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News 25/05/2309/06/22 scuola italiana

a.s. 2023/24 Presentazione domande part-time / anno sabbatico / riduzione dell’orario di insegnamento

Per l’anno scolastico 2023/2024 le domande di:

  trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o da tempo parziale a tempo pieno

  lavoro a tempo parziale articolato su un biennio scolastico

  articolazione pluriennale dell’orario di servizio; si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere l’articolazione
pluriennale dell’orario di lavoro;

  riduzione dell’orario di insegnamento

vanno presentate entro il 09 giugno 2023 al Dirigente scolastico della sede di titolarità riferita all’1.09.2023 oppure, per i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.) al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio.



La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.

 DOCENTI IMMESSI in RUOLO con SPEZZONE ORARIO o PART TIME:

  • SPEZZONE: i docenti che in sede di nomina in ruolo hanno scelto uno spezzone orario devono presentare domanda se intendono proseguire con un rapporto di lavoro a tempo parziale, in alternativa a partire dal 01.09.23 il loro rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo pieno.
  • PART-TIME: i docenti immessi in ruolo  su un posto intero e che hanno invece richiesto part-time a scuola proseguono con il part-time salvo revoca (i contratti sono formulati con “tacitamente rinnovato”).

  Rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole (art. 31, allegato 4, del CCP-TU)
Le domande per questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale vanno presentate al Dirigente scolastico della rispettiva sede di titolarità riferita al 01.09.2023. Per quanto riguarda i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.), al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio entro il 1 agosto 2023.

La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico, pertanto a decorrere dall’anno scolastico successivo, concluso il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro di cui godeva in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), salvo la presentazione di una nuova richiesta.

  Part-time su biennio scolastico
Per quanto riguarda il part-time su biennio scolastico si ricorda che tale forma di part-time può essere richiesta dal personale con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni e che con questo tipo di part-time il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio con lo svolgimento della prestazione di lavoro prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Non è prevista la revoca di tale forma di part-time una volta concessa.
Si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere il part-time su biennio.