La Legge 26/2019 (quella su Reddito di cittadinanza e Quota 100, per intenderci) ha introdotto novità sia in materia di riscatto di laurea che di sistemazione contributiva (riscatto di periodi non coperti da contributi pensionistici).
Riscatto agevolato della laurea: il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. È rivolto a tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato successivamente al 31.12.1995 o nel caso in cui almeno una parte della durata legale del corso di laurea ricada dopo tale data (circolare INPS 6 del 2 gennaio 2020). È possibile procedere anche al riscatto agevolato degli anni di studio antecedenti al 31.12.1995, ma in tal caso l‘ intera pensione sarà calcolata col metodo contributivo (e bisogna quindi analizzare nel dettaglio il caso per evitare un‘eventuale consistente perdita economica!). Non è possibile riscattare gli anni di iscrizione fuori corso e parallelamente devono essere scorporati dal riscatto eventuali periodi lavorativi coperti da contribuzione pensionistica. Il costo di un anno di riscatto è circa di euro 5.260 (in quanto non basato sul reddito annuo in godimento da parte del docente, bensì su quello minimo fissato dall’INPS). Il pagamento può essere effettuato (godendo dei relativi benefici fiscali) sia in un’unica soluzione che in 120 rate mensili. Gli anni riscattati hanno valore di carattere previdenziale (anzianità contributiva a fini pensionistici) mentre non valgono come servizio valutabile ai fini della progressione di carriera. Chi avesse già inoltrato domanda di riscatto ordinario ed ha i requisiti per inoltrare domanda di riscatto straordinario, può ritirare la domanda presentata e presentarne una nuova. In questo caso, se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo. Se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva. I criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
La lista dei titoli di studio ammessi al riscatto e le modalità di inoltro della domanda sono disponibili nell’area download.
Pace contributiva (valida solo fino al 2021): permette di recuperare periodi non coperti da contribuzione fino ad massimo di 5 anni; vale solo per chi abbia cominciato a lavorare dopo il 31.12.1995 e per i periodi intercorsi tra il primo contributo e l’ultimo versato. L’onere del riscatto si calcola prendendo come base lo stipendio lordo in godimento negli ultimi 12 mesi moltiplicato per il 33% e successivamente per gli anni da riscattare.
Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia alle Circolari Inps n.36 del 05.03.19 e circolare INPS n.6 del 22.01.20 o alle nostre sedi.