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News 11/01/23

CORONAVIRUS – ISTRUZIONE PARENTALE: a.s. 2022/23

 

SEZIONE  FAQs

  Ministero Istruzione: per le informazioni ministeriali su Covid-19 e scuola clicca qui

  Ministero Istruzione: link al tema “Rientro a scuola”

  SANIPRO: per informazioni sulla prestazione straordinaria Covid-19 clicca qui

  SABES: link FAQs COVID

 

  ASSENZE PER MALATTIA DOVUTA A COVID: trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID

  Dipartimento Funzione Pubblica (Parere 52740-P-01/07/2022): […] per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto. […] Di conseguenza, allo stato, il periodo trascorso in malattia dovuta a Covid-19 è equiparabile al ricovero ospedaliero.

  Ministero della Giustizia (Circolare 164521 05/07/22) riprende parere Funzione Pubblica01/07/22: […] il Dipartimento interessato [i.e. Funzione Pubblica] ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1,del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

 

 

02.01.2023   SABES: Gestione casi Covid (vedi circolare del Ministero della Salute n.51961 del 31.12.22)

  • Per i casi asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni:

⇒ l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi

⇒ non sarà più necessario effettuare un ulteriore test antigenico o PCR

  • Per le persone testate positivamente, ma sempre asintomatiche, l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o PCR effettuato presso una struttura sanitaria o una farmacia risulti negativo.
  • Per i casi che riguardano persone immunodepresse, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre a seguito di un test antigenico o PCR negativo.
  • Operatrici e gli operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o PCR risulterà negativo.
  • Le cittadine e i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, ma solo se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o PCR.
  • Al termine dell’isolamento è previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio dei sintomi o dal primo test positivo ed è raccomandato di evitare il contatto con persone ad alto rischio o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di esecuzione di test con esito negativo.
  • Autosorveglianza per i CONTATTI STRETTI: per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano i sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. Gli operatori sanitari dovranno eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

 

 

02.01.23 Quando e dove si deve indossare la mascherina?  Fonte: Ministero della Salute, Azienda sanitaria dell’Alto Adige

Fino al 30.04.2023 restano in vigore le seguenti disposizioni:

  • Vige l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, studi medici e ambulatori, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
  • Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

⇒ i bambini di età inferiore ai sei anni

⇒ le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

⇒ le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo

 

Nell’area download trovi i documenti indicati qui sotto:

  Dipartimento Funzione Pubblica (Parere 52740-P-01/07/2022)

  Ministero della Giustizia (Circolare 164521 05/07/22)

  Indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e in ambito scolastico

Informativa sulla gestione dei casi positivi ad infezione SARS-CoV-2 e dei relativi contatti scolastici

 

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DELL’A.S. 2022 –2023 

28.08.22 Vademecum ministeriale con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19: nell’area download

–  realizzati da: Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

–  riguardano: le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione (comprese le scuole paritarie)

24.08.22 Aggiornamento indicazioni: nell’area download

05.08.22  Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico: nell’area download

 

 

PREMESSE:

  stato di emergenza cessato alla data del 31 marzo 2022

  obbligo vaccinale del personale scolastico cessato alla data del 15 giugno 2022

tutte le disposizioni emergenziali in precedenza emanate esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022

La normativa prevede un “doppio “livello” che consente al sistema:

  1. adeguata preparazione
  2. attivazione rapida delle misure se necessario

1. definizione delle misure di prevenzione di base (misure standard) da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico, per garantire l’inizio dell’anno scolastico

– permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

– igiene delle mani

– utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (al fine di garantire la
didattica in presenza e in sicurezza)

– sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati

– ricambi d’aria frequenti (elaborazione Linee Guida Aerazione: area download)

 

2. individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale

– distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)

– precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

– aumento frequenza sanificazione periodica

– gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione

– mascherine chirurgiche, o FFP2 (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

– concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione

– somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione

– consumo delle merende al banco

 

 

 

 

 

 

18.11.22 Da questo anno scolastico il sito internet Scuola Italiana ospita una sezione dedicata all’istruzione parentale da cui scuole e famiglie possono attingere le principali informazioni: link

Nell’area download:

  • Legge Provinciale 11/21
  • Informazioni sull’istruzione parentale (pdf)
  • Modulo comunicazione istruzione parentale (pdf)

18.10.21 ISTRUZIONE PARENTALE

Legge provinciale 11/21, art.7: modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 – (area download)

“6-ter. Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare anno per anno una comunicazione alla o al dirigente dell’istituzione scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione gli esercenti la responsabilità genitoriale devono,
tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà […]:

a) dimostrare che hanno effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, un esperto/una esperta dell’Unità consulenza psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza;

b) dichiarare quali persone impartiscono l’istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;

c) dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.”

  • La comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale […] per l’anno scolastico successivo è da presentare, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio.
  • L’istruzione parentale è da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate.
  • Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei incaricata può, nel corso dell’anno scolastico, osservare le lezioni, valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore.
  • Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l’esercizio del diritto all’istruzione del o della minore sia compromesso, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell’obbligo di istruzione e formazione.
  • I minori a cui viene impartita l’istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente, per il passaggio alla classe successiva e fino all’assolvimento dell’obbligo
    di istruzione e formazione, l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni o di candidate esterne presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale. L’esame è mirato a valutare la sufficiente preparazione e il grado di maturazione dei candidati.