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News 21/05/25

Anno 2013 e progressione di carriera

21/05/25 Cassazione: 2013 non valido ai fini della progressione di carriera (fini economici) 

Con la sentenza del 21 maggio 2025 la Suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, si è pronunciata sul contenzioso riguardante il riconoscimento di validità dell’anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità.

Una sentenza di estrema rilevanza, trattandosi dell’ultimo grado di giudizio, nella quale, anche a chiarimento di una precedente pronuncia della stessa Corte, il riconoscimento degli effetti economici viene negato, fermi restando i soli effetti giuridici: come dire, in sostanza, che il 2013 può essere considerato a tutti gli effetti come anzianità di servizio (ad esempio ai fini della mobilità, dell’anzianità previdenziale, ecc.), ma non dà diritto a ottenere gli scatti stipendiale bloccati per effetto di misure di carattere economico. A meno che, dicono i giudici, non siano destinate a tal fine specifiche risorse, che possano consentire di disciplinare in sede contrattuale il recupero dell’effetto economico.

Si conferma in sostanza ciò che avvenne a suo tempo per le altre annualità interessate al blocco degli effetti economici: tutte recuperate, a esclusione del 2013, grazie a norme che ne fornirono la copertura economica e ad accordi contrattuali fortemente voluti dalla CISL Scuola, che ne fu indiscussa protagonista.

Per questa ragione, a differenza di altri che pure avrebbero dovuto essere ben consapevoli della complessità del problema, avendo anch’essi partecipato alle vicende di allora e sottoscritto quelle intese, la CISL Scuola, pur fornendo la dovuta assistenza nei contenziosi in materia, si è sempre guardata bene dall’alimentare facili illusioni, visto che gli esiti del giudizio in Cassazione potevano ritenersi, purtroppo, ampiamente prevedibili. Men che meno la CISL Scuola ha ceduto alla tentazione usare strumentalmente il contenzioso al fine di lucrare consensi (fenomeno molto diffuso nella recente campagna per il rinnovo RSU), preoccupandosi piuttosto di non esporre lavoratrici e lavoratori al rischio, oggi concreto, di dover restituire quanto indebitamente percepito a seguito di sentenze ora smentite dall’ultimo grado di giudizio.

La massima responsabilità nei confronti dei nostri associati è da sempre una cifra distintiva del nostro fare sindacato. La tutela legale che anche la CISL Scuola ha sempre reso disponibile ai propri associati e in generale al personale della scuola è un aspetto importante della nostra attività, ma non potrà mai sostituirsi allo strumento fondamentale di affermazione e tutela degli interessi di chi lavora, che è la contrattazione.

Il problema del blocco delle progressioni giuridiche ed economiche relative all’anno 2013, introdotte dall’art.9 DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella L. 122/10, costituisce senza dubbio una forte criticità che, ad oggi, non ha trovato una soluzione, nonostante questa rivendicazione sia sempre stata al centro dell’azione politico- sindacale della CISL SCUOLA.

Origine della quaestio:
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal MIM che chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sul presupposto dell’errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico “perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive … sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, – chiosa la Corte di Cassazione – la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici”.