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News 06/0321/03/23 scuola italiana

a.s. 2023-24 Trasferimenti e passaggi

  PUBBLICAZIONE MOVIMENTI per l’a.s. 2023-24

Nell’area download sono consultabili i decreti relativi alla mobilità

 

I docenti interessati ai trasferimenti o passaggi all’interno o verso la scuola in lingua italiana per la scuola primaria, secondaria di I e II grado dovranno presentare domanda entro:

martedì 21 MARZO 2023

TALE TERMINE VALE ANCHE PER:

  •  i docenti delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine interessati ad indicare preferenze relative alla scuola in lingua italiana di Bolzano. Questi docenti dovranno presentare l’eventuale domanda di mobilità secondo le modalità indicate dalle rispettive Intedenze scolastiche tedesca e ladina;
  • i docenti di altra provincia interessati ad indicare preferenze relative alla scuola in lingua italiana di Bolzano. Questi docenti dovranno presentare l’eventuale domanda di mobilità secondo le modalità indicate dall’dall’OM n.36/2023.

  ECCEZIONE: docenti di religione cattolica

MOBILITÀ INTERREGIONALE DEI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA PRESENTAZIONE DOMANDE SOLO IN MODALITÀ CARTACEA:

dal 21 marzo al 17 aprile 2023 (TERMINE PERENTORIO)

Le domande di mobilità interregionale dei docenti di religione cattolica delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano, corredate della relativa documentazione, dovranno essere presentate al Dirigente della scuola di servizio.
La scuola di servizio trasmetterà le domande allo scrivente Ufficio entro il 17 aprile 2023 per interoperabilità all’indirizzo e-mail: mediante scansione in formato PDF/A, tratterrà l’originale agli atti e ne confermerà la conformità all’originale al momento dell’invio.
I docenti devono essere in possesso della certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi di destinazione.

In merito si specifica che i docenti titolari in altra regione interessati alla mobilità verso la provincia di Bolzano devono essere in possesso del riconoscimento di “idoneità permanente” rilasciato
dall’Ordinario diocesano di questa provincia.

Le istanze di revoca delle domande presentate devono pervenire a per il tramite della scuola di servizio entro il 22 maggio 2023.  La scuola di servizio trasmetterà la revoca per interoperabilità all’indirizzo e-mail: mediante scansione in formato PDF/A, tratterrà l’originale agli atti e confermerà la conformità all’originale al
momento dell’invio.

I docenti titolari in altre regioni dovranno indirizzare la domanda all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e seguire le indicazioni del medesimo Ufficio scolastico.

 

  ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’:

Ad eccezione di quanto previsto per il personale docente di religione cattolica e per i soprannumerari, le domande di trasferimento/passaggio, dovranno essere presentate “on line” utilizzando l’apposita applicazione “Istanze on line” presente sul sito internet del Ministero dell’Istruzione

Per accedere si potranno utilizzare esclusivamente credenziali digitali SPID/CIE, previa conclusione della procedura di abilitazione al servizio.

codice personale: a partire da quest’anno durante la gestione della domanda di mobilità (es. inoltro domanda, caricamento allegati, ecc.) all’utente non sarà più richiesto il codice personale (vedi nota MiM nell’area download)

Per garantire l’assistenza a tutti coloro che lo richiedono, l’assistenza alla presentazione della domanda di mobilità avverrà esclusivamente su prenotazione con modalità telefonica o in presenza:

  • scrivi un’email ad uno degli indirizzi presenti nell’area contatti o all’indirizzo generale
  • verrai contattato telefonicamente per fissare un appuntamento
  • per procedere alla presentazione della domanda, all’appuntamento dovrai avere:

⇒  lo SPID (unico strumento per accedere a POLIS). Chi non è ancora abilitato a Istanze on line, dovrà utilizzare esclusivamente credenziali digitali SPID per accedere, previa conclusione della procedura di abilitazione al servizio.

⇒  le informazioni relative ai titoli di servizio (anni di pre-ruolo e ruolo, su posto comune/sostegno),  titoli generali (concorsi svolti, master, corsi di perfezionamento ecc)

⇒  gli allegati presenti nell’area download (documentazione da utilizzare per attestare determinati requisiti e precedenze):

  • Modello dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria
  • Modello dichiarazione di servizio continuativo
  • Modello dichiarazione sostitutiva delle certificazioni e di atto di notorietà
  • Modello dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all’art. 13, comma 1, punti II e V del CCNI
  • Modello dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92
  • La precedenza di cui al punto VI dell’art.13 del CCNI (coniuge di militare trasferito d’autorità) dovrà essere documentata come indicato nell’art. 4 comma 8 dell’OM n.36/2023 (autocertificazione dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità,nonché una dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente)

  I certificati medici attestanti lo stato di salute proprio o di un familiare al fine di fruire di precedenze o maggiorazioni di punteggio sulla base di quanto disposto dall’ipotesi di CCNI non possono essere sostituiti da autocertificazione e pertanto continueranno ad essere presentati unitamente alle domande di mobilità nei casi e modi previsti dall’art. 4 dell’OM n.36/2023.

  Gestione allegati: i docenti che presentano la domanda on line  attraverso l’applicazione POLIS “Istanze on line” presente sul sito internet del MIUR, prima della compilazione del modulo domanda devono caricare e gestire gli allegati attraverso la funzione “Gestione allegati” presente nella medesima applicazione “Istanze on line”.

In merito si ricorda che l’Intendenza verificherà d’ufficio la veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Le dichiarazioni mendaci sono punite a norma delle disposizioni vigenti in materia e quindi si raccomanda la massima precisione e scrupolosità nel compilare le autocertificazioni.

  PREFERENZE:

Nella stessa domanda di mobilità si possono esprimere fino a 15 preferenze sia provinciali che interprovinciali.

Le preferenze possono essere del seguente tipo: scuola, comune, distretto (solo per interprovinciale), provincia.

Per preferenze riguardanti la provincia di Trento si rimanda a quanto indicato dall’Ufficio scolastico di quella provincia.

 

  VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA CHE SI OTTERRÀ NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/24

⇒  I docenti che nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/24 a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, saranno soddisfatti su preferenza puntuale di scuola espressa in provincia (= specifica scuola), avranno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.

⇒  I docenti che nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/24 a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, saranno soddisfatti su qualsiasi tipo di preferenza espressa interprovinciale, avranno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.

 

  DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 2022/23 (esclusi docenti A023/ter)

I docenti neo-immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/23, esclusi i docenti della classe di concorso A023/ter (per i quali si rimanda all’area di seguito dedicata), presenteranno domanda di trasferimento al fine di ottenere una sede di titolarità.

  Considerato il complesso quadro normativo vigente a livello nazionale relativo ai neo-immessi in ruolo, nel rispetto del principio di reciprocità, la convalida di eventuali preferenze interprovinciali è subordinata all’entrata in vigore di un intervento legislativo di chiarimento, fatte salve le eccezioni previste a livello statale.

 

   DOCENTI DELLA CLASSE DI CONCORSO A023/TER

I docenti della classe di concorso A023/ter – sostegno linguistico – non presenteranno domanda di trasferimento al fine di ottenere una scuola di titolarità. Allo stato attuale, in attesa di ulteriori definizioni normative, considerata la specificità della classe di concorso, tali docenti risultano titolari nella dotazione organica provinciale, senza una sede definitiva. Acquisiranno la sede di servizio nel corso delle operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria secondo quanto verrà stabilito con la contrattazione decentrata riguardante la mobilità annuale.

 

  VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA OTTENUTA NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ NEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI AL 2022/23:

docenti soddisfatti nell’a.s. 2020/2021 (immessi in ruolo nel 2019/20): i docenti che nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021, a seguito di domanda volontaria, sia territoriale (= trasferimento) che professionale (passaggio di ruolo/passaggio di cattedra) , sono stati soddisfatti su preferenza puntuale di scuola espressa (= specifica scuola), hanno esaurito il vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta e potranno quindi presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/24;

docenti soddisfatti nell’a.s. 2021/2022 (immessi in ruolo nel 2020/21): i docenti che nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 a seguito di domanda volontaria, sia territoriale (= trasferimento) che professionale (passaggio di ruolo/passaggio di cattedra), sono stati soddisfatti su preferenza puntuale di scuola espressa (= specifica scuola), hanno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, non potranno presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/24, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa;

docenti soddisfatti nell’a.s. 2022/2023 (immessi in ruolo nel 2021/22) in provincia: i docenti che nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 a seguito di domanda volontaria, sia territoriale (= trasferimento) che professionale (passaggio di ruolo/passaggio di cattedra) in provincia, sono stati soddisfatti su preferenza puntuale di scuola espressa (= specifica scuola), hanno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, non potranno presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/24, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa;

docenti soddisfatti nell’a.s. 2022/2023 (immessi in ruolo nel 2021/22) interprovinciale: i docenti che nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 a seguito di domanda volontaria, sia territoriale (= trasferimento) che professionale (passaggio di ruolo/passaggio di cattedra) interprovinciale, sono stati soddisfatti su qualsiasi preferenza espressa (quindi sia puntuale ossia specifica scuola, che sintetica ossia comune), hanno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, non potranno presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023/24, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.

 

  DOCENTI SENZA SEDE / DOCENTI DOPS:

Tutti i docenti ancora senza sede, compresi i docenti DOPS, devono presentare domanda di mobilità al fine di ottenere una sede di titolarità.

⇒  I docenti DOPS non possono presentare domanda di passaggio di cattedra/ruolo all’interno della provincia.

⇒  Nelle domande di mobilità dei docenti DOPS, nel caso esprimano sia preferenze provinciali che interprovinciali, le preferenze interprovinciali verranno trattate prima di quelle provinciali.

⇒  Per i docenti senza sede, ivi compresi i docenti DOPS, nel caso non presentino domanda di mobilità o non vengano soddisfatti sulle preferenze espresse si procederà al trasferimento d’ufficio su una scuola della provincia.

Nel caso comunque non sia stato possibile operare un trasferimento a domanda o d’ufficio per mancanza di disponibilità i docenti attualmente senza sede/DOPS rimarranno nel loro “status” e dovranno presentare domanda di mobilità annuale per ottenere una sede di servizio.

 

♥ POSTI DI INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA:

I posti per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sono richiedibili dai docenti titolari in provincia di Bolzano esclusivamente se in possesso dei titoli previsti dall’art. 9 del CCP (visionabili nell’area download).

I docenti che hanno ottenuto un movimento da fuori provincia su tale tipologia di posto, se non ne sono già in possesso, devono conseguire, entro i termini previsti per la presentazione delle domande di mobilità annuale per l’anno scolastico successivo, la corrispondente certificazione linguistica di livello almeno B2 rilasciata da ente certificatore riconosciuto, seguendo un percorso che verrà concordato con il personale ispettivo di riferimento. In mancanza si procederà al trasferimento d’ufficio sull’organico provinciale su posto classe.

I docenti che ottengono il trasferimento o passaggio sui posti di lingua inglese della scuola primaria devono garantire la permanenza per almeno un triennio su tale tipologia di posti.

 

  EX PERDENTI POSTO:
Per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario permane il diritto al rientro con precedenza nell’ex scuola/comune di titolarità nelle operazioni di trasferimento relative ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata in qualità di docente soprannumerario.

 

  PRECEDENZA DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ:
Il decreto legislativo 105/2022 introducendo modifiche alla legge 104/92 ha cancellato la figura del referente unico all’assistenza.
Pertanto la precedenza prevista dall’art. 13 punto IV del CCNI 2022 per il figlio che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità va applicata tenendo conto della suddetta modifica. Tale precedenza viene ora riconosciuta a più figli in presenza delle seguenti condizioni:

– documentata impossibilità del coniuge a provvedere all’assistenza per motivi oggettivi

– richiesta di fruire periodicamente nell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.lvo 151/2001.

 

  REVOCA DOMANDE DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO: ENTRO E NON OLTRE IL 21 APRILE 2023

Le istanze di revoca delle domande di trasferimento/passaggio redatte in forma cartacea utilizzando l’apposito modulo (nell’area download)  devono pervenire a   per il tramite della scuola di servizio entro e non oltre il  21 aprile 2023

  • docenti di religione cattolica: tali termini non riguardano i  interessati a presentare domanda interregionale, per i quali si rimanda all’apposita sezione della presente circolare “Mobilità interregionale dei docenti di religione cattolica” o all’inizio della presente pagina
  • docenti delle scuole in lingua tedesca, ladina e di altra provincia: presenteranno eventuali revoche secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio scolastico di appartenenza

  pubblicazione di trasferimenti, passaggi di ruolo/cattedra: 24  MAGGIO 2023