BILINGUISMO
Riconoscimento indennità di bilinguismo inferiore rispetto alla funzione ricoperta (B, C e D): RICONOSCIMENTO SENZA AVVIO RICORSO
A seguito dei numerosi ricorsi vinti, coordinati dalla SGBCISL Scuola e presentati dagli avvocati Cinzia Marchioro ed Andrea Esposito, volti a far riconoscere ai docenti che abbiano un patentino di livello inferiore rispetto alla funzione ricoperta la corresponsione della relativa indennità di bilinguismo, essendo state costantemente confermate le sentenze via via susseguitesi, emesse dal giudice del lavoro di Bolzano, l’Agenzia delle contrattazioni ha avviato l’iter per la modifica del contratto collettivo provinciale del 06/10/2006 (delibera della G.P. n. 865 del 15/10/2024), che permetterà di allinearsi alla normativa statale e di dare pertanto seguito alle richieste di riconoscimento già presentate, presumibilmente tra dicembre 2024 e gennaio 2025. A modifica del CCP avvenuta sarà possibile vedersi riconosciuta l’indennità di bilinguismo dietro presentazione di domanda all’Ufficio Assunzioni scrivendo all’indirizzo
RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE-RUOLO
- copia della “diffida” inviata all’amministrazione;
- copia dell’attestazione di invio della raccomandata, contenente la “diffida”;
- copia integrale del decreto di ricostruzione di carriera;
- certificato di servizio (ove non disponibile, i contratti annuali di lavoro e il decreto di assunzione in ruolo);
- copia di 1 busta paga per ogni anno di servizio fino alla cenferma in ruolo (compreso cioè l’anno di prova);
- copia di 1 busta paga per ogni mese dal 01.09.2019 ad oggi (versione digitale).
RICORSO TFR:
La SGBCISL Schulescuola sta avviando una serie di ricorsi dinnanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,5% dello stipendio a fini TFR, applicata a tutt’oggi dall’amministrazione provinciale (sul cedolino stipendio figura con la descrizione “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”.
Si tratta di una trattenuta stipendiale, introdotta con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1999, a carico di tutti i docenti la cui buonuscita viene calcolata con il nuovo sistema denominato TFR, trattamento di fine rapporto. Questa trattenuta è volta a mantenere l’invarianza dello stipendio netto di questi docenti rispetto a quello dei docenti la cui buonuscita continua ad essere calcolata con il “vecchio” sistema denominato TFS, trattamento di fine servizio.
Questa procedura cozza contro le disposizioni normative vigenti, in quanto l’articolo 2120 del Codice Civile prescrive in maniera chiara che il TFR debba essere unicamente ed interamente a carico del datore di lavoro. Così avviene ad esempio senza eccezioni nel settore privato. Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.223/2012) ha ribadito la irregolarità della trattenuta nel settore pubblico.
Chi può partecipare ai ricorsi?
Tutti i docenti in regime di TFR (si veda il proprio cedolino stipendi).
Procederemo in due fasi (e con due obiettivi diversi):
Fase 1: ricorsi per docenti attualmente in servizio con contratti a tempo determinato
Lo scopo di questo ricorso è la cancellazione della trattenuta “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui.
Fase 2: ricorsi per docenti con contratto a tempo indeterminato
Lo scopo di questo ricorso è l’accantonamento delle quote trattenute e la loro liquidazione assieme al futuro TFR. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui