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Temi

Anno di formazione e prova 2023-24

 

    15.11.23 Attività di visiting (vedasi area download)

I docenti neo assunti in ruolo dal 01.09.2023  sono tenuti, all’atto dell’assunzione in ruolo, alla presentazione della dichiarazione dei servizi prestati prima della nomina in ruolo ai sensi dell’art. 145 del DPR 1092/73.

Nell’area download:

• circolare anno di prova 2023/24

• calendario incontri di formazione

• guida al portale per l’iscrizione ai corsi di aggiornamento

• dichiarazione dei servizi: modello in formato excel e pdf (nella cartella “ricostruzione di carriera”)

• istruzioni per la compilazione del modulo della dichiarazione dei servizi (nella cartella “ricostruzione di carriera”)

• modello riconoscimento servizio pre-ruolo per la carriera (nella cartella “ricostruzione di carriera”)

Il modello della dichiarazione dei servizi, debitamente  compilato e sottoscritto, deve pervenire all’Ufficio Amministrazione scolasticaper il tramite della scuola di servizio, entro il  30 settembre 2023.

La domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo per la carriera (cd. domanda di ricostruzione carriera) deve essere presentata, sempre tramite la scuola di servizio, dopo il superamento del periodo di formazione e di prova.

 

Personale docente tenuto a effettuare il periodo di formazione e di prova

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • i docenti che hanno ottenuto la proroga del periodo di formazione e di prova;
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • i docenti che hanno ottenuto la riammissione in servizio.

Il periodo è finalizzato alla verifica del possesso di sufficienti requisiti professionali ed ha la durata di un intero anno scolastico.

Durante l’anno di formazione il docente godrà dell’assistenza di un docente “tutor”, dovrà affrontare un percorso di formazione (50 ore), effettuerà alcune lezioni-modello e dovrà sottoporre, a fine anno, la sua attività pedagogico-didattica alla valutazione del Comitato per la valutazione eletto nella scuola di servizio.

Alla fine sia dell’anno di prova che di quello di formazione il dirigente scolastico redige una relazione, in cui si indica il superamento (o non superamento) del periodo di prova.

L’inquadramento economico (ricostruzione di carriera) decorre dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo al superamento del periodo di prova.

Perché l’anno di prova sia valido, devi

  • svolgere servizio per almeno 180 giorni, di cui non meno di 120 per attività didattiche
  • svolgere attività formative della durata di 50 ore
  • collaborare con un tutor
  • definire con il dirigente un patto per lo sviluppo professionale
  • redigere un portfolio professionale contenente anche un bilancio delle competenze individuali in entrata e uno al
    termine dell’anno di prova e formazione.

Serve inoltre un parere favorevole da parte del dirigente.

Per raggiungere i 180 giorni di servizio si considerano:

  • i giorni di lezione
  • le domeniche e i festivi, nonché i giorni di vacanza durante l’anno scolastico
  • I giorni tra il primo settembre e l’inizio delle lezioni, purché si siano svolte attività di programmazione deliberate dal collegio docenti
  • la partecipazione a commissioni di esame: scuola media, scuole superiori (per la propria classe di concorso)
  • la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento che siano organizzati dall’Intendenza scolastica
  • il primo mese della maternità obbligatoria
  • i giorni di sciopero.

Non contano invece:

  • tutte le aspettative retribuite o non retribuite
  • i periodi di malattia i periodi di congedo ordinario.

Per raggiungere i 120 giorni di servizio si considerano:

  • i giorni di effettivo insegnamento
  • i giorni impiegati presso la sede di servizio per attività funzionali all’insegnamento

In che sede viene svolto il periodo di prova?

La tua sede di servizio deve essere disponibile per tutto l’anno scolastico, anche in condizioni di part-time. Per la tua sede definitiva devi fare domanda di trasferimento (si vedano le scadenze previste dalle singole Intendenze). Non avrai alcuna precedenza rispetto alla sede assegnata in via provvisoria in occasione della nomina a tempo indeterminato. Già dal primo anno di servizio a tempo indeterminato i periodi sono validi a tutti gli effetti come servizi “di ruolo” e danno quindi diritto a tutti gli istituti contrattuali connessi (retribuzione, disposizioni per la tutela della maternità, ecc.).

Si può prorogare il periodo di prova?

L’anno di prova può essere rimandato fino a quando presterai in un anno scolastico il servizio minimo richiesto. Se sei in part-time (almeno il 30%) i giorni minimi richiesti sono ridotti in proporzione alla percentuale di part-time.

Compiti del/la dirigente scolastico/a

Il/La dirigente concorda con te in un colloquio un patto per lo sviluppo professionale, ti affida un tutor, accompagna e supporta la tua attività didattica, fornendoti tutte le informazioni e la documentazione necessaria, adatta l’attività di formazione ad eventuali esigenze specifiche (ad es. programmando ulteriori momenti di osservazione in classe). Al termine dell’anno di formazione redige una relazione che dovrà presentare al comitato di valutazione, raccoglie il parere del comitato di valutazione e valuta il tuo periodo di formazione e prova. Con parere motivato, il dirigente può discostarsi dal parere espresso dal comitato di valutazione.

Compiti del tutor

Hai il diritto di essere assistito nel tuo anno di formazione da un insegnante esperto, che verrà nominato dal dirigente, sentito il collegio docenti. Il/La docente tutor viene sentito/a dal/la dirigente in fase di definizione del patto per lo sviluppo professionale, ti accoglierà nella comunità professionale, ti accompagnerà e sosterrà nel lavoro quotidiano, predisporrà momenti di reciproca osservazione in classe. Al termine dell’anno presenterà al Comitato di valutazione le risultanze emerse nel corso dell’anno.

Portfolio professionale

Redatto in formato digitale, il portfolio professionale dovrà contenere: il tuo curriculum professionale, il bilancio di competenze iniziale, la documentazione delle attività svolte, della progettazione didattica e delle azioni di verifica intraprese e il bilancio conclusivo. Dovrai consegnarlo al/alla dirigente, il/la quale lo trasmetterà al comitato di valutazione almeno cinque giorni prima del colloquio finale. Il colloquio prenderà avvio dalla presentazione dell’attività svolta nel corso dell’anno e dai contenuti del portfolio. Il rinvio del colloquio si può chiedere, per impedimento inderogabile, una sola volta. L’eventuale assenza del docente non dovuta a impegni inderogabili non preclude l’espressione del parere.

Valutazione dell’anno di formazione e prova e compiti del comitato di valutazione

Il comitato di valutazione, tenuto conto della relazione del dirigente, delle risultanze dell’attività di tutoraggio, dei contenuti del portfolio professionale e del colloquio finale, esprime un parere in merito alla valutazione del tuo periodo di formazione e prova.
Il parere del comitato è obbligatorio, ma il dirigente può discostarsene con atto motivato. In caso di valutazione negativa il periodo di formazione e prova può essere ripetuto una sola volta. In caso di gravi lacune la ripetizione dell’anno di prova può essere negata con provvedimento motivato dell’Intendente scolastico competente, sentito il consiglio del personale docente eletto in seno al Consiglio scolastico provinciale.

Cosa succede dopo la conferma in ruolo?

Chi supera positivamente il periodo di prova (relazione favorevole redatta dal competente dirigente scolastico) viene confermato in ruolo a decorrere dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo e da questa data decorre anche la cosiddetta “ricostruzione di carriera”.

a) Domanda di ricostruzione di carriera (ovvero riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini degli avanzamenti stipendiali)

  a.s. 2021-22   Il suddetto modello deve pervenire allo scrivente Ufficio  – Ufficio Amministrazione scolastica, email: , per il tramite della scuola di servizio, entro il  15 ottobre 2021.   La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata, sempre tramite la scuola di servizio, dopo il superamento dell’anno di prova.

 

  LINK al sito dell’intendenza scolastica italiana

Per “ricostruzione di carriera” si intende il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, ai fini della progressione stipendiale fondamentale (aumenti o “scatti” dello stipendio-base dopo il completamento del 9°, del 15°, del 21°, del 28° e del 35° anno di servizio). Essa decorre dal giorno successivo alla conferma in ruolo (cioè dal 1 settembre dell’anno successivo al periodo di prova).

I servizi pre-ruolo riconoscibili sono quelli prestati con il prescritto titolo di studio e per almeno 180 giorni in un anno scolastico. Unica eccezione: se il mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio durante il periodo di prova è dovuto esclusivamente ad un periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’anno sarà comunque ritenuto valido ai fini della ricostruzione di carriera, si avrà cioè una retrodatazione giuridica ed economica della conferma in ruolo. Gli anni pre-ruolo verranno valutati in questo modo: per intero i primi 4 anni; per 2/3 gli anni successivi. (La valutazione per intero di quest’ultimi avverrà al completamento del 18° anno nella scuola elementare e media ed al completamento del 16° nella scuola superiore).

La ricostruzione di carriera non è un atto automatico, ma deve essere richiesta entro dieci anni dalla conferma in ruolo, pena decadenza del diritto (ma entro 5 anni per godere degli effetti economici della ricostruzione)!

Si raccomanda quindi di fare domanda non appena superato il periodo di prova.

Come fare domanda e cosa allegare?

La domanda di ricostruzione, su apposito modulo e tramite la scuola di appartenenza, va presentata all’Intendenza scolastica, allegando: 1) la dichiarazione dei servizi; 2) la relazione favorevole sull’anno di prova.

b) Valutazione servizi ai fini della pensione

Un capitolo a sé è costituito dalle pratiche relative alla valutazione, computo o riscatto di periodi e servizi ai fini della futura pensione. Tali pratiche non sono direttamente legate all’immissione in ruolo, ma nella maggior parte dei casi “ci si inizia a pensare” a ruolo acquisito. Il consiglio più adeguato, in questo caso, è di servirsi del servizio di consulenza presso i nostri uffici o presso il nostro Patronato sindacale INAS.

Possiamo comunque dare delle prime indicazioni sintetiche. Alcuni tipi di servizio sono ‘automaticamente’ utili ai fini pensionistici (in gergo: utili ex se), ma vanno comunque dichiarati: ad esempio tutti i periodi di supplenza annuale o temporanea prestati dopo il 01.01.1988, il servizio militare, il dottorato di ricerca, ecc.

In alcune situazioni particolari il servizio prestato può essere supervalutato e a questo scopo va presentata apposita istanza: è il caso della supervalutazione di due mesi all’anno fino ad un massimo di 5 anni a favore di docenti con invalidità civile superiore al 74%. La supervalutazione del servizio prestato nella scuola elementare fino al 31.12 1997 viene invece calcolata automaticamente con la semplice domanda di computo dei servizi pre-ruolo.
Altri periodi possono essere riscattati (con o senza oneri per il lavoratore): il caso più frequente (e per ora oneroso) riguarda la durata legale del corso di laurea (o diploma ISEF o Accademia di Belle Arti), per la quale l’accordo governo-sindacati del 23 luglio 2007 prevede delle possibili facilitazioni. Sono ugualmente riscattabili, sempre con onere a carico del docente, le aspettative per gravi motivi di famiglia ed i congedi parentali relativi a periodi al di fuori del rapporto di lavoro (senza limiti temporali), le aspettative per motivi personali o di famiglia, le aspettative per il coniuge all’estero ed il part time (tutti questi ultimi, solo per periodi successivi al 1.1.1997).

È invece gratuita la valutazione dei periodi di astensione dal lavoro per maternità (massimo 5 mesi), qualora la madre non prestasse attività lavorativa al momento del parto.

Un’ultima fattispecie interessante è costituita dalla ricongiunzione dei periodi lavorativi prestati nel settore privato: al fine della costituzione di un’unica posizione previdenziale è possibile ricongiungere i contributi pensionistici versati all’INPS (anche per i periodi di disoccupazione) presso l’Istituto previdenziale dei pubblici dipendenti (ex-INPDAP). Il costo della ricongiunzione dipende dal valore dei contributi INPS e dall’anzianità di servizio del richiedente (insomma: prima faccio domanda, meno pago).

Posso licenziarmi dopo l’immissione in ruolo e tornare successivamente ad insegnare?

Sì, è teoricamente possibile. Chi avesse deciso di abbandonare il servizio di ruolo, mantiene la possibilità di presentare una domanda di “riammissione in servizio”: tenete presente che però per molte classi di concorso le possibilità di riassunzione sono limitatissime. Eventuali incarichi a tempo determinato sono ovviamente sempre possibili ove si posseggano i relativi titoli di studio e professionali. In questi casi rivolgetevi alle sedi sindacali.