Assenza per malattia:
In caso di malattia il personale è tenuto a darne immediata comunicazione alla scuola di appartenenza e il certificato medico deve avere decorrenza dal primo giorno di assenza.
Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto ad assentarsi per malattia nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Per fruire del congedo per malattia il personale con contratto a tempo determinato deve aver perfezionato il rapporto di lavoro, deve cioè aver preso servizio almeno un giorno.
Durante il periodo di malattia i docenti devono essere reperibili, sia nei giorni lavorativi che festivi, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, come da messaggio INPS n.4640 del 22.12.23 (area download).
La decisione di chiedere il controllo sulla malattia spetta al Dirigente scolastico tenendo conto della valutazione complessiva del dipendente. Il controllo deve invece essere richiesto in ogni caso sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.
- Infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
Nei primi dieci giorni vengono decurtati gli elementi accessori dello stipendio, con eccezione dell’indennità provinciale e dell’aumento dell’indennità provinciale per laurea nella scuola primaria e per i diplomati della scuola secondaria di secondo grado.
Dall’undicesimo giorno di assenza si percepisce la retribuzione piena.
La riduzione è disposta per ogni singola assenza per malattia, anche se due periodi di malattia sono intervallati da un solo giorno.
Le assenze “protratte”, cioè i periodi continuativi che complessivamente superano i dieci giorni (anche a seguito di proroga di un’assenza inizialmente di durata inferiore) non danno invece luogo a ulteriori riduzioni.
Ferma restando la trattenuta per i primi dieci giorni, per i primi sei mesi la retribuzione viene corrisposta per intero, per i successivi 12 mesi all’80%, per i successivi sei mesi al 70%. Due o più periodi di assenza si cumulano fra loro se non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.
La durata della malattia non può superare i 33 mesi in un quinquennio. L’assenza per malattia è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini previdenziali. Raggiunto il limite massimo dei 33 mesi, può essere concesso, a domanda, un ulteriore periodo di 6 mesi utile al solo fine della conservazione del posto. In caso di gravi patologie, o particolari situazioni psicofisiche trovano applicazione specifiche disposizioni.
Visita medica di una giornata (o più di 5 ore che non potrebbero quindi essere coperte con un permesso breve):
Il docente che per espletare visite mediche debba assentarsi per una giornata che comprenda più di 5 ore (somma delle ore di attività didattica + attività funzionali) può avvalersi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/01, art. 55-septies comma 5-ter: Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.