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News 26/0216/03/24 scuola italiana

a.s. 2024-25 Trasferimenti e passaggi

I docenti interessati ai trasferimenti o passaggi all’interno o verso la scuola in lingua italiana per la scuola primaria, secondaria di I e II grado dovranno presentare domanda entro:

SABATO 16 MARZO 2024

Tale termine vale anche per:

  •  i docenti delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine interessati ad indicare preferenze relative alla scuola in lingua italiana di Bolzano. Questi docenti dovranno presentare l’eventuale domanda di mobilità secondo le modalità indicate dalle rispettive Intedenze scolastiche tedesca e ladina;
  • i docenti di altra provincia interessati ad indicare preferenze relative alla scuola in lingua italiana di Bolzano. Questi docenti dovranno presentare l’eventuale domanda di mobilità secondo le modalità indicate dall’OM n.30/2024.

 

  domande di trasferimento/passaggio su MODULO CARTACEO

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA della scuola primaria, secondaria di I e II grado, richiedenti la mobilità su posti di religione in provincia

Le domande da inviare direttamente da parte degli interessati e corredate da copia di un documento d’identità devono essere inviate all’indirizzo e-mail: mediante scansione in formato PDF/A entro e non oltre il 16 MARZO 2024

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA della scuola primaria, secondaria di I e II grado, richiedenti mobilità interregionale  (in merito vd. OM n.31/2024);

Presentazione domande dal 21 marzo al 17 aprile 2024

Le domande di mobilità interregionale dei docenti di religione cattolica delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano, corredate della relativa documentazione, dovranno essere presentate al Dirigente della scuola di servizio. La scuola di servizio trasmetterà le domande allo scrivente Ufficio entro il 17 aprile 2024 per interoperabilità all’indirizzo e-mail mediante scansione in formato PDF/A ,tratterrà l’originale agli atti e ne confermerà la conformità all’originale al momento dell’invio.

I docenti devono essere in possesso della certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi di destinazione. In merito si specifica che i docenti titolari in altra regione interessati alla mobilità verso la provincia di Bolzano devono essere in possesso del riconoscimento di “idoneità permanente” rilasciato dall’Ordinario diocesano di questa provincia.

SOPRANNUMERARI: i docenti i scuola primaria e secondaria di I e II grado che saranno individuati soprannumerari dopo il termine del 16 marzo 2024 (in merito riceveranno apposita comunicazione dall’amministrazione)

 

REVOCA: le domande di trasferimento/passaggio redatte in forma cartacea utilizzandol’apposito modulo (area download) devono essere inviate entro e non oltre il 15 aprile 2024 all’indirizzo e-mail mediante scansione in formato PDF/A e corredate da copia di un documento d’identità.

Tali termini non riguardano i docenti di religione cattolica interessati a presentare domanda interregionale, per i quali si rimanda all’apposita sezione della presente circolare “Mobilità interregionale dei docenti direligione cattolica”.

I docenti delle scuole in lingua tedesca, ladina e di altra provincia presenteranno eventuali revoche secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio scolastico di appartenenza.

I docenti titolari in altre regioni dovranno indirizzare la domanda all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e seguire le indicazioni del medesimo Ufficio scolastico.

 

  ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’:

Ad eccezione di quanto previsto per il personale docente di religione cattolica e per i soprannumerari, le domande di trasferimento/passaggio, dovranno essere presentate “on line” utilizzando l’apposita applicazione “Istanze on line” presente sul sito internet del Ministero dell’Istruzione

Per accedere si potranno utilizzare esclusivamente credenziali digitali SPID/CIE, previa conclusione della procedura di abilitazione al servizio.

Per garantire l’assistenza a tutti coloro che lo richiedono, l’assistenza alla presentazione della domanda di mobilità avverrà esclusivamente su prenotazione con modalità telefonica o in presenza:

  • scrivi un’email ad uno degli indirizzi presenti nell’area contatti o all’indirizzo generale
  • verrai contattato telefonicamente per fissare un appuntamento
  • per procedere alla presentazione della domanda, all’appuntamento dovrai avere:

⇒  lo SPID (unico strumento per accedere a POLIS). Chi non è ancora abilitato a Istanze on line, dovrà utilizzare esclusivamente credenziali digitali SPID per accedere, previa conclusione della procedura di abilitazione al servizio.

⇒  le informazioni relative ai titoli di servizio (anni di pre-ruolo e ruolo, su posto comune/sostegno),  titoli generali (concorsi svolti, master, corsi di perfezionamento ecc)

⇒  gli allegati presenti nell’area download (documentazione da utilizzare per attestare determinati requisiti e precedenze):

  • Modello dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria
  • Modello dichiarazione di servizio continuativo
  • Modello dichiarazione sostitutiva delle certificazioni e di atto di notorietà
  • Modello dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all’art. 13, comma 1, punti II e V del CCNI
  • Modello dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92
  • La precedenza di cui al punto VI dell’art.13 del CCNI (coniuge di militare trasferito d’autorità) dovrà essere documentata come indicato nell’art. 4 comma 8 dell’OM n.30/2024 (autocertificazione dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente)
  • Dichiarazione fruizione deroghe (novità 2024)

  I certificati medici attestanti lo stato di salute proprio o di un familiare al fine di fruire di precedenze o maggiorazioni di punteggio sulla base di quanto disposto dall’ipotesi di CCNI non possono essere sostituiti da autocertificazione e pertanto continueranno ad essere presentati unitamente alle domande di mobilità nei casi e modi previsti dall’art. 4 dell’OM n.30/2024.

  Gestione allegati: i docenti che presentano la domanda on line  attraverso l’applicazione POLIS “Istanze on line” presente sul sito internet del MIUR, prima della compilazione del modulo domanda devono caricare e gestire gli allegati attraverso la funzione “Gestione allegati” presente nella medesima applicazione “Istanze on line”.

In merito si ricorda che l’Intendenza verificherà d’ufficio la veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Le dichiarazioni mendaci sono punite a norma delle disposizioni vigenti in materia e quindi si raccomanda la massima precisione e scrupolosità nel compilare le autocertificazioni.

  PREFERENZE:

Nella stessa domanda di mobilità si possono esprimere fino a 15 preferenze sia provinciali che interprovinciali.

Le preferenze possono essere del seguente tipo: scuola, comune, distretto (solo per interprovinciale), provincia.

Per preferenze riguardanti la provincia di Trento si rimanda a quanto indicato dall’Ufficio scolastico di quella provincia.

 

  VALUTAZIONE DOMANDE: NOVITÀ E PRECISAZIONI

  • Le disposizioni previste dalla normativa in tutti i casi in cui ricorra la figura del “coniuge”, (es.ricongiungimento, assistenza, ecc.) s’intendono estese anche alla parte dell’unione civile ed al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Nota al “convivente di fatto” (legge 20 maggio 2016, n. 76, art.1):

  • comma 36: Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
  • comma 37:  Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui al DPR 223/89, art.4 comma 1: Famiglia anagrafica – Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, ((unione civile,)) parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
  • Ai fini del computo dell’anzianità di servizio documentata continua a trovare applicazione quanto testualmente indicato nelle tabelle di valutazione allegate all’ipotesi di CCNI 2022 (180gg)

 

  VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA OTTENUTA NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ NEGLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 e deroghe

⇒ i docenti che nelle operazioni di mobilità per gli anni scolastici 2022/2023 (immissione in ruolo 01.09.2021) e 2023/2024 (immissione in ruolo 01.09.2022) hanno ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, in provincia e da fuori provincia, avendo richiesto una preferenza puntuale di sede, hanno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.

In deroga a quanto previsto per il suddetto vincolo è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2024/2025 alle seguenti categorie di docenti:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni (ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità); nel caso di genitori adottivi oaffidatari,qualunue sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, ecomunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5febbraio 1992, n. 104

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1)

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2)

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3)

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4)

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2 della legge 30marzo 1971, n. 118

In relazione ai mutilati ed invalidi ex legge 118/71 sono quindi richieste congiuntamente:
  • una riduzione permanente della capacità lavorativa
  • una riduzione come minimo di un terzo della capacità lavorativa
La deroga si applica anche nel caso dell’assistenza al genitore o al coniuge over 65 con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età

Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare alla domanda di mobilità la “dichiarazione per la fruizione delle deroghe” secondo il modello specifico di autocertificazione presente nell’area download e tutta la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante come previsto dall’art. 4 dell’OM n. 30/2024.

 

  VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA CHE SI OTTERRÀ NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025

I docenti che nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2024/25 otterranno la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, in provincia e da fuori provincia, avendo richiesto una preferenza puntuale di sede, hanno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, fatte salve le eccezioni/deroghe previste dalla normativa.

 

  DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2023/24 (esclusi docenti A023/ter): presentazione domanda di trasferimento al fine di ottenere una sede di titolarità

I docenti neo-immessi in ruolo nell’anno scolastico 2023/24,  possono presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una sede di titolarità.

  • Nel caso non presentino domanda di trasferimento si procederà con il trasfe
  • rimento d’ufficio su una scuola della provincia.
  • Nel caso comunque non sia stato possibile operare un trasferimento a domanda o d’ufficio per mancanza di disponibilità i docenti rimarranno nello status di “senza sede” o nello status di “DOPS” e dovranno presentare domanda di mobilità annuale per ottenere una sede di servizio.

Preferenze:

  • Nella domanda di trasferimento possono essere indicate preferenze provinciali
  • Per eventuali preferenze interprovinciali invece, considerato il quadro normativo vigente a livello nazionale relativo ai docenti neo-immessi in ruolo a decorrere dal 2023/24:

Nel rispetto del principio di reciprocità e limitatamente alla mobilità interprovinciale, a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/24, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato in Provincia di Bolzano possono partecipare alla mobilità interprovinciale dopo tre anni di servizio dalla nomina in ruolo nel medesimo tipo di posto e classe di concorso (e con il possesso dei requisiti prescritti nel caso di richiesta di mobilità professionale), fatte salve le eccezioni previste a livello statale.

In deroga a quanto previsto per la suddetta limitazione è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2024/2025 alle seguenti categorie di docenti:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni (ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità); nel caso di genitori adottivi oaffidatari,qualunue sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, ecomunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

  Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare alla domanda di mobilità la “dichiarazione per la fruizione delle deroghe” secondo il modello specifico di autocertificazione (area download) e tutta la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante come previsto dall’art. 4 dell’OM n. 30/2024.

  Nelle domande di mobilità dei docenti neo -immessi in ruolo DOPS, nel caso esprimano sia preferenze provinciali che interprovinciali (interprovinciali solo nei casi sopraindicati), le preferenze interprovinciali verranno trattate prima di quelle provinciali.

 

   DOCENTI DELLA CLASSE DI CONCORSO A023/TER

I docenti della classe di concorso A023/ter – sostegno linguistico – non presenteranno domanda di trasferimento al fine di ottenere una scuola di titolarità. Allo stato attuale, in attesa di ulteriori definizioni normative, considerata la specificità della classe di concorso, tali docenti risultano titolari nella dotazione organica provinciale, senza una sede definitiva. Acquisiranno la sede di servizio nel corso delle operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria secondo quanto verrà stabilito con la contrattazione decentrata riguardante la mobilità annuale.

 

  DOCENTI SENZA SEDE / DOCENTI DOPS con immissione in ruolo antecedente il 2023/2024

I docenti, ancora senza sede, immessi in ruolo prima dell’anno scolastico 2023/2024, compresi i docenti DOPS:

⇒ possono presentare domanda di mobilità con indicazione di preferenze provinciali e/o interprovinciali al fine di ottenere una sede di titolarità.

⇒ nel caso non presentino domanda di mobilità o non vengano soddisfatti sulle preferenze espresse si procederà altrasferimento d’ufficio su una scuola della provincia.

⇒ nel caso comunque non sia stato possibile operare un trasferimento a domanda o d’ufficio per mancanzadi disponibilità questi docenti rimarranno nel loro status di “senza sede” o nello status di “DOPS” edovranno presentare domanda di mobilità annuale per ottenere una sede di servizio.

N.B. I docenti DOPS non possono presentare domanda di passaggio di cattedra/ruolo all’interno della provincia. Nelle domande di mobilità dei docenti DOPS, nel caso esprimano sia preferenze provinciali che interprovinciali, le preferenze interprovinciali verranno trattate prima di quelle provinciali.

 

♥ POSTI DI INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA:

I posti per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sono richiedibili dai docenti titolari in provincia di Bolzano esclusivamente se in possesso dei titoli previsti dall’art. 9 del CCP (visionabili nell’area download).

I docenti che hanno ottenuto un movimento da fuori provincia su tale tipologia di posto, se non ne sono già in possesso, devono conseguire, entro i termini previsti per la presentazione delle domande di mobilità annuale per l’anno scolastico successivo, la corrispondente certificazione linguistica di livello almeno B2 rilasciata da ente certificatore riconosciuto, seguendo un percorso che verrà concordato con il personale ispettivo di riferimento. In mancanza si procederà al trasferimento d’ufficio sull’organico provinciale su posto classe.

I docenti che ottengono il trasferimento o passaggio sui posti di lingua inglese della scuola primaria devono garantire la permanenza per almeno un triennio su tale tipologia di posti.

 

  EX PERDENTI POSTO:
Per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario permane il diritto al rientro con precedenza nell’ex scuola/comune di titolarità nelle operazioni di trasferimento relative ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata in qualità di docente soprannumerario.

 

  PRECEDENZA DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ:
Il decreto legislativo 105/2022 introducendo modifiche alla legge 104/92 ha cancellato la figura del referente unico all’assistenza.
Pertanto la precedenza prevista dall’art. 13 punto IV del CCNI 2022 per il figlio che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità va applicata tenendo conto della suddetta modifica. Tale precedenza viene ora riconosciuta a più figli in presenza delle seguenti condizioni:

– documentata impossibilità del coniuge a provvedere all’assistenza per motivi oggettivi

– richiesta di fruire periodicamente nell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.lvo 151/2001.

 

  REVOCA DOMANDE DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO: ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE 2024

Le istanze di revoca delle domande di trasferimento/passaggio redatte in forma cartacea utilizzando l’apposito modulo (nell’area download)  devono pervenire a   per il tramite della scuola di servizio entro e non oltre il  15 aprile 2024