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News 12/12/21

Stato di ‘fragilità’: definizione e categorie, come si certifica, cosa comporta a livello di servizio

 

FAQs SITO MIUR IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

 

  DVR 06.12.21

Il datore di lavoro comunica le seguenti informazioni a tutti i dipendenti:

 Persone particolarmente fragili:

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di una condizione di rischio derivante da immunosoppressione, da patologia COVID-19, da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, possono richiedere una visita al medico competente.

A questa visita il lavoratore dovrà presentarsi munito della documentazione sanitaria necessaria rilasciata dal medico di medicina generale e/o del medico specialista, sono validi solo i certificati degli ultimi sei mesi e la descrizione dell’attività lavorativa svolta. Sulla base dei dati di cui sopra il medico competente formulerà il giudizio di idoneità lavorativa (idoneità, idoneità parziale, inidoneità temporanea, inidoneità permanente).

Le “certificazioni di fragilità” per le persone particolarmente fragili rilasciate dal medico competente per l’anno scolastico 2020-2021, sono valide anche per l’anno scolastico in corso fino alla fine dello stato di emergenza. Se lo stato di salute è variato, il dipendente può richiedere un nuovo accertamento al medico competente, che rilascia un nuovo giudizio di idoneità lavorativa.

Per richiedere una visita medica si può utilizzare il modulo fornito dalla Medicina del lavoro, scaricabile dall’area download

 

 

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 25/05/2021), art.15 ” Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilita”: modifica dell’art.26 del Decreto Legge 18/20 (cosiddetto “Cura Italia”, convertito con legge 27/2020)

  Riassunto: Con vigenza dal 1° marzo al 30 giugno, il DL Sostegni ripristina in pieno la norma pre-esistente che discende dal DL 18/20 estendendo anche una maggior tutela, ovvero la possibilità, qualora non sia attuabile l’attività da remoto, di accedere a periodi di assenza con esclusione del periodo di comporto nel limite previsto per la malattia.

DL 18/20, art.26 comma 2, testo coordinato: Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita’ agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero ed e’ prescritto dalle competenti autorita’ sanitarie, nonche’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita’ o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. ((A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto)) […] E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

Comma 2-bis: A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita’ agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita’ di formazione professionale anche da remoto.

  La Nota del MI prot. 325 del 3/3/2021 (nell’area download) è relativa al personale “lavoratore fragile” in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonchè dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.26 D.L.18/2020).

Dispone che: “permane il diritto del lavoratore fragile di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico competente, nelle modalità e con le previsioni, anche in ordine all’istruttoria e alla definizione specifica (“idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio”).”

In che cosa consiste lo stato di fragilità?

(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13)

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologicosia di tipo clinico”. Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 – ISS Covid-19).

Soggetti fragili:

-immunosoppressione

-esiti di patologie oncologiche

-svolgimento di terapie salvavita

-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità

Circolare 23/2020 (area download cartella DISPOSIZIONI SICUREZZA sul LAVORO):

• malattie cardiovascolari
• patologie polmonari croniche
• ipertensione
• diabete
• malattie renali
• immunodeficienza legata a tumore negli ultimi 5 anni
• alterazioni ematologiche
• patologie epatiche croniche
• obesitá severa

e quelle successivamente aggiunte su indicazione dei sindacati:

• gravidanza
• over 60

   Certificazione dello stato di fragilità – aggiornato al 12.09.20

  Qual è l’iter per la verifica della sussistenza dello stato di fragilità?

(10.09.20 Circolare del servizio aziendale di medicina del lavoro – sezione clinica, Dr Stefano Murano)  Per verificare se la propria condizione di salute sia tale da configurare una situazione di fragilità, il docente:

– al fine di una preventiva valutazione sanitaria, si mette in contatto con il medico competente (i nominativi dei medici del lavoro associati ai vari istituti sono indicati nei DVR di ogni singolo istituto) secondo il D. Lgs 81/08, art. 41. Telefona a tale scopo al numero 0471 907900 o scrive all’indirizzo

– successivamente può richiedere una visita con il medico competente (come scritto sopra i nominativi dei medici del lavoro associati ai vari istituti sono indicati nei DVR di ogni singolo istituto) presentando la richiesta di visita medica attraverso apposito modulo (vedi area download) al medico della Medicina del lavoro – Sezione Clinica.

– si presenta alla visita munito della descrizione dell’attività lavorativa svolta* e della documentazione sanitaria necessaria (certificati medici -con diagnosi e terapia- rilasciati dal medico di medicina generale e/o del medico specialista. Sono validi i certificati degli ultimi sei mesi.

*Descrizione dell’attività lavorativa svolta: Ai sensi della circolare n.13 del 04.09.20, punto 3.3 Contenuti del giudizio medico-legale (vedi area download), “ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire una dettagliata descrizione della mansione svolta dal/la lavoratore/lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività nonché le informazioni relative all’integrazione del DVR in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-Cov-2.

Il medico del lavoro valuterà  sulla base documentale prodotta la compatibilità dello stato di salute con l’attività lavorativa. Formulerà il giudizio di idoneità lavorativa fornendo in via prioritaria indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del/la lavoratore/lavoratice per fronteggiare il rischio da SARS-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 41, punto 2, lettera c e punto 6.  La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico. La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.

– comunicare l’attestazione dello stato di fragilità al/la dirigente scolastico/a, affinché questi possa organizzare e attuare tempestivamente le misure preventive e protettive adeguate. A tal fine consegna al/la dirigente la certificazione (in cui non compaiono i dati relativi alla patologia che sottende il certificato).

Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni (di seguito indicate). (Circolare Ministeriale n.1585 11.09.20)

  Quali possono essere gli esiti del giudizio di idoneità espressi dal medico del lavoro?

(Circolare Ministeriale n.1585 11.09.20 Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato)  La nota fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Presente nell’area download  

  Personale a tempo indeterminato oppure in periodo di formazione e di prova:

a. Idoneità: nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

b. Idoneità con prescrizioni: qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità. Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio: il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere intesa come:

♦   inidoneità relativa alla specifica mansione: il personale riconosciuto temporaneamente inidoneo ha diritto ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. Per ottenere l’utilizzazione in altri compiti  l’interessato, avuto l’esito del giudizio di idoneità, deve presentare domanda al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità:

– lo trasmetterà al competente ufficio della Direzione Istruzione e Formazione, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità

-indicherà  esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica

– allegherà, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione (ad es. attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui: servizio di biblioteca e documentazione;
organizzazione di laboratori;  supporti didattici ed educativi;  supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;  attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.).

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l’inidoneità temporanea.

Il competente ufficio della Direzione Istruzione e Formazione predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 38 ore settimanali (come previsto per l’utilizzazioni inidonei)

In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica:  l’utilizzazione medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, presso l’Amministrazione Provinciale o altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati. In ogni caso l’utilizzazione avviene, di norma, nell’ambito della provincia di titolarità dell’interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l’interessato lo richieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell’ufficio di destinazione vi sia l’effettiva necessità di utilizzazione.

In caso di impossibilità di accedere  a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale: il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l’impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l’Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee in ogni caso garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

♦   Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa: il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto
lavorativo di riferimento.

  Docenti in anno di prova: Quando l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti, per i docenti in anno di prova utilizzati in altri compiti o temporaneamente inidonei allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa è disposto il rinvio del periodo di prova.

  Personale a tempo determinato
Il personale a tempo determinato è escluso dall’applicazione della disciplina relativa all’utilizzazioni inidonei. Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, verrà collocato in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea.

  Lavoratrici in gravidanza:

È necessario tenere il personale in gravidanza lontano da una possibile fonte di infezione.

A questo proposito, si sottolinea ancora una volta che è consigliabile che esse possano – se possibile – svolgere il loro lavoro al 100% in modalità Smart Working o didattica a distanza o assegnata ad altra attività (mansioni amministrative, formazione a distanza, ecc.).

– Viene mantenuta la normale procedura per il personale in gravidanza (vedi MOD V – Checklist gestanti Vers.03, RISK V).

  PROGRAMMA DI SCREENING PREVENTIVO   

Nell’ambito delle attività di controllo dell’epidemia COVID 19 l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha predisposto, secondo le indicazioni ministeriali, un programma di screening preventivo del personale scolastico docente e non docente delle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private, degli istituti professionali, attraverso l’esecuzione di test sierologici per la ricerca di anticorpi IgG e IgM contro il virus SARS-CoV-2.

  Per il programma di screening preventivo l’Azienda sanitaria si avvale delle farmacie territoriali,  nominate responsabili del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 nonché della collaborazione dei medici di medicina generale (vedi lista nell’area download) che hanno aderito al programma alla luce di quanto previsto dall’ordinanza del 24 luglio 2020 n. 17. Solamente il personale già paziente dei medici nella lista potrà effettuare il test presso i loro ambulatori. Tale personale riceverà comunicazione scritta dall’Azienda sanitaria. Per tutti gli altri rimane valida l’indicazione di presentarsi nelle farmacie.

La partecipazione è volontaria e gratuita.

Il programma di screening partirà lunedì 24 agosto e terminerà domenica 30 agosto 2020.

Per ogni eventuale dobbio o informazione, le persone interessate possono contattare la propria farmacia di fiducia, o il medico di medicina generale che partecipa al programma.

Trattamento dei dati (privacy): nell’area download è presente anche l’informativa sul trattamento dei dati da parte del Ministero della Salute.

Stipendio: ritenuta sì o no? Test sierologici: come considerare il periodo intercorrente tra l’eventuale positività al test sierologico e i risultati del/dei tampone/i?

Ordinanza 18/2020 del Commissario Arcuri: per il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l’università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l’infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”. Pertanto il periodo in questione deve essere equiparato a quello della quarantena.