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SCELTA POSTI ONLINE per docenti delle scuole statali in lingua italiana: link
DGP 373/24 Articolo 15 “Rinunce”:
1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta la cancellazione dalla graduatoria.
2. Il docente che accetti una proposta di contratto di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita (la scelta del posto online costituisce una accettazione).
3. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo o l’abbandono del servizio stesso, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del dirigente scolastico o della dirigente scolastica. La sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta della persona interessata, rivolta al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica che ha conferito la supplenza, e sia da questo o questa accettato.
4. E’ comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Individuazione degli aspiranti o delle aspiranti fuori graduatorie di istituto: mancata assunzione in servizio oppure abbandono del servizio (art. 13, comma 11 Deliberazione della Giunta provinciale n.373/2024)
Qualora i docenti, con contratto di lavoro ottenuto fuori graduatoria d’istituto e che in passato abbiano già avuto una valutazione positiva del periodo di prova per la corrispondente classe di concorso, non prendano servizio o si allontanino prematuramente senza giustificato motivo, possono essere esclusi da ulteriori incarichi nell’anno scolastico in corso con un provvedimento adottato dalla direzione scolastica. In ogni caso, fino al 31 dicembre è consentito risolvere anticipatamente i contratti di durata non superiore al termine dell’attività didattica per accettare un contratto di lavoro fino al termine dell’attività didattica.
Utilizzo elenco di sostegno:
Ai sensi dell’art. 17, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 373/2024, per l’identificazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato, le singole scuole dovranno utilizzare gli appositi elenchi del sostegno che prendono in considerazione la migliore posizione che i docenti ricoprono negli elenchi delle graduatorie di istituto distinti per scuola primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado, fermo restando il loro inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso.
Corpo, movimento e sport:
L’insegnamento nel posto 006/E – Educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, è impartito da docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata graduatoria.
In assenza di aspiranti inseriti nella suddetta graduatoria, potranno stipulare contratti a tempo determinato docenti iscritti nelle seguenti graduatorie d’istituto e con il seguente ordine:
a) A049 – “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”;
b) A048 – “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
Non è prevista la possibilità di costituire cattedre verticali, potranno però essere stipulati da parte dei docenti due contratti a tempo determinato distinti, uno per la scuola primaria e l’altro per la scuola secondaria di primo grado, fino ad un massimo di un posto equivalente a tempo pieno.
Applicazione art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000
Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida si specifica quanto segue: il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali. Ciò significa che ad oggi le supplenze svolte interamente nella scuola primaria con titolo e abilitazione valida per la secondaria non verranno riconosciute ai fini della carriera.
a.s. 2025/26: servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio (ex art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000)
Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida per quanto stabilito dall’art. 15/bis, comma 4 della L.P. 12/2000 si specifica quanto segue:
-il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali;
L3 primaria: limitatamente all’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria, è previsto il riconoscimento ai fini della carriera dei servizi prestati con il possesso di sola abilitazione per l’insegnamento d’inglese per altro grado d’istruzione, fino all’anno scolastico 2022/2023 compreso.