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News 06/05/21

Covid-19 e infortunio / DAD e DDI e infortunio

  Quali attività lavorative  possono essere ricondotte a una condizione di elevato rischio di contagio?

♠   Normativa: Circolari INAIL 13/2020 e 22/2020 integrate da Circolare 3159/21* [integrazione del personale scolastico nelle categorie a elevato rischio di contagio]

Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio […] Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

* Circolare 3159/21  Nel caso della scuola gli insegnanti e le altre tipologie di personale scolastico, come ad esempio i dirigenti scolastici, il personale ATA, gli impiegati delle segreterie, gli assistenti tecnici, gli educatori e simili, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza, sono senz’altro esposti ad un elevato rischio di contagio, in quanto l’attività lavorativa presuppone il contatto con l’utenza, vale a dire con gli studenti e con altri soggetti.

Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice *. […] la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità.

*presunzione semplice ex Circolare INAIL 3159/21: la presunzione semplice consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, ma ciò non significa che tutti i casi di infezione occorsi a questi lavoratori siano automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail. La legge richiede, infatti, che l’infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e pertanto tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 sono oggetto di una rigorosa istruttoria medico-legale da parte dell’Inail, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro. In altre parole, l’Inail è sempre tenuto a verificare caso per caso le circostanze dell’infortunio denunciato, anche perché è sempre ammessa la prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare). Il datore di lavoro non deve pertanto effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail.

Nei casi in cui l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

  Responsabilità del Dirigente Scolastico: nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.  Si sottolinea che l’eventuale responsabilità del datore di lavoro non è certo conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, ma può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

   A chi mi rivolgo se penso di essermi contagiato sul posto di lavoro?

♠   Riferimento normativo: art. 53 del DPR 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma1), lettera b) del Dlgs 151/2015: “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.”

Mi rivolgo al medico di medicina generale (MMG, il cosiddetto “medico di famiglia”) o a una struttura sanitaria.

   Nell’accezione di struttura sanitaria e medico rientra qualunque medico, ossia medico del lavoro, pronto soccorso, ospedale, medico di famiglia, etc. che presti la prima assistenza intesa quale “prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale.

  Chi redige il certificato di infortunio?

♠  Normativa: D.L. 18/2020 “Cura Italia” art. 42 c. 2, convertito in Legge 27/2020

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, redige il consueto certificato di infortunio in tre copie (Inail, assicurato, datore di lavoro) e ha l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Inail, il certificato medico. Nel caso in cui, a causa di problemi tecnici organizzativi o altre cause oggettive, non sia possibile la trasmissione on line, il medico esterno o la struttura sanitaria, provvedono all’invio del certificato via PEC alla sede Inail.

Nel caso in cui il medico non provveda all’inoltro telematico al datore di lavoro, ma utilizzi il modello cartaceo, il lavoratore\infortunato dovrà consegnare il certificato al suo datore di lavoro.

N.B. Come indicato sopra, se non si rientra nei casi per cui vale il principio di “presunzione semplice di origine professionale” (personale sanitario, personale delle RSA, lavoratore a contatto con il pubblico) il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità.”

  Caratteristiche del certificato: Il certificato riporterà:

– i dati anagrafici completi del lavoratore

– i dati del datore di lavoro

– per i casi in cui non sia prevista la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico (personale sanitario, personale delle RSA, lavoratore a contatto con il pubblico): le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate

– la diagnosi, oltre che la prognosi: per poter permettere al datore di lavoro la corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti connessi obbligatori per legge (invio della denuncia di infortunio all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato). Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

– la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus

oppure

– la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio

La certificazione dell’avvenuto contagio unitamente al requisito dell’occasione di lavoro è fondamentale, perchè configura la fattispecie della malattia-infortunio e consente la tutela INAIL.

  Privacy: La diagnosi, essendo un dato riservato, non dovrebbe essere esclusa dalla copia per il datore di lavoro?

♠  Normativa: paragrafo 6.3 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati” (Provvedimento del 23 novembre 2006 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 – Serie generale) redatte dal Garante della privacy.

No. La diagnosi, pur essendo un dato “sensibile”, è tra quelli che possono essere comunicati al datore di lavoro. La possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest’ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione legislativamente previsti (invio della denuncia di infortunio all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato). Tra questi rientra la presentazione all’Inail della denuncia di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.

  Chi consegna il certificato di infortunio al datore di lavoro?

Il medico. Il certificato, inviato in modalità on\off line dal medico esterno, è consultabile interamente dal Datore di Lavoro attraverso il servizio “Ricerca certificati medici”, disponibile all’interno dell’applicativo Denuncia\comunicazione di infortunio.

oppure

Il lavoratore. Nel caso in cui il medico non provveda all’inoltro telematico al datore di lavoro, ma utilizzi il modello cartaceo, il lavoratore dovrà consegnare il certificato al suo datore di lavoro.

  Cosa farà il datore di lavoro [il dirigente scolastico] con il mio certificato di infortunio?

♠  Normativa: Circolare INAIL 10/2016

Il dirigente scolastico trasmette all’Inail, in modalità telematica, entro 48 ore dalla ricezione del certificato, la denuncia/comunicazione obbligatoria d’infortunio, indicando i riferimenti del certificato medico dell’evento. È invece esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico, alla quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza. Non compete al dirigente neppure la valutazione circa la ricorrenza degli estremi per l’indennizzabilità.
I termini per la presentazione delle denunce (48 ore) decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.
Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio del certificato medico. L’Istituto scolastico è esonerato dall’obbligo di denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza poiché a tale adempimento provvede l’Inail.

  Presentazione denuncia di infortunio [Circolare INAIL 3159/21]: Circa il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, si specifica che il giorno iniziale è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore (in adempimento dell’obbligo stabilito dall’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11245) il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Per quanto riguarda il termine di scadenza si specifica che se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.

♠ Circolare INAIL 3159/21:

Il datore di lavoro non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail. Per questo, l’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

L’assicurazione Inail per quanto riguarda le denunce di infortunio si basa su poche e semplici regole che tutti i datori di lavoro, compresi i presidi, sono tenuti a rispettare:

1. presenza di un certificato medico d’infortunio: l’obbligo del dirigente scolastico di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio. In particolare il dirigente scolastico ha l’obbligo di trasmettere la denuncia di infortunio all’Inail soltanto se è a conoscenza dei dati di riferimento del certificato medico di infortunio, rilasciato dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore.

  Nel caso di denuncia  per studenti risultati positivi al Covid-19:

♠  Normativa: Circolare INAIL 1359/21

Esiste quindi una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all’ attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio.

Resta fermo che anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio. Si ribadisce infatti che l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.

2 . richiesta di denuncia della Sede Inail al dirigente scolastico: l’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia.

Nei casi suddetti, le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.

Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail al dirigente scolastico), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

  Da quando decorre la tutela INAIL?

Il termine iniziale decorre:

– dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio

oppure

– dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena)

  Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19

♠  Normativa: Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020, n. 3675

Anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessario l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa.

  Denunce di infortunio per studenti risultati positivi al Covid-19:

♠  Normativa: Circolare INAIL 1359/21

L’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, […] per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività :

a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

La copertura assicurativa opera soltanto per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge. E’ escluso dalla tutela anche l’infortunio in itinere […]  occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto [Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28].

Esiste quindi una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all’attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio.

  DAD/DDI  e infortunio:

Normativa: Circolare 3159/2021 Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obbligo generalizzato per gli insegnanti

La normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia per infezione da SARS-CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi. Successivamente, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata introdotta la didattica digitale integrata, in forma complementare, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, o in forma esclusiva, nei casi di sospensione dell’attività in presenza.

La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta quindi l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail

La copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD (si pensi alle zone rosse per la pandemia in corso).

Studenti: la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ora ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Docenti:  già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista se:

a) per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine […]

b) sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro

A seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione […] sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici. Allo stato si deve, dunque, ritenere che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l’obbligo assicurativo […] e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

n.b. Sull’argomento l’Inail sta per emanare una specifica circolare in quanto, anche a seguito della diffusione capillare della DAD, la dematerializzazione è ormai una realtà operativa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Attualmente in fase di trattazione delle denunce di infortunio pervenute, le sedi dell’Inail continuano ad inviare specifici questionari per verificare se l’insegnante è persona tutelata dall’Inail in quanto utilizza abitualmente e sistematicamente dispositivi elettronici oppure insegna materie che comportano esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica o di scienze motorie e sportive o infine attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori.