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News 01/08/24

a.s. 2024/25 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)

  Nell’area download:
  07/08/24 circolare avvio anno scolastico 2024/25
  08/08/24 determina con posti a ruolo dal 01.09.24
  09/08/24 calendario convocazioni nomine a ruolo
  13/08/24 calendario convocazioni supplenze
  modello di delega
  L’elenco completo delle sedi disponibili sarà visibile on–line, sul sito Internet dell’Intendenza scolastica italiana, il  14   agosto 2024 dalle ore 17:00 alla pagina dedicata.

 

  SCELTA POSTI ONLINE per docenti delle scuole statali in lingua italiana: link

 

Tempo indeterminato – Scelta dei posti in presenza
  Tutti i docenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità e una penna di colore nero o blu. È possibile avvalersi di delega , utilizzando l’apposito modello.

Successivamente a tale data, l’elenco potrà essere integrato con le eventuali disponibilità sopravvenute. Tali eventuali ulteriori disponibilità potranno essere utilizzate nella scelta della sede provvisoria solo se perverranno prima dello svolgimento delle operazioni di individuazione dei docenti destinatari di contratto. In nessun caso tali disponibilità sopravvenute comporteranno un ricalcolo del numero dei posti fissato nella presente determinazione per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato.

Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato (ruolo) si svolgeranno nei giorni 19 e 20 agosto in base al calendario di convocazione (nell’area download).
La scelta dei posti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2024/2025 per ciascun posto di insegnamento di scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi compreso il sostegno, si svolgerà in presenza, presso la sede dell’Intendenza scolastica italiana, a Bolzano in via del Ronco n. 2, piano terra sala “Antonio Fiaschi” secondo quanto indicato nel  calendario delle convocazioni.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 della Deliberazione della Giunta Provinciale n.987/23: “I/le docenti inseriti in graduatoria provinciale ai sensi del comma 3 lettera c) sono assunti a tempo indeterminato solo dopo i vincitori dei concorsi di cui al comma 3 lettera a), nel rispetto del comma 2/bis dell’art. 12 della legge provinciale n. 24/1996”.

Ciò significa che, nella sequenza delle operazioni di nomina a tempo indeterminato, i docenti abilitati ma non vincitori di un concorso per titoli ed esami bandito dall’Intendenza scolastica italiana possono accedere al ruolo solamente dopo che la graduatoria dei vincitori del medesimo concorso sia esaurita. Successivamente, in presenza di posti vacanti, si potrà procedere con l’assunzione a tempo indeterminato di docenti abilitati, secondo quanto previsto dalla disciplina generale.

  Tempo determinato – Scelta dei posti online

La scelta dei posti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025 per ciascun posto di insegnamento di scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi compreso il sostegno, si svolgerà esclusivamente in modalità online, attraverso la piattaforma MyCivis (calendario delle convocazioni nell’area download).

Il servizio riguarderà i contratti di lavoro a tempo determinato presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, e sarà fruibile unicamente dai docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto, nonché dai docenti residuati nelle graduatorie provinciali dopo l’assegnazione dei posti a tempo indeterminato, in quanto già presenti in prima fascia delle graduatorie di istituto. Una volta effettuato l’accesso attraverso SPID, carta dei servizi o CIE da parte del docente, il servizio consentirà di scegliere il posto per via telematica, sulla base delle disponibilità preventivamente pubblicate sul sito dell’amministrazione. Non sarà dunque più necessario presentarsi di persona.

Anche quest’anno, in sede di scelta dei posti con contratto a tempo determinato in base alle operazioni di competenza dell’Intendenza scolastica italiana, sará possibile cumulare più spezzoni orari fino al raggiungimento dell’orario settimanale di insegnamento, vale a dire 22 ore nella scuola primaria (20 ore per Tedesco L2, Inglese e religione) e 20 ore nelle scuole secondarie di I° e di II° grado, tenendo presente quanto già indicato all’art. 26 “Cumulo di contratti” della Delibera della Giunta provinciale n.373/2024.

Le deleghe da parte dei/delle Dirigenti scolastici/che relative alle supplenze temporanee sono regolate in base alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 373/24 art. 10 comma 5.

 

 Individuazione vincitrici e vincitori concorso straordinario ter (art. 1 comma 2 Deliberazione della Giunta provinciale n. 373/2024)
Le vincitrici ed i vincitori del concorso “straordinario ter” privi di abilitazione, di cui al decreto del direttore provinciale Scuole n. 24109/2023, scelgono un posto a tempo determinato anziché indeterminato da graduatoria di merito, nella stessa fase riservata all’assunzione del personale docente a tempo indeterminato.
Una volta ottenuta l’abilitazione all’insegnamento, il relativo contratto sarà trasformato a tempo indeterminato, purché tale abilitazione sia conseguita entro l’anno scolastico 2024/2025.
Tali vincitrici e i vincitori potranno prendere parte all’anno di formazione e di prova, qualora sia in previsione di concludere il percorso abilitante entro il 31.12.2024.

 

  Individuazione docenti A023 ter (art. 1 comma 3 Deliberazione della Giunta provinciale n. 373/2024)

Limitatamente ai 2 posti di formazione disponibili per l’anno scolastico 2024/2025, coloro che hanno superato la selezione per l’accesso alla procedura abilitante per la classe di concorso A023/ter, di cui al decreto del direttore provinciale Scuole in lingua italiana n. 16500/2023, scelgono un posto a tempo determinato immediatamente prima della fase di assunzione del personale docente a tempo determinato.

 

 Decorrenza contratti a.s. 2024/2025
Poiché il 1° settembre 2024 cade di domenica, per quanto riguarda la decorrenza dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato si applica quanto segue:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato che terminano il 30 giugno o il 31 agosto 2025 inizieranno a decorrere a partire dal 1° settembre 2024. Il fatto che il 1° settembre cada di domenica e che gli insegnanti non abbiano quindi la possibilità di prendere servizio in tale data costituisce una causa di forza maggiore che non incide negativamente sul contratto né sulla situazione degli stessi insegnanti in termini di retribuzione, pensioni e benefici (cfr. le circolari ministeriali del 19 luglio 2013 n. 7494 e del 26 agosto 2002, n. 95). Il servizio si considera pertanto regolarmente avviato e la decorrenza economica per tutto il personale docente che si ritrova nella situazione in cui il contratto di lavoro a tempo determinato scade il 30 giugno o il 31 agosto 2025 viene considerata valida a partire dal primo 1° settembre 2024;

b) i contratti di lavoro per le supplenze che durano al massimo fino al 13 giugno inizieranno a decorrere a partire dal 2 settembre 2024, in quanto tali tipologie di supplenze possono essere conferite esclusivamente per comprovate esigenze di servizio (cfr. Deliberazione della Giunta provinciale n. 373 del 21 maggio 2024 art. 9 comma 1 lettera (c));

c) i contratti di lavoro a tempo indeterminato inizieranno a decorrere a partire dal 1° settembre 2024. Il servizio si considera avviato come nei casi di cui alla precedente lettera a), ovvero a partire da primo 1° settembre 2024.

 

 

DGP 373/24 Articolo 15 “Rinunce”:

1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta la cancellazione dalla graduatoria.

2. Il docente che accetti una proposta di contratto di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita (la scelta del posto online costituisce una accettazione).

3. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo o l’abbandono del servizio stesso, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del dirigente scolastico o della dirigente scolastica. La sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta della persona interessata, rivolta al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica che ha conferito la supplenza, e sia da questo o questa accettato.

4. E’ comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.

Individuazione degli aspiranti o delle aspiranti fuori graduatorie di istituto: mancata assunzione in servizio oppure abbandono del servizio (art. 13, comma 11 Deliberazione della Giunta provinciale n.373/2024)
Qualora i docenti, con contratto di lavoro ottenuto fuori graduatoria d’istituto e che in passato abbiano già avuto una valutazione positiva del periodo di prova per la corrispondente classe di concorso, non prendano servizio o si allontanino prematuramente senza giustificato motivo, possono essere esclusi da ulteriori incarichi nell’anno scolastico in corso con un provvedimento adottato dalla direzione scolastica. In ogni caso, fino al 31 dicembre è consentito risolvere anticipatamente i contratti di durata non superiore al termine dell’attività didattica per accettare un contratto di lavoro fino al termine dell’attività didattica.

  Utilizzo elenco di sostegno:

Ai sensi dell’art. 17, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 373/2024, per l’identificazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato, le singole scuole dovranno utilizzare gli appositi elenchi del sostegno che prendono in considerazione la migliore posizione che i docenti ricoprono negli elenchi delle graduatorie di istituto distinti per scuola primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado, fermo restando il loro inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso.

 

  Corpo, movimento e sport:

L’insegnamento nel posto 006/E – Educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, è impartito da docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata graduatoria.

In assenza di aspiranti inseriti nella suddetta graduatoria, potranno stipulare contratti a tempo determinato docenti iscritti nelle seguenti graduatorie d’istituto e con il seguente ordine:
a) A049 – “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”;
b) A048 – “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.

Non è prevista la possibilità di costituire cattedre verticali, potranno però essere stipulati da parte dei docenti due contratti a tempo determinato distinti, uno per la scuola primaria e l’altro per la scuola secondaria di primo grado, fino ad un massimo di un posto equivalente a tempo pieno.

Applicazione art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000
Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida si specifica quanto segue: il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali. Ciò significa che ad oggi le supplenze svolte interamente nella scuola primaria con titolo e abilitazione valida per la secondaria non verranno riconosciute ai fini della carriera.

 

  a.s. 2024/25: servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio (ex art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000)

Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida per quanto stabilito dall’art. 15/bis, comma 4 della L.P. 12/2000 si specifica quanto segue:

-il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali;

 

L3 primaria: limitatamente all’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria, è previsto il riconoscimento ai fini della carriera dei servizi prestati con il possesso di sola abilitazione per l’insegnamento d’inglese per altro grado d’istruzione, fino all’anno scolastico 2022/2023 compreso.

 

  Link a INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA