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News 20/05/22

Ricorsi

  RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE-RUOLO

  1. copia della “diffida” inviata all’amministrazione;
  2. copia dell’attestazione di invio della raccomandata, contenente la “diffida”;
  3.  copia integrale del decreto di ricostruzione di carriera;
  4. certificato di servizio (ove non disponibile, i contratti annuali di lavoro e il decreto di assunzione in ruolo);
  5. copia di 1 busta paga per ogni anno di servizio fino alla cenferma in ruolo (compreso cioè l’anno di prova);
  6. copia di 1 busta paga per ogni mese dal 01.09.2019 ad oggi (versione digitale).
Una volta predisposta la pratica l’interessato/a verrà contattato/a dall’avvocato che presenterà i ricorsi.

 

 

   BILINGUISMO :

Terzo successo in data 10.03.2022 per i ricorsi, coordinati dalla SGBCISL Scuola e presentati dagli avvocati Cinzia Marchioro ed Andrea Esposito, volti a far riconoscere ai docenti che abbiano un patentino di livello inferiore rispetto alla funzione ricoperta la corresponsione della relativa indennità di bilinguismo. La sentenza, infatti, emessa dal giudice del lavoro di Bolzano nell’ottobre del 2018 a favore di 8 nostri assistiti, è stata recentemente confermata con sentenza n.339/2022).

In sostanza la Corte d’Appello ha nuovamente riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di bilinguismo relativa al patentino da essi posseduto, indipendentemente dal grado di scuola in cui sono in servizio. Ciò in base alla motivazione che la norma che prevede tale ipotesi (tutela del bilinguismo) è di rango superiore; neanche previsioni successive di carattere normativo o contrattuale possono scalfire questo assunto. I giudici hanno anche chiarito che non risulta rilevante a questo proposito quando i ricorrenti hanno ottenuto il patentino di bilinguismo.

Siamo molto soddisfatti di questo risultato! Le reiterate sentenze non costituiscono però un automatismo rispetto ad altri casi analoghi: gli iscritti che si trovassero quindi nella condizione descritta (patentino di livello inferiore a quello previsto) dovranno necessariamente presentare ricorso tramite i nostri avvocati, per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità. Chiunque si trovi nella situazione descritta (patentino inferiore rispetto alla qualifica; ad esempio docenti di scuola secondaria con patentino D, C o B) può presentare ricorso.

Per poter inoltrare il ricorso è richiesta la seguente documentazione:

  • Copia dell’attestato di bilinguismo
  • Copia della richiesta di attribuzione dell’indennità di bilinguismo
  • Copia del rigetto da parte dell’amministrazione
  • Certificato di servizio
  • Copia di un documento di identità valido
  • Copia del codice fiscale
  • Recapito telefonico e indirizzo e-mail

 

Una volta reperito quanto sopra, sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo per fissare un appuntamento, indicando un recapito telefonico. Lo studio legale contatterà gli interessati e fisserà un appuntamento per presentare la documentazione richiesta nonché  firmare la procura alle liti e la privacy.

Avv. Cinzia Marchioro

Viale Druso 58, Bolzano

Tel: 0471 050752

Lunedì – Giovedì 10:00-12:00 e 15:00-18:00

 

 

  RICORSO TFR:

La SGBCISL Schulescuola sta avviando una serie di ricorsi dinnanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,5% dello stipendio a fini TFR, applicata a tutt’oggi dall’amministrazione provinciale (sul cedolino stipendio figura con la descrizione “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”.

Si tratta di una trattenuta stipendiale, introdotta con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1999, a carico di tutti i docenti la cui buonuscita viene calcolata con il nuovo sistema denominato TFR, trattamento di fine rapporto. Questa trattenuta è volta a mantenere l’invarianza dello stipendio netto di questi docenti rispetto a quello dei docenti la cui buonuscita continua ad essere calcolata con il “vecchio” sistema denominato TFS, trattamento di fine servizio.
Questa procedura cozza contro le disposizioni normative vigenti, in quanto l’articolo 2120 del Codice Civile prescrive in maniera chiara che il TFR debba essere unicamente ed interamente a carico del datore di lavoro. Così avviene ad esempio senza eccezioni nel settore privato. Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.223/2012) ha ribadito la irregolarità della trattenuta nel settore pubblico.

Chi può partecipare ai ricorsi?

Tutti i docenti in regime di TFR (si veda il proprio cedolino stipendi).

Procederemo in due fasi (e con due obiettivi diversi):

Fase 1: ricorsi per docenti attualmente in servizio con contratti a tempo determinato

Lo scopo di questo ricorso è la cancellazione della trattenuta “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui.

Fase 2: ricorsi per docenti con contratto a tempo indeterminato

Lo scopo di questo ricorso è l’accantonamento delle quote trattenute e la loro liquidazione assieme al futuro TFR. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui