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Temi

Orario di lavoro

Orario di insegnamento

L’orario di insegnamento può essere svolto anche con una distribuzione plurisettimanale non eccedente, di norma, le quattro ore settimanali. Restano comunque fermi i giorni rispettivamente le ore di attività didattica annuale complessive previsti dal calendario scolastico e i limiti complessivi annuali a carico del personale docente, nonché la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali.

Scuola primaria

L’orario di insegnamento è di 22 ore settimanali comprensive di servizio mensa e vigilanza degli alunni. Per gli insegnanti di seconda lingua e religione l’orario di insegnamento è di 20 ore. Con deliberazione del Collegio docenti, in casi particolari, quando siano necessari interventi educativi particolari, ai docenti possono essere richieste fino a 2 ulteriori ore di insegnamento settimanale obbligatorio. Con l’adesione dei docenti l’orario può essere aumentato fino a 4 ore settimanali.

Per gli insegnanti di seconda lingua e religione con posto orario inferiore all’orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per percorsi didattici particolari, per attività integrative o per supplenze.

Il monte ore a disposizione della scuola è destinato in base ai criteri di flessibilità definiti dal collegio docenti per il perseguimento degli obiettivi del POF:

  • in misura non inferiore al 50% per attività aggiuntive di insegnamento di vario tipo e per la vigilanza degli alunni durante la mensa
  • per la restante parte viene impiegato per supplenze saltuarie e svolgimento di attività parascolastiche.

Al personale con orario cattedra di 20 ore le prestazioni aggiuntive per lo svolgimento di attività parascolastiche vengono retribuite come ore straordinarie nel limite massimo di dieci ore annue.

Scuola secondaria

L’orario di insegnamento è di 20 ore. Qualora l’orario cattedra sia inferiore all’orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per insegnamento in classi collaterali, attività integrative, supplenze saltuarie …

Il monte ore a disposizione della scuola risultante tra la differenza dell’orario cattedra (18 ore) e l’orario settimanale di insegnamento (20 ore) è destinato in base ai criteri di flessibilità definiti dal collegio docenti per il perseguimento degli obiettivi del POF:

  • in misura non inferiore al 50% per attività aggiuntive di insegnamento di vario tipo e per la vigilanza degli alunni durante la mensa
  • per la restante parte viene impiegata per supplenze saltuarie.

Ai docenti possono essere richieste, con un congruo anticipo, fino a 2 ore di insegnamento aggiuntivo per supplenze saltuarie, nonché, su deliberazione del collegio docenti, per corsi di recupero, sostegno,
e per progetti speciali.

Con l’adesione degli interessati, l’orario può essere aumentato di ulteriori 2 ore settimanali.

Qualora la durata dell’unità didattica delle lezioni non coincida con l’unità oraria, la quota rimanente viene compensata forfettariamente con la sorveglianza sugli alunni, accompagnamento degli alunni nelle iniziative parascolastiche oltre l’orario giornaliero prestabilito, attività di consulenza educativa individualizzata, attività di documentazione delle competenze degli alunni.

 

Orario funzionale all’insegnamento

Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente la funzione docente previsto dagli ordinamenti provinciali e comprendono tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, formazione e aggiornamento, valutazione, la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e l’attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali. Le attività vengono deliberate dal collegio dei docenti nel limite di 220 ore annue. Eventuali ore prestate in eccedenza non vengono retribuite come ore straordinarie.

 

Particolari articolazioni dell’orario di servizio

Part-time

Il personale con contratto a tempo indeterminato, può chiedere la trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore al 30% e non superiore al 90% del rispettivo orario a tempo pieno. L’orario funzionale è proporzionalmente ridotto, con eccezione della partecipazione agli organi collegiali. L’ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale è garantito a non meno del 25% dell’organico della singola istituzione scolastica.

In casi eccezionali al personale con contratto a tempo parziale possono essere richieste, con il consenso degli interessati, ore straordinarie retribuite in misura non superiore al 10% del monte ore annuo individuale.

Il termine di presentazione delle domande viene definito dalle Intendenze scolastiche, in genere tra aprile e maggio.

Part-time biennale verticale

Gli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e almeno 10 anni di servizio effettivo (anni utili quelli con almeno 180 giorni di servizio) possono godere di un part-time biennale percependo nel biennio il 50% del trattamento economico, svolgendo la prestazione lavorativa in un solo anno scolastico.

Per il calcolo dei dieci anni di servizio vengono riconosciute come servizio effettivo le assenze per maternità / congedo parentale / malattia / servizio militare. Non sono riconosciuti i periodi di aspettativa senza assegni.

Entrambi gli anni, dunque anche quello libero da attività lavorative, vengono riconosciuti a tutti gli effetti.

L’istituto può essere fruito una sola volta in un quinquennio.

Il termine di presentazione delle domande viene definito dalle Intendenze scolastiche, in genere tra aprile e maggio.

Anno sabbatico

Gli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e almeno 10 anni di servizio effettivo (anni utili quelli con almeno 180 giorni di servizio) possono godere di un anno di riposo all’interno di un periodo quinquennale.

Vengono riconosciuti come servizio effettivo le assenze per maternità / congedo parentale / malattia / servizio militare.

Non vengono invece riconosciuti i periodi di aspettativa senza assegni.

L’intero periodo quinquennale è retribuito all’80%.

Si può godere dell’anno di riposo in caso di anzianità di servizio di:

  • 10 anni dal IV anno
  • 15 anni dal III anno
  • 20 anni dal I anno.

Possono accedere al quinquennio tutti gli insegnanti in possesso dei requisiti.

Può godere dell’anno di riposo, sulla base di una graduatoria per anzianità di servizio, in ogni anno scolastico il 5% dell’organico provinciale dell’intendenza di appartenenza.

Chi risulterà escluso in un determinato anno avrà precedenza nel successivo anno scolastico.
L’anno di riposo può essere posticipato, ma deve essere goduto entro il quinquennio successivo.
È possibile la rinuncia durante il quinquennio con restituzione degli importi trattenuti. Durante il godimento dell’anno libero però solo in caso di gravi e comprovati motivi ed entro il 30 aprile, con eventuale restituzione degli importi percepiti.

Riduzione dell’orario d’insegnamento per gli insegnanti prossimi alla pensione

Negli ultimi 3 anni scolastici prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione l’orario di insegnamento può essere ridotto a non meno del 75% (nella scuola secondaria non meno di 14 ore settimanali e nella scuola primaria non meno di 17 ore settimanali).

Deve sussistere la possibilità di impiego in altre attività (didattiche o funzionali) per il restante 25% dell’orario.

L’insegnante deve allegare alla richiesta una certificazione dell’ufficio pensioni che attesti il raggiungimento dei requisiti di collocamento a riposo entro un triennio e presentare domanda irrevocabile di collocamento a riposo.

Il termine di presentazione delle domande viene definito dalle Intendenze scolastiche, in genere tra aprile e maggio.

 

“Attività di fine anno”

(riordino materiali, consegna registri, riunioni, ecc.)

Ci sono pervenuti parecchi quesiti in relazione alle cosiddette „attività di fine anno“ ed agli obblighi ad esse correlate. Per rispondere correttamente va preliminarmente definito in maniera chiara cosa si intende con “attività di fine anno“.

Dopo il termine delle attività didattiche, al di là degli impegni legati allo svolgimento degli esami nelle classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado, rientrano nell’orario di servizio dei docenti e sono quindi obbligatorie le attività di fine anno definite ai sensi dell’articolo 8 del nostro Contratto Collettivo e pianificate dal Collegio Docenti nel piano annuale delle attività, quali ad esempio, programmazione collegiale, partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, formazione in servizio, rapporti con le famiglie.
Non esistono invece disposizioni che prevedano o prescrivano al personale docente di qualsivoglia ordine l’attribuzione di attività quali ad esempio il controllo e la restituzione in magazzino di materiale didattico al fine di favorirne l’ordinato riordino. Queste attività, che servono unicamente ad una semplificazione/ottimizzazione dell’organizzazione scolastica possono però essere svolte dai docenti in piena libertà ed autonomia.
Analogamente non sussiste per i docenti alcun vincolo di presenza a scuola in virtù di una sorta di “solidarietà” verso i colleghi impegnati nelle operazioni di svolgimento degli esami nelle classi terminali. Come confermato dalla sentenza relativa al ricorso da noi vinto in materia di “lavoro estivo”, non può essere prescritto né richiesto al personale docente lo svolgimento di alcuna attività nel corso dell’estate, al di fuori di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

 

Non rientrano nel novero di tali attività gli scrutini e gli esami!

 

Piani orario

La predisposizione degli orari individuali di insegnamento è prerogativa del dirigente scolastico, che si attiene nella loro definizione sia ai criteri di carattere pedagogico-didattico previsti nel POF sia ai criteri definiti nel contratto di istituto (RSU).

 

Domanda di congedo ordinario (ferie)

Ai sensi del Contratto Provinciale (CCP) i docenti devono fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell’attività didattica ed educativa. In sostanza, se prescindiamo dagli impegni relativi agli esami di stato, si può chiedere di fruire del congedo una volta che siano state completate le attività programmate dal Collegio dopo la fine delle lezioni. Ciò significa che, contrariamente a prassi consolidate ma prive di fondamento dopo l’entrata in vigore del CCP (1998!), in alcuni casi è possibile fruire del congedo ordinario anche in giugno!