- Richiesta anno sabbatico (fruizione di un anno di riposo all’interno di un periodo quinquennale per docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 10 anni di servizio effettivo (anni utili quelli con almeno 180 giorni di servizio)
- Riduzione dell’orario di insegnamento nei tre anni prima della pensione (l’orario di insegnamento viene ridotto al 75%: nella scuola secondaria non meno di 14 ore settimanali e scuola primaria non meno di 17 ore settimanali; per il restante 25% dell’orario il docente svolge attività didattiche diverse dall’insegnamento curricolare o altre attività aggiuntive e necessarie. Il personale presta per ogni ora d’insegnamento, 1,9 ore di servizio)
- Durante il periodo quinquennale al docente compete un trattamento economico ridotto all’80%.
- La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di un’adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa (procura speciale irrevocabile). In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto dello stesso nell’ambito del successivo quinquennio.
In particolare, si rammenta che:
– L’articolazione dell’orario di lavoro può essere concessa solo al personale docente con rapporto di lavoro a tempo pieno.
– Durante il quinquennio non è possibile richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale. L’articolo 9 del CCP del 13.07.2004 (Interpretazione autentica dell’art.16 del T.U. dei CCP del 23.04.2003) stabilisce infatti che l’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro di cui all’art.16 del T.U. dei CCP del 23.04.2003 è da intendersi come orario di lavoro a tempo parziale nella misura dell’80% a tutti gli effetti con riferimento all’intero periodo quinquennale;
– Nel caso di fruizione di istituti contrattuali che prevedano una retribuzione piena non si procede all’interruzione del quinquennio e non è richiesto alcun provvedimento tranne che in caso di fruizione di congedo per maternità. La fruizione, invece, di istituti contrattuali con riduzione stipendiale che richiedano l’emissione di specifico provvedimento, interrompe il quinquennio.
FRUIZIONE DEL PERIODO DI RIPOSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO: alcuni docenti fruiscono del periodo di riposo nell’anno scolastico che precede il pensionamentoL’INPS ha sollevato delle criticità in merito: non essendoci prestazione lavorativa nell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 agosto il docente è in anno di riposo e dal 1 settembre è in pensione) non è possibile riconoscere tale periodo ai fini pensionistici. È stata individuata, in via transitoria e di comune accordo con l’Ufficio Stipendi e INPS, una soluzione per coloro che avevano già programmato di fruire del periodo di riposo nell’anno scolastico 2022/23 e che andranno in pensione con il 01.09.2023. I docenti che si trovano in questa situazione dovranno mettersi in contatto al più presto con l’Ufficio Amministrazione scolastica: .