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Temi

Area supplenti

Piattaforma Madlene (clicca qui)

Durante l’anno scolastico le scuole altoatesine hanno la necessità di assumere docenti per periodi di tempo più o meno lunghi, le così dette supplenze. Una volta esaurite le graduatorie, le scuole possono reclutare direttamente il personale, scegliendo tra quanti si sono proposti tramite la Messa A Disposizione (MAD).
MADlene permette lo scambio di informazioni tra chi intende proporsi come docente e le scuole che cercano supplenti. In questa piattaforma potrai inserire i tuoi dati, tramite il modulo “iscriviti”. Potrai anche scegliere le scuole e le classi di concorso (le materie) per cui vuoi proporti. Una volta terminato l’inserimento, potrai inviare la tua domanda, che verrà raccolta in un apposito database.
Quando una scuola ha bisogno di un insegnante supplente, accederà al database di MADlene e, selezionando i criteri di ricerca, avrà accesso ai dati di quanti hanno inviato la propria candidatura e corrispondono al profilo ricercato. I Dirigenti scolastici prenderanno contatto con i candidati ai recapiti indicati e potranno poi procedere alla proposta di contratto.

  In Provincia di Bolzano non sussiste l’incompatibilità tra messa a disposizione (MAD) e iscrizione in graduatoria.

Assunzione a tempo determinato

Tipologie di supplenze

  • Supplenze annuali fino al 31 agosto per la copertura di posti vacanti o disponibili;
  • Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche con rapporto di lavoro fino al 30 giugno per la copertura di posti non vacanti;
  • Supplenze temporanee con rapporto di lavoro limitato all’effettiva permanenza delle esigenze di servizio per ogni altra necessità. Nella scuola primaria si procede al conferimento di una supplenza in caso di assenze superiori a 5 giorni di insegnamento e nelle scuole secondarie in caso di assenze superiori a 10 giorni di insegnamento.

Individuazione dei docenti

I docenti destinatari di una supplenza (che possono farsi rappresentare con de- lega anche da una persona di loro fiducia) vengono individuati attraverso lo scorri- mento delle graduatorie provinciali (ad esaurimento e “nuove”) e d’istituto. Dalla istituzione delle nuove graduatorie provinciali, ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato, viene presa in considerazione la migliore posizione ricoperta dai docenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e nelle nuove graduatorie provinciali (vale cioè il principio della miglior posizione rispetto a quello del miglior punteggio ottenuto nella singola graduatoria).

I dirigenti scolastici possono delegare l’Intendenza scolastica ad individuare i docenti destinatari di supplenza temporanea nel rispetto della graduatoria di istituto. Le operazioni di conferimento delle supplenze da parte dell’Intendenza scolastica devono terminare entro il 31 agosto. Il calendario delle assunzioni viene affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della rispettiva intendenza scolastica e l’elenco delle sedi disponibili viene affisso all’albo almeno 24 ore prima della convocazione.
L’individuazione dei destinatari delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici avviene attraverso lo scorrimento della graduatoria di istituto. Gli aspiranti vengono contattati mediante comunicazione personale anche per via telegrafica, e-mail o telefonica (anche su utenza mobile).
Qualora il docente da sostituire presti servizio su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente alla sostituzione per le ore di sua competenza.

Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie degli istituti confinanti. Esaurita senza successo anche questa operazione è possibile la nomina fuori graduatoria (vedasi il capitoletto seguente “Docenti non muniti dei requisiti prescritti”).

Per il conferimento dei posti di insegnamento ad indirizzo didattico differenziato Montessori, secondo altre nuove forme della pedagogia, secondo metodologia CLIL e presso le strutture ospedaliere si utilizzano i relativi elenchi, in cui sono inseriti i docenti forniti di specifica formazione. Per le altre forme della pedagogia, CLIL ed ospedale i posti assegnabili devono essere formati almeno dal 50% di ore riferite a queste specifiche metodologie didattiche.
Per particolari offerte didattiche, riconosciute dall’amministrazione in base a criteri di qualità, le scuole possono organizzare selezioni ad hoc (si tratta di po- che unità a livello provinciale), derogando dall’utilizzo delle graduatorie.

Assunzione del servizio

Per perfezionare il rapporto di lavoro il docente deve prendere servizio almeno un giorno con eccezione delle docenti in astensione obbligatoria per maternità.

Rinunce

La rinuncia ad una proposta contrattuale o a una sua proroga o conferma non comporta alcun effetto.

L’accettazione e l’eventuale mancata assunzione di servizio o l’abbandono del servizio senza giustificato motivo comporta la perdita del diritto ad assumere qualsiasi altra supplenza nel corso dell’anno scolastico. Tale disposizione non si applica alle assunzioni tramite MAD.

La sanzione non si applica qualora l’abbandono del servizio o il mancato perfezionamento sia dovuto a giustificato motivo certificato dal docente e accettato dalla dirigenza scolastica.

La risoluzione anticipata del contratto è consentita entro il 31 dicembre solo in caso di rescissione di un contratto di durata inferiore al termine delle lezioni per accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.

Cumulo di contratti

In caso di supplenze a orario non intero, il docente ha titolo a completare la supplenza con ulteriori rapporti di lavoro:

  • nella scuola primaria nei circoli viciniori
  • nella scuola secondaria nel limite di tre istituzioni scolastiche, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, anche in altre classi di concorso per le quali il docente ha titolo, anche attraverso il frazionamento della cattedra, purché non vengano scissi gli insegnamenti costituenti la cattedra e il numero dei componenti del consiglio di classe resti invariato.

Durante le operazioni di conferimento delle supplenze presso le Intendenze non potranno essere sommati spezzoni che superino le 22 (primaria) o le 20 ore (scuola secondaria).

Rinnovi dei contratti

Proroghe

Un contratto viene prorogato quando

  • a un periodo di assenza del titolare segua un altro periodo di assenza del medesimo titolare;
  • due periodi di assenza del titolare siano congiunti da giorni festivi o giorni liberi da insegnamento senza rientro in servizio del titolare.
Conferme

Viene disposta la conferma del supplente nel caso in cui due periodi di assenza del titolare siano congiunti da giorni festivi o liberi da insegnamento ma con rientro in servizio del titolare. Il contratto viene confermato a partire dalla data di effettiva ripresa delle lezioni.

NB: Il contratto è costituito per l’intera durata dell’assenza se il titolare si assenta senza interruzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni e successiva di almeno sette giorni rispettivamente dall’inizio e dalla fine di un periodo di sospensione delle attività didattiche.

Attenzione! Nel caso un supplente fruisca a sua volta di un congedo o un’assenza retribuita, affinché possa vedersi prorogata la supplenza, deve essere in servizio attivo (presenza a scuola) almeno l’ultimo giorno della supplenza, altrimenti il contratto verrà prorogato al docente che sta effettivamente prestando servizio a scuola.

Proroga estiva del contratto (CCP-TU art.28)

La retribuzione estiva spetta nel caso in cui il docente a tempo determinato abbia prestato servizio nel corso dell’anno scolastico per almeno sette mesi, anche non continuativi, sia in servizio al termine delle lezioni e abbia partecipato agli esami finali se previsti.
I docenti con un contatto di supplenza annuale fino al 31 agosto hanno diritto al percepimento dallo stipendio estivo purché abbiano prestato 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico (non vengono ad esempio conteggiate le aspettative non retribuite).

Proroga del contratto per l’anno scolastico successivo

Su richiesta dei docenti inseriti in graduatoria provinciale i contratti, di durata annuale o fino al termine delle lezioni, possono essere prorogati per l’anno scolastico successivo, purché il posto sia ancora vacante o disponibile fino al 30 aprile.

Il dirigente scolastico deve prestare il proprio consenso alla proroga. Può negarlo in caso di scarso rendimento del docente (contestato per iscritto al docente e su parere conforme del comitato di valutazione) o in caso di provvedimento disciplinare. Il numero dei posti soggetti a proroga viene stabilito dall’intendente scolastico. Possono ottenere la proroga solamente i docenti in posizione utile in graduatoria rispetto al numero dei posti da conferire, depurato del numero dei posti non attribuibili per mancanza di consenso.

Nel caso in cui vengano soppresse istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e i singoli indirizzi confluiscano in diverse istituzioni, la possibilità della proroga viene riconosciuta se il posto vacante o disponibile esiste presso l’istituzione scolastica alla quale viene assegnato uno degli indirizzi dell’istituzione soppressa.

Periodo di inserimento professionale

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 i docenti supplenti, in possesso del valido titolo di studio o dell’abilitazione, che per la prima volta inizino ad insegnare, sono sottoposti al periodo di inserimento professionale di durata biennale.

Sono esclusi da tale periodo di inserimento professionale i docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato, coloro che al 31 agosto 2017 hanno prestato un servizio di almeno 180 giorni con valido titolo di studio nelle scuole a carattere statale o nelle scuole paritarie ed i docenti che ottengano una supplenza (almeno fino al 30 aprile) inferiore agli 11 ventiduesimi (scuola primaria) o ai 9 diciottesimi (scuola secondaria e docenti di L2 e di religione scuola primaria).

Nel primo dei due anni di inserimento professionale i docenti effettuano il periodo di prova, che verrà valutato dal dirigente scolastico (in riferimento a criteri definiti con circolare dell’Intendenza scolastica) sulla base di visite in classe, del portfolio dello sviluppo professionale redatto dal docente, della relazione del tutor (nominato ad inizio d’anno dal dirigente) e del parere (non vincolante) del comitato di valutazione. In caso di prima valutazione negativa il periodo può essere ripetuto, anche in altra istituzione scolastica, nel secondo anno del periodo di inserimento. Una seconda valutazione negativa comporta l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e di istituto.

Le attività obbligatorie da svolgere nel biennio di inserimento professionale hanno durata di almeno 100 ore. Esse comprendono corsi di formazione, osservazioni reciproche in classe e redazione del portfolio. Quest’ultimo si suddivide in due sezioni:

  1. qualificazione professionale (attività di formazione, osservazioni reciproche, feedback tutor, ecc.);
  2. sviluppo personale (autovalutazioni e valutazioni esterne sulle competenze).

A conclusione del periodo biennale il docente presenta al dirigente il proprio protfolio e sulla sua base svolge con il dirigente una discussione finale.
Le attività connesse al periodo di inserimento professionale possono comportare una riduzione (max 38 ore) delle attività obbligatorie previste nell’anno di formazione e prova (dopo l’accesso al ruolo).

Docenti non muniti dei requisiti prescritti (delibera n.455, art.13)

Esaurite le graduatorie i dirigenti possono affidare l’incarico, rendendo preventivamente noti i criteri adottati, a coloro che ne facciano documentata richiesta e che per possesso di titoli di studio e di servizio diano maggior affidamento per l’insegnamento da conferire.

I docenti sprovvisti dei requisiti prescritti che assumano una supplenza di durata superiore a tre mesi stipulano un contratto con patto di prova della durata di due mesi (60 giorni), vengono affiancati da un tutor e concordano – entro il primo mese – gli obiettivi da perseguire e un piano di formazione personalizzato obbligatorio (almeno 25 ore per anno scolastico dedicate ad attività quali frequenza di corsi di formazione, partecipazione a seminari, assistere a lezione di altri colleghi).

Superato il “periodo di prova” a seguito di valutazione positiva da parte del dirigente, il contratto viene prorogato fino al termine di durata della supplenza e, limitatamente al medesimo anno scolastico, il/la supplente ha diritto alla stipula di altri contratti senza ulteriore periodo di prova.

La valutazione negativa comporta invece l’impossibilità del conferimento di altro incarico nello stesso anno scolastico.

Sono esentati dal periodo di prova i docenti che possono documentare una valutazione positiva nella stessa disciplina di insegnamento o in discipline affini per incarichi di durata annuale, conseguita negli anni precedenti.

Al termine dell’anno scolastico o allo scadere della supplenza, il dirigente esprime una valutazione sul servizio. Tale valutazione deve essere allegata alle future richieste di disponibilità per contratti a tempo determinato.

Docenti sprovvisti del titolo di specializzazione per il sostegno

Qualora a docenti non forniti del titolo di specializzazione venga assegnata una supplenza della durata di almeno 180 giorni con almeno la metà delle ore su attività di sostegno, tali docenti dovranno frequentare annualmente uno specifico corso della durata di 25 ore organizzato dall’amministrazione scolastica e al termine dell’anno scolastico saranno soggetti alla valutazione del servizio da parte del dirigente scolastico. La frequenza del corso e la valutazione positiva sono titoli preferenziali per il conferimento degli incarichi su sostegno per l’anno scolastico successivo.

La frequenza dell’attività formativa per quattro anni costituisce titolo preferenziale permanente a condizione che la valutazione sul servizio si mantenga positiva.

Docenti di inglese nella scuola primaria che non abbiano frequentato il corso biennale

Insegnanti che assumono una supplenza di almeno tre mesi su posto di inglese nella scuola primaria senza aver frequentato il corso biennale “Inglese nella scuola primaria” presso la facoltà di scienze della formazione, sono tenuti alla frequenza di uno specifico corso organizzato dall’intendenza scolastica incentrato sulla metodologia di insegnamento e sulla didattica della lingua inglese e al termine dall’anno scolastico saranno soggetti alla valutazione del servizio da parte del dirigente.

La frequenza dell’attività formativa per quattro anni costituisce titolo preferenziale permanente a condizione che la valutazione sul servizio si mantenga positiva e che venga documentata una conoscenza dell’inglese di livello B2.

Nella scuola primaria in lingua italiana i docenti che abbiano conseguito l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese attraverso il superamento dell’esame di lingua straniera previsto nella procedura concorsuale, ma che non riescano ad attestare una conoscenza di livello B2 della lingua inglese, si impegnano a frequentare uno specifico corso organizzato dall’Intendenza scolastica finalizzato al raggiungimento di tale conoscenza.

La copertura di posti di inglese, qualora non siano disponibili docenti di scuola primaria, può avvenire attraverso il conferimento della supplenza a docenti inseriti nelle graduatorie della classe di concorso “AB25-inglese scuola media”. Per tali docenti il servizio prestato nella scuola primaria sarà valutato come servizio specifico nella graduatoria della classe di concorso AB25.