati e preparati a questo tipo di attività; crediamo non vada fatta nei loro confronti alcuna forma di “concorrenza sleale”.

 

♠   Se alcuni docenti, consapevoli della grave situazioni di crisi in atto, vorranno svolgere delle attività di volontariato sociale nei mesi estivi, a fianco ad esempio delle succitate associazioni e cooperative, lo potranno fare nel proprio tempo libero, ricordando comunque che le ferie sono normativamente irrinunciabili.

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Con il cedolino di febbraio 2020 l’ufficio stipendi ha dato attuazione ai conguagli previsti dal Contratto Collettivo Provinciale firmato nello scorso dicembre.
Il conguaglio permette di conglobare nella voce stipendio base (C001) gli aumenti previsti dal Contratto collettivo nazionale 2016-2018 e contemporaneamente ridurre – della stessa misura – l’indennità provinciale, su cui erano stati accreditati gli aumenti previsti dal nostro Contratto Provinciale 2016-2018 (104 euro mensili a partire da maggio 2017). All’aumento dello stipendio base per gli anni 2016/2017/2018/2019, corrisponde una identica ritenuta applicata all’indennità provinciale per gli anni 2016/2017/2018/2019. Esempio: C001 Stipendio base 2016 + C301 13esima mensilità stipendio base 2016  = R011 Recupero indennità provinciale 2016.

Il conguaglio si completa con il recupero dell’indennità di vacanza contrattuale (in ritenute R044)– ossia la retribuzione provvisoria erogata dallo stato nel periodo che intercorre tra la data di scadenza di un contratto ed il suo rinnovo- e della relativa 13esima (cosiddetta 13esima sull’indennità di vacanza contrattuale, in ritenute R344).  Con il rinnovo del contratto, indennità di vacanza contrattuale e relativa tredicesima sono state inglobate nello stipendio base e non sono quindi più dovute (non essendoci più “vacanza contrattuale”).
Per quanti siano in regime di TFR (vedasi il riquadro in alto a destra sul cedolino: Ritenuta TFR) figura tra i compensi anche la Restituzione Importo (C200): si tratta della restituzione di una piccola parte della voce Diminuzione Stipendio Lordo DPCM 12/99 a partire dal gennaio 2016, dovuta alla correzione della base di calcolo come previsto dal CCP firmato nello scorso dicembre. Ciò fa sì che il conguaglio, al netto delle ritenute, sia comunque positivo.
Ultima indicazione, sempre per chi è in regime di TFR. Tra le ritenute appare la voce R931 IRPEF/Tassazione separata: si tratta delle tasse applicate sul recupero della Diminuzione stipendio lordo spiegato al capoverso precedente (circa 20% di tale importo).

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