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News 06/02/22

Quarantena, isolamento e test diagnostici: definizioni, procedure, tempistiche – Gestione casi Covid-19/certificazioni: indicazioni operative MI e ASL

FAQs SITO MIUR IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

 

  04.02.22 Ordinanza n.6 del Presidente della Giunta Provinciale

  SCUOLA PRIMARIA (Ordinanza,punti 4 e 5):

fino a casi di positività accertati tra le alunne e gli alunni presenti in classe:

l’attività didattica prosegue in presenza per tutte le alunne e tutti gli alunni

con:

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte del personale docente e delle alunne e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età

fino al:

10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

  (Punto 5  ordinanza) È fatto obbligo, in ogni caso, per coloro che rimangono in presenza, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

 

Con    o    casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

♠  l’attività didattica prosegue in presenza per coloro che:

– diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure

– diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure

– hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure

– hanno effettuato la dose di richiamo, nonché per coloro che:

partecipino allo screening volontario.

♠  l’attività didattica prosegue a distanza per la durata di 5 giorni, se l’accertamento del 5°caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

  Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni.

 

  SCUOLA SECONDARIA (I e II grado) e FORMAZIONE PROFESSIONALE (Ordinanza, punti 6 e 7)

Con    caso di positività accertato tra le alunne e gli alunni presenti in classe:

♠   l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte delle alunne degli alunni e del personale docente

 

Con    o    casi di positività accertati tra le alunne gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in presenza per coloro che:

– diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure

– diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure

– hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure

– hanno effettuato la dose di richiamo, nonché per coloro che:

partecipino allo screening volontario.

♠  l’attività didattica prosegue a distanza per la durata di 5 giorni, se l’accertamento del 2°caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO:  da Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron, Circolare n.60136 Ministero della Salute; DL 5/22 del 04.02.22; circolare Ministero della Salute n.9498 del 04.02.22

CONTATTO A BASSO RISCHIO:

– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
– tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio

QUARANTENA: restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi

ISOLAMENTO: nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione

AUTO-SORVEGLIANZA (30.12.21 Circ. 60136 Ministero della Salute): il regime precauzionale che prevede per i soggetti asintomatici, contatti stretti di un positivo (c.d. alto rischio) l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso

(DL 33/20 e successive modificazioni ed integrazioni):

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prime due dosi)

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni successivi dalla avvenuta guarigione

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto dopo la somministrazione della dose booster

– (DL 5/22, art.2) contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, avvenuto dopo la guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi)

   MASCHERINE: tipologie

  •  mascherina chirurgica (ossia quella a uso medico, certificata in base alla capacità di filtraggio, sviluppata per essere utilizzata in ambiente sanitario e che impedisce la trasmissione del virus)
  • mascherine di comunità (ossia quelle che hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né un dispositivo medico, né dispositivo di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus), quali mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso

 

 

05.01.22 PROGETTO “TEST RAPIDI NASALI”

Confermato con Ordinanza n.01 del 05.01.22, punto 24 lo screening volontario

Lo screening volontario di cui alle ordinanze presidenziali n. 30 del 3.09.2021 e n. 31 dell’1.10.2021, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prosegue fino al 31 marzo 2022.

QUARANTENA / ISOLAMENTO: RITENUTE / VISITE / SERVIZIO

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, art.87

  ritenute: “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è  equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”  Questo significa che non vengono applicate le ritenute previste per i primi 10 giorni del periodo di “malattia”.

  visite: da parte dell’amministrazione non è dovuto nessun controllo fiscale, in quanto non esistono uno stato di malattia e una prognosi da controllare né è necessaria la verifica del rispetto delle fasce di reperibilità dato che il lavoratore è obbligato a permanere per tutto il periodo al proprio domicilio, al fine di evitare, in caso di inosservanza dell’obbligo, pesanti conseguenze di natura penale.

servizio:  la quarantena e la permanenza domiciliare fiduciaria, se coperte da certificato medico, si configurano come “malattia” quindi non sussiste obbligo di erogare prestazioni lavorative.

 

Casi di astensione dal lavoro nel contesto di emergenza sanitaria da Covid-19 con indicazione dell’istituto contrattuale o normativo di riferimento: