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News 22/10/2131/03/22

Congedo parentale straordinario Covid-19

 

  Normativa di riferimento:

– DL 21 ottobre 2021, n. 146, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021

– 08.01.22 INPS, circolare n.74 Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi

 

  Il termine per fruire dei benefici previsti dal DL 146/21, art.9 è il 31 marzo 2022

 

  Circolare dell’Intendenza e modulo per presentare domanda nell’area download

 

  Art.9 comma 1: Congedo dal lavoro per figlio convivente minore di 14 anni

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

   Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria

  Art.9 comma 1: congedo dal lavoro per figlio con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art.3, c.3, legge 104/92

Il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art.3, c.3, legge 104/92, a prescindere dall’eta’ del figlio, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio
  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza
  • chiusura disposta per i centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio

   Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria

 

  Art.9 comma 2: per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, e’ riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Art.9, comma 4:  nel caso in cui il figlio sia di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto all’astensione dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

  Art.9, comma 3: gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attivita’ dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura
  • durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • durata della quarantena del figlio

possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

  Art.9, comma 5: per i giorni in cui un genitore:

  • fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 (vedi sopra), oppure
  • non svolge alcuna attivita’ lavorativa, oppure
  • è sospeso dal lavoro

l’altro genitore non puo’ fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.