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Temi

Pensioni: principi generali e concetti chiave

Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico in Italia ha subito continue trasformazioni. Diverse stagioni riformatrici, a partire dall’inizio degli anni 90, hanno mutato le modalità di accesso alle pensioni e le modalità di calcolo delle stesse. Il tema “pensioni” è inoltre costantemente sotto i riflettori dei media, che – con conoscenze e competenze non sempre ineccepibili – continuano a fornire gli “ultimi aggiornamenti” in materia, non mancando di suscitare nei futuri fruitori crescenti ansie e legittime preoccupazioni.

Con le note che seguono vorremmo chiarire alcuni concetti chiave dell’attuale sistema delle pensioni, per offrire una prima mappa di ricognizione a chi volesse orientarsi in questo magmatico terreno. Ci soffermeremo su alcuni dei principi fondamentali su cui si basa la determinazione delle pensioni dei dipendenti pubblici, spaziando poi sul terreno concreto (e molto interessante) del riconoscimento dei servizi, delle ricongiunzioni in un’unica posizione assicurativa e dei riscatti, con un’attenzione particolare al riscatto dei titoli di studio universitari.

Ovviamente in questo lavoro non ci sono intenti di esaustività (dai principi di legge discendono a cascata i decreti attuati dal governo, con i rispettivi regolamenti e delucidazioni, i contenziosi giudiziari con sentenze che spesso integrano, modificano o ampliano le concrete applicazioni normative, le circolari applicative degli istituti previdenziali ecc) né di completezza. Semmai l’obiettivo è quello di offrire un primo inquadramento della materia che permetta anche ai non addetti ai lavori di gettarvi uno sguardo con meno emotività e più concretezza.

Da un punto di vista cronologico l’ultimo intervento legislativo in campo pensionistico, dopo le modifiche introdotte dal ministro Tremonti nell’estate e nell’autunno 2011, è quello varato dal governo Monti, che con la Legge 22 dicembre 2011, n.214 (definita anche “salva Italia”) è intervenuto pesantemente nel settore, con un peggioramento delle condizioni di accesso alle pensioni e del loro calcolo. Una legge, quindi, relativamente nuova, di cui sono state fornite le prime indicazioni applicative, ma rispetto alla quale possiamo ancora attenderci ricorsi, impugnazioni e modifiche.

A livello introduttivo va ancora detto che l’Istituto previdenziale di riferimento per gli insegnanti della scuola pubblica è da pochi mesi l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in cui è confluito l’ente che aveva gestito autonomamente i dipendenti pubblici e quindi anche gli insegnanti, l’ INPDAP (Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica). L’Istituto è competente non solo in materia strettamente previdenziale (pensioni, buonuscita-TFS e trattamento di fine rapporto-TFR), ma anche per quanto riguarda il credito (prestiti pluriennali, ecc) e la regolamentazione di altri aspetti relativi alle tutele sociali (ad es. le agevolazioni previste dall’articolo 33 della legge 104 del 1992 sull’handicap). Va ancora chiarito che quanto qui di seguito indicato riguarda solo il campo pensionistico e non va confuso con la regolamentazione del calcolo e della liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (buonuscita e/o Tfr), anche se spesso i concetti impiegati sono simili e simili le procedure di calcolo. Non fatevi spaventare da questa introduzione e leggete il testo con calma: più siete personalmente informati, meno nebuloso vi sembrerà il tema.

 

Principi generali

Contributi pensionistici

Mensilmente si pagano contributi pensionistici nella misura del 33% dello stipendio; di questo importo circa 1/3 è a diretto carico del docente (figura sul cedolino stipendio alla voce “R901 ritenuta pensione”), mentre i restanti 2/3 vengono pagati dal datore di lavoro. Ovviamente in caso di riscatto di periodi assicurativi l’intero importo sarà a carico del docente.

Raggiungimento dell’età pensionabile

L’elemento discriminante per valutare il raggiungimento del diritto ad “andare” in pensione e per determinare l’ammontare della stessa è costituito dall’anzianità contributiva e assicurativa (il numero di anni cioè coperti da contribuzione pensionistica). Essa è composta dai periodi di servizio effettivo (tra questi anche i periodi part-time, le aspettative per il personale con prole, ecc.), dalle eventuali maggiorazioni del servizio (supervalutazioni) e dai periodi eventualmente computati (ad es. servizi pre-ruolo ante 1988, servizio militare), ricongiunti (periodi prestati nel settore privato e periodi di disoccupazione) o riscattati (ad es. durata legale studi universitari). Conta ogni singolo giorno lavorato, riscattato e coperto da versamento contributivo.

La novità introdotto dalla legge Monti dello scorso dicembre riguarda il collegamento automatico dei requisiti pensionistici alla variazione della speranza di vita. Ogni due anni l’ISTAT verificherà il dato relativo alla speranza di vita ed il Ministero del Lavoro comunicherà il conseguente innalzamento dei requisiti per l’accesso alla pensione.

Attualmente si può andare in pensione:

  • con la pensione di vecchiaia (raggiungimento di una determinata età anagrafica + 20 anni di contribuzione);
  • con la pensione anticipata (raggiungendo un determinato numero di anni di contribuzione anche prima del limite anagrafico previsto per la “vecchiaia”);
  • con la quota 100 (docenti che abbiano maturato un’età pari o superiore a 62 anni ed un’anzianità contributiva pari o superiore a 38 anni);
  • con l’ opzione donna (docenti donne che al 31.12.2018 abbiano maturato un’età pari o superiore a 58 anni ed un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni).

Nel dettaglio:

Pensione di vecchiaia

Dal 2012 l’età anagrafica richiesta è collegata alla speranza di vita. Ciò fa sì che dal 2016 l’età anagrafica richiesta è (sia per le donne che per gli uomini) di 66 anni e 7 mesi. Vengono inoltre richiesti almeno 20 anni di contributi.

  • Donne e uomini
    • 2018
      66 anni + 7 mesi
Pensione anticipata

La pensione anticipata richiede il raggiungimento di una determinata anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. Dai 40 anni richiesti fino al 2011 si è passati ai 41 anni ed un mese per le donne ed a 42 anni ed un mese per gli uomini. Il collegamento alle aspettative di vita fa inoltre sì che il requisito contributivo si “aggiorni” automaticamente: dal 2013 si aggiungeranno 4 mesi, nel 2014 e 2015 ulteriori 2, mentre dal 2016* – a cadenza biennale – si provvederá alla determinazione degli aumenti in base alle previsioni ISTAT.

  • Requisiti di accesso donne
    • 2018
      41 anni di contribuzione + 10 mesi
  • Requisiti di accesso uomini
    • 2018
      42 anni di contribuzione + 10 mesi

Per i docenti esiste formalmente un’unica “finestra”annuale, che coincide con il 31 agosto di ogni anno. Il pagamento della pensione avverrà con il successivo mese di settembre. Nel calcolo dell’anzianità contributiva possono essere conteggiati anche i mesi da settembre a dicembre dell’anno in cui si va in pensione.

Calcolo della pensione

Al momento esistono tre diversi sistemi di calcolo della pensione che dipendono sia dalla data del primo rapporto di lavoro sia dall’aver maturato o meno una determinata anzianità contributiva entro una certa data.

Sistema retributivo:

si applica (integralmente, ma solo fino al 31.12.2011, poi si passa al sistema misto;vedi sotto punto b) a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato almeno 18 anni di contribuzione. Il calcolo avviene, con estrema semplificazione, prendendo a riferimento sia la retribuzione che l’anzianità contributiva, calcolata in percentuali annue. Per i periodi post 1996 nel calcolo della base pensionabile rientrano anche l’indennità provinciale e tutto il salario accessorio (ore straordinarie, ec.).

Sistema contributivo:

si applica integralmente a coloro che hanno iniziato la propria attività lavorativa dopo il 01.01.1996. In questo caso tutti i contributi pensionistici effettivamente versati vengono a costituire la propria quota pensione, che alla fine della carriera verrà determinata e rivalutata in base a coefficienti legati all’età e ad indici di rivalutazione (definiti dall’ISTAT). La cifra così determinata verrà poi suddivisa all’atto del pensionamento nelle quote di pensione mensili.

Sistema misto:
  • si è fino ad ora applicato a coloro che, pur in servizio prima del 1996, non avevano raggiunto i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. In questo caso gli anni ante 1996 verranno calcolati con il sistema retributivo, quelli successivi con il sistema contributivo;
  • a partire dal 01.01.2012 tale sistema viene applicato alla generalità dei docenti, che abbiano un versamento contributivo prima del 01.01.1996. Anche coloro che al 31.12.1995 potevano vantare 18 anni di contribuzione vedranno calcolata infatti la futura pensione con il sistema retributivo (fino al 31.12.2011) e con il sistema contributivo (dal 01.01.2012): la somma delle due quote darà l’entità della pensione percepita.

Per chi “fuoriesce” con un’anzianità anagrafica compresa tra 62 ed 70 anni di età vengono previsti coefficienti di rivalutazione diversi (a parità di anni di servizio, più tardi vado in pensione più alta sarà la mia pensione mensile lorda). È inoltre prevista la determinazione di coefficienti che vadano anche oltre il 70° anno.

 

 

Computo, ricongiunzione e riscatto di periodi utili per la pensione

La modifica dei requisiti pensionistici introdotta dall’ultima riforma pensionistica costringe anche a rivalutare attentamente le pratiche onerose di riscatto e ricongiunzione: cambiando infatti le “entità” contributive, vantaggi e svantaggi di eventuali pagamenti per queste operazioni andranno nuovamente ed attentamente valutate (approfittate della consulenza presso i nostri uffici!).

Quando parliamo di computo, ricongiunzione o riscatto ci riferiamo ad operazioni volte all’innalzamento dell’anzianità contributiva ed assicurativa di un docente. Ne va cioè – a volte senza oneri, a volte in maniera onerosa – di un riconoscimento di periodi assicurativi utili al raggiungimento dell’età pensionabile (diritto alla pensione) ed anche ad una pensione più consistente (misura della pensione).

Alcuni principi generalmente validi per tutte le pratiche citate sono i seguenti: a) per ottenere un qualsivoglia riconoscimento devo presentare apposita domanda (le eccezioni in questo campo sono pochissime); b) se il riconoscimento sarà oneroso, prima presento domanda, minore sarà l’eventuale importo da pagare: ciò dipende dal fatto che gli oneri di ricongiunzione o riscatto vengono calcolati sia in base all’età del richiedente sia allo stipendio che questi percepisce all’atto della domanda; c) la presentazione della domanda non è vincolante per l’accettazione di un computo, di una ricongiunzione o di un riscatto: all’atto del ricevimento del relativo decreto e valutato l’importo eventualmente da corrispondere posso sempre rinunciare al provvedimento (entro 60 giorni dalla comunicazione); d) l’eventuale pagamento degli importi richiesti può avvenire o in unica soluzione oppure, trascorsi di norma 120 giorni dalla comunicazione, con trattenute mensili dallo stipendio.

Tutti i servizi scolastici prestati a partire dal 1988 presso le scuole statali esulano da quanto detto sopra: tali periodi infatti vengono riconosciuti automaticamente e senza presentazione di alcuna domanda come anni di contribuzione valida a fini pensionistici. Ciò vale anche per i periodi di supervalutazione del servizio prestato presso le scuole elementari della provincia fino al 31.12.1997.

Computo e ricongiunzione di periodi lavorativi

  • Computo: tutti i periodi lavorativi prestati presso amministrazioni pubbliche, come anche il servizio militare, vengono a domanda riconosciuti come periodi utili (utili ex se e quindi senza oneri) alla determinazione della propria anzianità contributiva. I contributi relativi a questi periodi possono essere stati versati anche presso altri istituti previdenziali.
  • Ricongiunzione di periodi assicurativi: tutti i periodi di servizio accreditati presso gli istituti previdenziali del settore privato o autonomo (INPS, Fondi Liberi Professionisti, ecc.) possono essere ricongiunti a domanda in un’unica posizione previdenziale. La ricongiunzione può essere onerosa o senza oneri: ciò dipende dall’entità dei contributi originariamente versati.
  • Totalizzazione: una forma particolare di riconoscimento di periodi lavorativi è quella relativa al riconoscimento dei servizi prestati all’estero (in area UE o non UE). In questo caso, ove possibile, la totalizzazione dei periodi serve solo al raggiungimento del diritto alla pensione, in quanto la liquidazione dei trattamenti pensionistici seguirà separatamente le regole dei rispettivi paesi.

Supervalutazione

I tre casi di supervalutazione del servizio più frequenti sono:

  • supervalutazione del servizio prestato fino al 31.12.1997 nelle scuole elementari della provincia di Bolzano: 1/3 di supervalutazione per ogni anno, riconosciuto automaticamente senza presentazione di domanda;
  • supervalutazione del servizio (due mesi ogni anno) in caso di invalidità civile pari o superiore al 74% o in caso di esercizio di particolari attività: in questo caso va presentata apposita e documentata domanda;
  • supervalutazione del servizio di ruolo prestato all’estero su mandato del Ministero degli Affari Esteri (scuole italiane all’estero, contratti come lettore presso università straniere): i primi due anni di servizio vengono maggiorati della metà, i periodi successivi vengono maggiorati di 1/3.

NB: non è stato ancora definitivamente chiarito se le supervalutazioni verranno o meno riconosciute come servizio effettivo ai fini della determinazione (fino al 2017) delle penalizzazioni per la pensione anticipata prima del raggiungimento dei 62 anni di età.

Prosecuzione volontaria

In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione oppure in caso di interruzione lavorativa/aspettativa è possibile optare per la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi all’INPDAP (praticamente una forma di riscatto di periodi futuri). Di norma si attiva a domanda all’atto della cessazione/interruzione e può essere regolarizzata, nei casi di cessazione, anche nel periodo a ridosso del pensionamento.

Riscatto e sistemazione contributiva

  • Sistemazione contributiva: si tratta di una forma di riscatto ad es. di periodi validi giuridicamente ma non economicamente. Un caso frequente è la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo: in questo caso anche alcuni periodi nel quale non c’è stata attività lavorativa possono ricevere riconoscimento giuridico, ma la sistemazione contributiva va fatta a domanda ed è onerosa (ex art.142 del DPR 1092/1973).
  • Riscatto parziale o totale a domanda di particolari periodi di servizio: tra gli altri l’astensione obbligatoria per maternità avvenuta al di fuori di un rapporto di lavoro (senza oneri), l’astensione facoltativa per maternità o congedo parentale al di fuori di un rapporto di lavoro (con onere), l’aspettativa per motivi di famiglia (di norma periodi successivi al gennaio 1997), aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all’estero. Possono essere riscattati al fine della misura (valgono già per il diritto a pensione) anche i periodi di part-time.
  • Riscatto del dottorato di ricerca: nel caso in cui per l’effettuazione di un dottorato di ricerca non si goda dell’aspettativa retribuita, tale periodo può essere riscattato a domanda.
  • Riscatto della durata legale del corso di laurea (vedi prossimo paragrafo).

 

Riscatto della durata legale del corso di studi

Elementi regolamentari ancora vigenti

Periodo: ciò che viene riscattato è la mera durata legale del corso di studio universitario. Se all’interno di questo periodo ci fossero periodi coperti da assicurazione (per chi ad es. ha lavorato d’estate) questi verranno scorporati e non conteggiati per la determinazione del riscatto. Periodi di studio che si sovrapponessero verranno attribuiti ad un corso o all’altro esclusivamente.

Le novità vigenti dal gennaio 2008

(art.1, comma 77 della legge 247/2007)
  • I corsi di studio interessati sono: corsi di laurea, dottorati di ricerca, diplomi universitari della durata minima di 2 e massima di 3 anni, diplomi universitari di specializzazione.
  • La domanda di riscatto può essere presentata o dai lavoratori attivi (cioè in corso di assicurazione pensionistica) o dai genitori di giovani laureati/diplomati ancora a loro carico o da persone momentaneamente non assicurate, quali studenti, ecc.
  • È possibile il riscatto di più corsi di studio; questi non devono più essere condizione per l’accesso o per la carriera interna alla professione esercitata.
  • I periodi riscattati valgono sotto ogni aspetto:
    • per la determinazione del diritto (ad es. raggiungimento dei 40 anni di servizio);
    • per la determinazione della misura cioè dell’entità della pensione.
  • L’importo di riscatto dovuto andrà pagato in 120 rate mensili, senza interessi
  • Gli importi di riscatto sono soggetti ad agevolazioni fiscali, in quanto possono essere dedotti o detratti dal reddito annuale:
    • se pagati dai richiedenti producono un risparmio compreso tra il 23% e il 38%
    • se pagati dai genitori per i figli a carico il risparmio è del 19%.

Esempi di calcolo

Proviamo a rendere più chiaro il meccanismo (e le entità e i risparmi) del riscatto con due esempi semplificati:

Docenti che nel 2007 abbiano già lavorato:

l’importo del riscatto è calcolato in base allo stipendio annuale × 33% (importo teorico delle trattenute pensionistiche).

Esempio: reddito lordo annuo 25.800 € × 33% ×4 anni da riscattare = 34.056 € importo del riscatto, tale importo deve essere suddiviso in 120 rate (34.056 € ÷ 120 = 283,80 €/mensili di trattenuta)

Importo deducibile annualmente = 3405,60 €, con un risparmio fiscale di circa 1.000 €

Per persone che non risultano aver versato mai un contributo a qualsivoglia Istituto previdenziale:

l’importo di riscatto viene fissato in base ad un importo reddituale minimo presunto.

Esempio: corso di laurea di 4 anni e il reddito minimo di riferimento per il 2007 13.598 €.

Calcolo: reddito × 33% × 4 anni = 17.948 € ÷ 120 rate = 149,56 € al mese.

Se l’importo viene pagato dai genitori per i figli a carico il beneficio fiscale sarà del 19% (detrazione fiscale). Esempio: riscatto annuo 4.487 € × 19% = 852,50 € (risparmio annuo; il riscatto costerà concretamente solo 3.634,40 €)

Importante!

Come indicato precedentemente la data di presentazione della domanda è determinante per la definizione dell’importo di riscatto. Il decreto con la determinazione dell’importo da parte dell’Istituto di previdenza verrà definito solo anni dopo, ma ciò non costituisce un problema, anzi. L’aumento dei salari e il tasso di inflazione, infatti, faranno probabilmente sì che il riscatto a distanza di tempo risulti “più conveniente”.

Si può rinunciare ad un riscatto entro 60 giorni dal percepimento del decreto. Se non verrà presentata istanza di rinuncia, in caso di docenti in servizio le trattenute verranno operate automaticamente dall’Ufficio stipendi dopo 120 giorni, a meno che nel frattempo l’interessato non abbia optato per il pagamento in unica soluzione.

Su tutte queste tematiche offriamo ovviamente consulenza ed assistenza gratuita a tutti i nostri iscritti.

Le domande di computo, riscatto o ricongiunzione sono da presentare all’INPS per via telematica. I nostri uffici e i Patronati INAS della SGBCISL sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.