Circolare 09.01.25

Le attività funzionali all’insegnamento concorrono al raggiungimento dei requisiti previsti dalle nuove disposizioni contrattuali al fine del diritto a fruire del buono pasto.
A seguito di quesito posto all’ufficio provinciale che si occupa del buono pasto, in relazione a quanto sopra è stato specificato quanto segue:
Quali attività di insegnamento sono considerate anche le sottoelencate attività programmate e obbligatorie (CCP-TU art.8):
- riunioni degli Organi Collegiali (Collegio Docenti, Consigli di Classe/interclasse/intersezione ordinari/straordinari/integrati)
- programmazione collegiale (Teamplanung)
- riunioni gruppi di disciplina
- riunioni gruppi di lavoro
- progetti
- riunioni programmate e obbligatorie
- udienze individuali o generali
- formazione/aggiornamento (CCP-TU art.10)
- “Elternabende”
Le attività di sorveglianza concorrono al raggiungimento dei requisiti previsti dalle nuove disposizioni contrattuali al fine del diritto a fruire del buono pasto.
- Primaria: Contratto Collettivo Provinciale, art.5 comma 1 L’orario di insegnamento nelle scuole elementari è pari a 22 ore settimanali comprensive del servizio mensa e vigilanza degli/delle alunni/e.
- Secondaria: Contratto Collettivo Provinciale, art.8-bis comma 2 a): Qualora la durata dell’unità didattica delle lezioni non coincida con l’unità oraria, la quota rimanente è forfetaria
mente compensata con le seguenti prestazioni: a) la sorveglianza sugli alunni e le alunne all’ingresso, all’uscita e durante gli intervalli delle lezioni, la sorveglianza durante la mensa e la sorveglianza sugli alunni e le alunne pendolari;