La Giunta Provinciale ha indetto le elezioni del Consiglio scolastico provinciale per il quadriennio 2021/22 – 2024/25, che si svolgeranno:
giovedì 29 aprile 2021, ore 8-12 e 14-18
Sezione italiana: l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza
Sezione tedesca: l’elettore può esprimere fino a tre voti di preferenza
Le Scuole pubbliche di ogni ordine e grado sono competenti per lo svolgimento delle elezioni in ambito scolastico, vale a dire:
– l’istituzione dei seggi elettorali
– la formazione degli elenchi degli elettori per il personale docente (in cui sono riportati tutti gli aventi diritto al voto, nell’ambito dell’Istituto scolastico) e l’esposizione della lista dei candidati (18 per il personale docente)
– lo svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni successive:
♠ spoglio delle schede
♠ compilazione del verbale elettorale in duplice copia
♠ consegna del materiale e dei verbali elettorali alla direzione scolastica
♠ immediato invio, da parte del dirigente, di un esemplare del verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale
Categoria elettorale del personale docente: docenti delle scuole di ogni ordine e grado in lingua italiana (inclusi i docenti di seconda lingua)
♠ elettorato attivo (coloro che votano): docenti (compresi i docenti di seconda lingua) in servizio presso le scuole pubbliche della provincia con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato alla data delle elezioni. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, in quanto esonerato dagli obblighi d’ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, esercita l’elettorato attivo nella scuola ove è di ruolo.
♠ elettorato passivo (coloro che possono candidarsi ed essere votati): docenti (compresi i docenti di seconda lingua) con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con supplenza annuale (con contratto di lavoro dal 1° settembre al 31 agosto) in servizio presso le scuole pubbliche della provincia.
Modalità di votazione:
♠ gli elettori votano nei seggi elettorali nei cui elenchi sono compresi
♠ gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento nei casi in cui non sono conosciuti da alcun membro del seggio
♠ il locale del seggio elettorale deve essere arredato in modo da assicurare l’espressione personale e segreta del voto
♠ Il voto di preferenza viene espresso con l’indicazione del cognome (e se necessario del nome e della data di nascita) o del numero d’ordine che il candidato ha nella lista prescelta.
Il numero delle preferenze è fissato come segue:
♠ se il numero dei rappresentanti da eleggere non è superiore a tre, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza
♠ se il numero dei rappresentanti da eleggere è superiore a tre e non superiore a sei, l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza
♠ se il numero dei rappresentanti da eleggere è superiore a sei, l’elettore può esprimere fino a tre voti di preferenza
Se un membro del seggio è assente, è sostituito da un elettore presente.
Sulle operazioni di voto è redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto dai membri del seggio elettorale.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
Dal verbale del seggio elettorale devono risultare i seguenti dati:
♠ il numero complessivo degli elettori distinti per ogni componente
♠ il numero complessivo dei votanti distinti per ogni componente
♠ il numero complessivo delle schede bianche, nulle e valide distinti per ogni categoria
♠ il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato
Tutto il materiale elettorale e i verbali vengono depositati presso la direzione della scuola. Il capo d’istituto provvede immediatamente al recapito di un esemplare del verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale. Il materiale elettorale e il secondo originale del verbale elettorale sono conservati presso la scuola. Scaduto il termine per eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni, il materiale elettorale può essere scartato. Il verbale elettorale è conservato per tutta la durata in carica del Consiglio Scolastico Provinciale.
Indicazioni per lo scrutinio:
♠ La scheda elettorale è valida qualora la volontà effettiva dell’elettore sia desumibile
♠ Qualora l’elettore esprima voti di preferenza senza contrassegnare la rispettiva lista il voto è valido per i candidati e per la lista
♠ Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze
Materiale elettorale: l’Intendenza scolastica predispone i moduli per le schede elettorali e i verbali elettorali dei singoli seggi. I dirigenti scolastici provvedono alla riproduzione delle schede elettorali e mettono a disposizione dei seggi tutto il materiale necessario.
Area download:
– Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24: Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante