Doveri dei docenti e infrazioni sanzionabili
Nello svolgere le loro mansioni, i docenti devono attenersi ai doveri inerenti la funzione docente e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici allegato al contratto collettivo nazionale del comparto scuola 2006-2009 che ogni scuola deve pubblicare sul proprio sito ufficiale o aver affisso all’interno della scuola in un luogo ben visibile.
Le sanzioni applicabili
In ordine di gravità, tra parentesi le mancanze cui sono riferite.
- l’avvertimento scritto (in caso di lievi mancanze ai doveri);
- la censura, ossia una lettera di biasimo (in caso di mancanze meno lievi ma comunque non gravi);
- la sospensione fino ad un mese (per negligenza, violazione del segreto d’ufficio, mancata vigilanza);
- la sospensione da oltre un mese fino a sei mesi (negli stessi casi di cui sopra ma in forma più grave che implichino interesse personale, pregiudizio al funzionamento della scuola, abuso d’autorità);
- la sospensione di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall’insegnamento (in caso di condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni);
- la destituzione (per atti in grave contrasto con la funzione docente, attività dolosa pregiudizievole per la scuola, distrazione di somme, grave e pubblica inadempienza a disposizioni legittime, accettazione di tangenti);
- il licenziamento disciplinare (previsto per falsa attestazione della presenza in servizio, certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, assenza ingiustificata, false certificazioni o dichiarazioni ai fini della progressione di carriera o ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, reiterazione di condotte aggressive lesive della dignità della persona, condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici, insufficiente rendimento dovuta alla ripetuta violazione degli obblighi di servizio, grave danno al funzionamento dell’ufficio per inefficienza o incompetenza professionale). In caso di false attestazioni o assenze ingiustificate il licenziamento può avvenire senza preavviso
In caso di recidiva può essere applicata la sanzione superiore.
Le sanzioni scattano anche in caso di trasferimento o di dimissioni/interruzione del rapporto di lavoro.
Il licenziamento disciplinare è disposto anche quando, nell’arco di due anni, l’amministrazione di appartenenza formuli una valutazione di insufficiente rendimento dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento.
Competenze
Dirigente scolastico
Per sanzioni quali rimprovero verbale, rimprovero scritto e sospensione dall’insegnamento senza retribuzione fino a 10 giorni.
Ufficio per i procedimenti disciplinari
(istituito presso ogni Intendenza) al quale il dirigente deve trasmettere gli atti entro 5 giorni dalla notizia del fatto per sanzioni superiori ai 10 giorni e per tutte le situazioni di maggiore gravità.
Fasi del procedimento
Procedure per le infrazioni punibili dal dirigente scolastico:
- Dal momento in cui il dirigente viene a conoscenza del comportamento punibile, deve contestare per iscritto l’addebito al docente entro 30 giorni e convocarlo per un contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno 20 giorni. Il docente può farsi assistere da un legale o un sindacalista.
- Se il lavoratore non intende presentarsi può inviare una memoria scritta oppure, in caso di grave impedimento, presentare una motivata richiesta di rinvio (il rinvio può essere richiesto una sola volta nel corso del procedimento).
- Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione con l’archiviazione o l’irrogazione del provvedimento disciplinare. Nel caso vi sia stato un rinvio del termine superiore a 20 giorni, la scadenza dei termini del procedimento verrà prolungato in maniera corrispondente.
- La violazione dei termini comporta la decadenza dell’azione disciplinare con responsabilità disciplinare del dirigente (se questi ha commesso omissioni o ritardi) e per il dipendente la decadenza del diritto di difesa.
Un lavoratore della stessa amministrazione, informato sui fatti inerenti il provvedimento disciplinare, ha l’obbligo di collaborare pena la sospensione dal servizio senza retribuzione fino a un massimo di 15 giorni.
Ricorsi
La sanzione può essere impugnata tramite ricorso al Giudice Ordinario, l’esperimento del tentativo di conciliazione resta una possibilità, ma non è più obbligatorio. Per il personale a tempo indeterminato sono stati aboliti gli articoli che prevedevano il ricorso al CSP (consiglio scolastico provinciale) o al CNPI (consiglio nazionale pubblica istruzione).
Ricordiamo che ai nostri iscritti offriamo tutela legale gratuita attraverso legali di nostra fiducia.