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News 25/0507/06/24 scuola italiana

a.s. 2024/25 Presentazione domande part-time / anno sabbatico / riduzione dell’orario di insegnamento

Per l’anno scolastico 2024/2025 le domande di:

  trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o da tempo parziale a tempo pieno (CCP-TU, art.14)

  lavoro a tempo parziale articolato su un biennio scolastico (CCP-TU, art.14 comma 10)

  anno sabbatico: articolazione pluriennale dell’orario di servizio (CCP-TU art.16) ; si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere l’articolazione
pluriennale dell’orario di lavoro; i termini e le modalità di presentazione della domanda sono gli stessi previsti per la presentazione della domanda di lavoro a tempo parziale

  riduzione dell’orario di insegnamento (CCP-TU, art.15)

vanno presentate entro il 07 giugno 2024 al Dirigente scolastico della sede di titolarità riferita all’01.09.2024 oppure, per i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.) al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio.



La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.

DOCENTI NEO-IMMESSI in RUOLO con SPEZZONE ORARIO o PART TIME:

  • SPEZZONE: i docenti che in sede di nomina in ruolo hanno scelto uno spezzone orario devono presentare domanda se intendono proseguire con un rapporto di lavoro a tempo parziale, in alternativa a partire dal 01.09.24 il loro rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo pieno.
  • PART-TIME: i docenti immessi in ruolo  su un posto intero e che hanno invece richiesto part-time a scuola proseguono con il part-time salvo revoca (i contratti sono formulati con “tacitamente rinnovato”).

  Rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole (art. 31, allegato 4, del CCP-TU)
Le domande per questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale vanno presentate al Dirigente scolastico della rispettiva sede di titolarità riferita al 01.09.2024. Per quanto riguarda i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.), al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio entro il 1 agosto 2024.

La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico, pertanto a decorrere dall’anno scolastico successivo, concluso il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro di cui godeva in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), salvo la presentazione di una nuova richiesta.

 

  Part-time su biennio scolastico
Per quanto riguarda il part-time su biennio scolastico si ricorda che tale forma di part-time può essere richiesta dal personale con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni e che con questo tipo di part-time il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio con lo svolgimento della prestazione di lavoro prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Non è prevista la revoca di tale forma di part-time una volta concessa.
Si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere il part-time su biennio.

 

Anno sabbatico

I termini e le modalità di presentazione della domanda sono gli stessi previsti per la presentazione della domanda di lavoro a tempo parziale sopra indicate (presentazione entro 7 giugno 2024). Si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere l’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro.

FRUIZIONE DEL PERIODO DI RIPOSO NELL’ANNO SCOLASTICO CHE PRECEDE IL PENSIONAMENTO (SIA NEL CASO DELL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO CHE NEL CASO DEL PART-TIME SU BIENNIO):
Si segnala che nel caso di fruizione del periodo di riposo nell’anno scolastico che precede il pensionamento, l’INPS ha sollevato delle criticità in merito, in quanto non essendoci prestazione lavorativa nell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 agosto il docente è in anno di riposo e dal 1° settembre è in pensione) non sarebbe possibile riconoscere tale periodo ai fini pensionistici.

 

  Riduzione dell’orario di insegnamento

Sarà cura dell’Ufficio Organici verificare insieme all’Ufficio Pensioni personale insegnante il possesso o meno dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia dei docenti che hanno avanzato richiesta di riduzione di orario. A seguito di esito positivo i dirigenti potranno concedere la riduzione di orario.