Il problema del blocco delle progressioni giuridiche ed economiche relative all’anno 2013, introdotte dall’art.9 DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella L. 122/10, costituisce senza dubbio una forte criticità che, ad oggi, non ha trovato una soluzione, nonostante questa rivendicazione sia sempre stata al centro dell’azione politico- sindacale della CISL SCUOLA.
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal MIM che chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sul presupposto dell’errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico “perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive … sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, – chiosa la Corte di Cassazione – la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici”.
Alla luce di questa importante sentenza, è possibile accompagnare l’azione di una sempre possibile soluzione contrattuale, che la CISL continuerà a perseguire per il recupero della validità del 2013 ai fini della progressione di carriera, con l’invio di una diffida quale atto propedeutico ad avviare un eventuale ricorso (soluzione al momento oggetto di studio), per il recupero delle somme, ove spettanti.
La diffida può essere inviata con le seguenti modalità:
• Raccomandata A/R Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano (BZ)
Testo della diffida scaricabile nell’area download