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Temi

Assenze e congedi

Assenze per malattia

In caso di malattia il personale è tenuto a darne immediata comunicazione alla scuola di appartenenza e il certificato medico deve avere decorrenza dal primo giorno di assenza.

Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto ad assentarsi per malattia nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Per fruire del congedo per malattia il personale con contratto a tempo determinato deve aver perfezionato il rapporto di lavoro, deve cioè aver preso servizio almeno un giorno.

Durante il periodo di malattia i docenti devono essere reperibili, sia nei giorni lavorativi che festivi, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, come da messaggio INPS n.4640 del 22.12.23 (area download).

La decisione di chiedere il controllo sulla malattia spetta al Dirigente scolastico tenendo conto della valutazione complessiva del dipendente. Il controllo deve invece essere richiesto in ogni caso sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.
  • Infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL

Nei primi dieci giorni vengono decurtati gli elementi accessori dello stipendio, con eccezione dell’indennità provinciale e dell’aumento dell’indennità provinciale per laurea nella scuola primaria e per i diplomati della scuola secondaria di secondo grado.

Dall’undicesimo giorno di assenza si percepisce la retribuzione piena.

La riduzione è disposta per ogni singola assenza per malattia, anche se due periodi di malattia sono intervallati da un solo giorno.

Le assenze “protratte”, cioè i periodi continuativi che complessivamente superano i dieci giorni (anche a seguito di proroga di un’assenza inizialmente di durata inferiore) non danno invece luogo a ulteriori riduzioni.
Ferma restando la trattenuta per i primi dieci giorni, per i primi sei mesi la retribuzione viene corrisposta per intero, per i successivi 12 mesi all’80%, per i successivi sei mesi al 70%. Due o più periodi di assenza si cumulano fra loro se non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.

La durata della malattia non può superare i 33 mesi in un quinquennio. L’assenza per malattia è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini previdenziali. Raggiunto il limite massimo dei 33 mesi, può essere concesso, a domanda, un ulteriore periodo di 6 mesi utile al solo fine della conservazione del posto. In caso di gravi patologie, o particolari situazioni psicofisiche trovano applicazione specifiche disposizioni.

Brevi permessi (e relativi recuperi)

Possono essere concessi permessi di durata non superiore a 5 ore per ogni giornata e entro il limite massimo di 36 ore di lavoro per anno scolastico. Le ore di permesso sono soggette a recupero con la sola eccezione di quelle godute per visite mediche o per terapie riabilitative documentate.

ATTENZIONE: il docente che per espletare visite mediche debba assentarsi per una giornata che comprenda più di 5 ore (somma delle ore di attività didattica + attività funzionali) può avvalersi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/01, art. 55-septies comma 5-ter:  Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e’ giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

In questo caso non è richiesta la presentazione del certificato medico con codice unico e non viene quindi applicata alcuna ritenuta. La segreteria inserisce l’assenza in Sch_Abs (sistema delle assenze) indicando che l’assenza non dà luogo a ritenuta.

  In caso di assenza fino a 5 ore il docente che desidera “risparmiare” ore di permesso breve può comunque liberamente optare tra la richiesta di permesso breve e la giornata di malattia per espletare una delle prestazioni mediche sopra indicate.

Permessi per diritto allo studio

Sono concessi, nella misura massima del tre per cento della dotazione organica provinciale secondo i criteri definiti nello specifico contratto decentrato, al personale docente a tempo indeterminato o determinato purché con contratto dall’inizio fino al termine delle lezioni e al personale con contratto a tempo parziale che presti servizio per almeno la metà dell’orario settimanale. I permessi vengono concessi per il conseguimento di titoli universitari, post universitari o per il conseguimento del titolo di studio o di abilitazione. Non sono concessi per il conseguimento di una seconda laurea.

Agli insegnanti di scuola primaria – posto classe – vengono concesse 87 ore di permesso, mentre agli insegnanti di scuola secondaria e di religione o seconda lingua nella scuola primaria 79 ore. Per gli insegnanti con contratto a tempo parziale le ore vengono concesse in proporzione. Le ore di permesso possono essere fruite per la frequenza delle lezioni, come pure – in parte – per lo studio e la preparazione individuale.

Congedi straordinari

Per fruire del congedo straordinario retribuito la richiesta deve essere documentata anche mediante autocertificazione.

I periodi di congedo straordinario di seguito riportati sono utili a tutti gli effetti

Matrimonio

15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione. Spetta anche al docente che contragga seconde nozze.

Esami, prove di concorso o di abilitazione

nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell’arco di un anno scolastico tale congedo non può superare i venti giorni.

Donazione di sangue

il giorno del prelievo.

Cure

nei limiti e secondo le modalità vigenti per i/le dipendenti civili statali.

Lutto

per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per fratelli, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale.

Altri gravi motivi

fino a cinque giorni per anno scolastico previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Handicap

per l’attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone in situazione di handicap si applica la vigente normativa statale. Le predette agevolazioni non danno luogo a riduzione del congedo ordinario, né della 13° mensilità. La commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi in merito alla gravità dell’handicap del personale, indica contestualmente il beneficio spettante, compreso l’eventuale cumulo.

Cure per gli invalidi

in caso di invalidità superiore al 50%, 30 giorni per anno fruibili anche in maniera frazionata per cure. L’assenza è retribuita secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Per interventi di soccorso

dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri, calamità naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile per l’intervento.

Esercizio di doveri civici

si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Per esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di lavoro: 

il personale con contratto a tempo indeterminato ha diritto a congedo straordinario retribuito entro i seguenti limiti:

  • un giorno per le distanze comprese tra 350 a 700 chilometri
  • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per gli spostamenti da e per le isole

Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto all’esercizio del voto entro gli stessi limiti temporali sopra enunciati usufruendo dei permessi previsti per gravi motivi dal contratto provinciale (congedo straordinario retribuito).

Per adempiere funzioni presso i seggi elettorali:

Il personale ha diritto a riposo compensativo della durata:

  • di un giorno per il servizio prestato di domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni
  • di due giorni per il servizio prestato il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell’orario settimanale su 5 giorni

L’orario settimanale va riferito all’articolazione delle attività didattiche della scuola, non del singolo insegnante, pertanto la situazione soggettiva del “sabato libero” o del “lunedì libero” non da diritto a un ulteriore riposo compensativo.

Non è possibile richiedere il pagamento della festività non goduta in alternativa al riposo compensativo. I giorni di assenza dal lavoro sono da considerarsi, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Formazione

per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute nel piano provinciale di aggiornamento o approvate dal collegio dei docenti, cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico.

Per dottorato di ricerca

possono richiederlo, solo una volta e nel rispetto delle esigenze di servizio, insegnanti con contratto a tempo determinato ed indeterminato ammessi al dottorato di ricerca per l’intera durata del dottorato. Per i soli docenti a tempo indeterminato, che siano stati ammessi al dottorato senza diritto alla borsa di studio o in caso di rinuncia a questa, è previsto il mantenimento dello stipendio in godimento per tutta la durata del congedo (ma senza il percepimento dell’indennità provinciale). Conseguito il dottorato, il docente di ruolo è vincolato a mantenere il rapporto di lavoro per i due anni successivi e, in caso di dimissioni volontarie, sarà tenuto a rifondere l’amministrazione degli importi percepiti. Il congedo è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini previdenziali.

Per borse di studio universitarie, di amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri o internazionali: per queste particolari fattispecie rimandiamo a una consulenza personalizzata presso i nostri uffici.

Aspettative non retribuite

Per motivi personali, di famiglia, di studio (esclusa l’aspettativa per personale con prole)

Per non più di due anni nel quinquennio previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Più periodi di aspettativa si sommano fra di loro per la determinazione del periodo massimo, qualora fra i diversi periodi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. L’aspettativa non è retribuita, riduce il congedo ordinario, non è utile per la progressione giuridica e economica né per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Il personale con contratto a tempo determinato può fruire dell’aspettativa per un massimo di 30 giorni per anno scolastico.

Per coniuge in servizio all’estero

Spetta di diritto a domanda e non ha un limite di durata se non la permanenza della situazione che l’ha generata. Se l’aspettativa si protrae per oltre un anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto ai fini delle assunzioni. In tal caso, quando l’insegnante cessa l’aspettativa, gli viene assegnato un posto vacante o un posto in soprannumero. L’aspettativa non è retribuita e non ha validità ai fini della pensione, della buonuscita e della carriera, ma è riscattabile. Spetta anche al personale con contratto a tempo determinato.

Per svolgere un altro lavoro

Spetta a domanda ai docenti con contratto a tempo indeterminato per un solo anno scolastico nella carriera lavorativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. L’aspettativa non è retribuita e non è utile per la progressione giuridica e economica né per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Congedo per la formazione

Docenti con almeno 5 anni di anzianità di servizio possono godere di un periodo di congedo per la formazione continuativo o frazionato di durata non superiore a 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il congedo può essere richiesto per: completamento della scuola dell’obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, conseguimento del diploma universitario o di laurea ed è riconosciuto in aggiunta ai permessi per diritto allo studio. È riconosciuta la conservazione del posto ma non il diritto alla retribuzione. Il periodo non è valido ai fini dell’anzianità di servizio, né ai fini pensionistici. Può comunque essere riscattato oppure coperto da prosecuzione volontaria dei contributi. Nel caso di comprovate esigenze organizzative il dirigente scolastico può rifiutare la concessione del congedo ovvero differirne la fruizione.

Congedi a tutela della maternità/paternità

Lo schema proposto, per facilitarne la lettura, è volutamente sintetico. Alcune situazioni specifiche e particolari non sono state illustrate; per es. adozioni e affidamento, disciplina speciale per bambini in situazione di handicap (…). Ricorrendo il caso, ancora una volta vi suggeriamo di contattarci per una specifica consulenza.

Congedo di maternità (obbligatorio)

Chi: 
  • Spetta alla madre (al padre solo in caso di morte, abbandono o grave infermità della madre)
  • Anche al personale con contratto a tempo determinato.
Durata:
  • 5 mesi
Modalità di fruizione:
  • 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 a decorrere dalla data del parto oppure,
  • con autorizzazione dell’ASL, 1 mese prima e 4 dopo
  • In caso di nascita anticipata rispetto alla data presunta, vengono cmq garantiti i 5 mesi.
Retribuzione:
  • 100%
  • Per i supplenti, al di fuori del rapporto di lavoro, se non sono trascorsi più di 60 giorni dal termine del contratto di lavoro, spetta il 90%

Dopo il congedo obbligatorio si può optare per una delle seguenti soluzioni:

Congedo parentale e aspettativa per personale con prole (max 31 mesi)

a) Congedo parentale

Chi:
  • Spetta a entrambi i genitori
  • Anche personale in servizio con contratto a tempo determinato
Durata:
  • massimo 11 mesi così suddivisi
  • 3 mesi alla madre
  • 3 mesi al padre
  • 5 mesi a scelta fra genitori, anche divisi tra essi
  • Il genitore unico ha diritto a 11 mesi.
Modalità di fruizione:
  • in sei o sette soluzioni (se fruito da entrambi i genitori)
  • Se tra due soluzioni intercorrono periodi di sospensione delle attività didattiche (es. ferie di Natale) è indispensabile prendere servizio almeno un giorno
  • Entro il dodicesimo anno di vita del bambino
  • Il padre può fruirne dal giorno della nascita.
Retribuzione:
  • I primi 8 mesi al 30%, i successivi al 20%. Per il genitore unico 11 mesi al 30%.
  • Per parto gemellare il congedo per ogni figlio oltre il primo al 30%
Preavviso:
  • 15 giorni (30 se fruito in un’unica soluzione)

Il congedo si interrompe in caso di malattia del genitore, certificata e di almeno 8 giorni. Tale periodo può essere fruito successivamente, entro il dodicesimo anno del bambino e non costituisce soluzione a sé stante.

Periodo utile per l’anzianità di servizio, per la maturazione del punteggio, per la pensione, non per la maturazione di ferie e 13esima.

b) Aspettativa per personale con prole

Chi:
  • Spetta a entrambi i genitori
  • Personale a tempo indeterminato e determinato (supplenti solo se con almeno tre anni di servizio, in possesso dell’abilitazione, e con contratto di almeno sette mesi consecutivi)
Durata:
  • massimo due anni e cmq il cumulo fra congedo parentale e aspettativa non può superare complessivamente i 31 mesi per figlio e per genitore.
  • In caso di parto plurimo per ogni figlio oltre il primo 12 mesi.
Modalità di fruizione:
  • Non più di due soluzioni, delle quali una deve coprire un intero anno scolastico compresa l’estate.
  • Per personale a tempo indeterminato possibilità di trasformare l’aspettativa (interamente o per un anno scolastico) in part time (percentuale minima 50%) e godendo del versamento dei contributi da parte della provincia per la restante parte.
  • Entro il dodicesimo anno di vita del bambino
Retribuzione:
  • Nulla ma con oneri per la pensione versati al 100% a carico della provincia.
Preavviso:
  • 30 giorni
  • L’aspettativa si interrompe in caso di sopravvenuto congedo di maternità. Il periodo rimanente dell’aspettativa può essere fruito successivamente e cmq entro l’ottavo anno di vita del bambino.
  • I periodi di aspettativa non sono utili per la progressione giuridica e economica di carriera, né per la maturazione del congedo ordinario e TFR.

Permesso per motivi educativi (24 mesi)

Chi:
  • Spetta a un solo genitore
  • Solo personale con contratto a tempo indeterminato
Durata:
  • 24 mesi in un’unica soluzione
  • In caso di parto plurimo per ogni figlio oltre il primo 12 mesi
Modalità di fruizione:
  • immediatamente dopo il congedo di maternità.
  • Il padre può fruire del congedo dal giorno della nascita
Retribuzione:
  • 30%
Preavviso:
  • 30 giorni

Entro i primi otto mesi si interrompe in caso di malattia del genitore, certificata e di almeno 8 giorni.

Il permesso si interrompe in caso di sopravvenuto congedo di maternità. Il periodo rimanente deve essere fruito successivamente al congedo di maternità.

Periodo utile per progressione giuridica e economica di carriera per intero (limitatamente alla permanenza in provincia di Bolzano) per un figlio e nella misura di otto mesi per ogni ulteriore figlio.

Rientro in servizio dopo il 30 aprile

Per garantire la continuità didattica, il personale (anche a tempo determinato) che sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio a disposizione per supplenze o per interventi didattici ed educativi integrativi e altri compiti.

Il periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali.

Riposi giornalieri

Chi:
  • La madre o il padre
  • Anche personale con contratto a tempo determinato
Durata:
  • Un’ora di permesso al giorno oppure due ore (anche cumulabili) se l’orario di servizio è di almeno sei ore
  • In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate
Modalità di fruizione:
  • Entro il primo anno di vita del bambino
  • Riconosciuto come servizio a tutti gli effetti

Malattia del figlio

Chi:
  • personale a tempo determinato e indeterminato
Durata:
  • complessivamente 60 giorni lavorativi
Modalità di fruizione:
  • Entro il dodicesimo anno di vita del bambino
  • 5 giorni possono essere fruiti anche suddivisi in ore
Retribuzione:
  • 100%

N.B. In caso di adozione, affidamento o qualora il figlio sia in situazione di handicap, trova applicazione una specifica normativa che integra, modifica o sostituisce le disposizioni di cui sopra.

Le norme riportate si riferiscono al personale della scuola della provincia di Bolzano o al personale provinciale.

Qualora uno dei genitori sia dipendente del settore privato, dello Stato, di enti pubblici al di fuori della provincia di Bolzano, la normativa esposta deve essere conciliata e integrata con la normativa nazionale.

Qualora ricorrano i casi di cui sopra, vi consigliamo di contattarci per una specifica consulenza.

Le disposizioni che regolano i diversi congedi a tutela della maternità/paternità sono disciplinate da diverse fonti normative:

  • Capo II (Tutela a sostegno della maternità/paternità), allegato 4 del Testo Unico dei Contratti Collettivi Provinciali per il personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Bolzano,
  • art.10 del Contratto Collettivo Provinciale biennio economico 2003-2004 del 19 maggio 2004,
  • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115, e CCNL.