Si comunica che i docenti con contratto a tempo indeterminato possono presentare le seguenti domande entro l’8 giugno 2022 (compreso)
– trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
– trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
– tempo parziale articolato su un biennio scolastico (tale forma di part-time può essere richiesta dal personale con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni e che con questo tipo di part-time il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio con lo svolgimento della prestazione di lavoro prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Non è prevista la revoca di tale forma di part-time una volta concessa ad eccezione dell’anno scolastico 2022/23 nel caso di fruizione del periodo di riposo prima del pensionamento.I docenti che hanno in corso un contratto di part-time debbono dapprima revocare il part-time e successivamente richiedere il part-time su biennio.)
La domanda va presentata al Dirigente scolastico della sede di titolarità riferita all’1.09.2022 oppure, per i docenti privi di sede di titolarità (es.DOPS ecc.) al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio.
La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.
DOCENTI IMMESSI IN RUOLO con PART TIME o SPEZZONE ORARIO:
- i docenti immessi in ruolo su spezzone di ore rientrano automaticamente a tempo pieno l’anno successivo. Quindi se vogliono il part-time devono farne richiesta.
- i docenti immessi in ruolo su un posto intero e che hanno invece richiesto part-time a scuola proseguono con il part-time salvo revoca (i contratti sono formulati con “tacitamente rinnovato”).
Relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole di cui all’art. 31, allegato 4, del Testo unico dei CCP d.d. 23.04.2003: le domande per questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale vanno presentate al Dirigente scolastico della rispettiva sede di titolarità (riferita al 01.09.2022) e, per quanto riguarda i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.) al Dirigente scolastico della scuola di servizio entro il 1 agosto 2022.
La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico, pertanto a decorrere dall’anno scolastico successivo, concluso il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro di cui godeva in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), salvo la presentazione di una nuova richiesta.
I moduli e la circolare relativi al part-time sono consultabili e scaricabili nell’area download.