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News 06/05/21 scuola italiana

Regolamento per la DDI / DDI e privacy / DDI e integrazione / DDI e valutazione / DDI e infortunio

FAQs SITO MIUR IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

 

      REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Basi normative (documenti nell’area download):

  • decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3:  stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.

 

  • decreto n.89 del 07.08.20 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”: emana le Linee guida nazionali per la Didattica digitale integrata che, secondo le indicazioni previste dal citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, costituiscono la cornice di riferimento per la redazione dei Piani scolastici per la didattica digitale integrata da parte delle istituzioni scolastiche.  Le Linee guida sono state trasmesse a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e a tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione. Il decreto n.89, riprendendo il decreto n.39, dispone che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. (pgg.1-2, Allegato A del decreto n.89)

 

  • Allegato A del predetto decreto: delinea nel dettaglio le Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2020/2021. Forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. […]         Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del Documento per la pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. […]           L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.

Sulla base delle disposizioni sopra indicate l’intendenza Scolastica Italiana ha prodotto tre documenti (presenti nell’area download)

  • Direttiva della Direzione provinciale scuole in lingua italiana “Attività didattica in fase Covid-19: Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021” (vedi anche sunto in questa pagina nella sezione con l’icona)
  • Regolamento per Didattica Digitale Integrata:

♠  2020-09-01_DDI_primo ciclo_modello_delibera_Cons-Ist

♠  2020-09-01_DDI_sec_II_grado_modello_delibera_Cons-Ist

L’Intendenza ha inviato ai Dirigenti Scolastici un modello di Regolamento dedicato alla DDI con lo scopo di consentire la formulazione omogenea di regolamenti nelle varie scuole con insegnamento in lingua italiana. Il modello è suscettibile di integrazioni che consentano di adattare il regolamento alle esigenze specifiche delle scuole, ma contiene indicazioni trasversali, ossia che accomunano tutti gli istituti. Sulla base delle criticità riportate ai nostri uffici nell’ultima settimana, abbiamo proposto all’intendenza degli emendamenti del testo (in grassetto), che sono stati accolti. Si cita di seguito la comunicazione in data 12.10.20 dell’intendenza alle scuole:

“In considerazione delle osservazioni pervenute a questa Direzione, riguardanti le bozze di regolamento sulla Didattica Digitale Integrata, ferma restando l’autonomia decisionale degli Organi collegiali delle scuole, riteniamo opportuno accogliere alcune criticità e proporre le sottostanti modifiche, che contribuiranno a fugare alcuni dubbi interpretativi e meglio contestualizzeranno il provvedimento nel quadro delle necessità connesse all’emergenza COVID-19.

Le scuole che già hanno discusso, ovvero già deliberato il loro Regolamento potranno tenere conto degli aggiustamenti proposti inserendoli (eventualmente) ad integrazione di quanto deciso in precedenza. Nella giornata di venerdì (9/10) abbiamo sentito le coordinatrici delle due Reti sviluppando più approfonditamente le motivazioni.

Art. 1, comma 3

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 fino al permanere delle esigenze correlate all’emergenza COVID-19. Il regolamento può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

Art. 2, comma 4

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, come quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello.

Art. 12

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico, coerente con il carico orario giornaliero previsto per le lezioni in presenza e con il contratto di lavoro vigente.

  A seguito di domande pervenute ai nostri uffici, ricordiamo a tutti i docenti che il Regolamento diviene effettivo a seguito di ratifica da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, come indicato espressamente anche nella versione integrale del Regolamento, art.1 comma 2: Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattico-educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

Lo stesso principio è sancito dalla Legge Provinciale 20/95, Art. 4 (Collegio dei docenti) comma 3:  Il collegio dei docenti nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico.

  Per consentire ai Collegi dei Docenti di apportare modifiche al Regolamento eventualmente già elaborato, in considerazione delle modifiche inviate dall’Intendenza ai dirigenti scolastici in data 12.10.20, l’Intendenza stessa ha esplicitato quanto segue: Le scuole che già hanno discusso, ovvero già deliberato il loro Regolamento potranno tenere conto degli aggiustamenti proposti inserendoli (eventualmente) ad integrazione di quanto deciso in precedenza.

 

  VIDEO-LEZIONI, REGISTRAZIONI e PRIVACY:

Si segnalano su tali tematiche gli opuscoli (scaricabili gratuitamente) elaborati dal Garante per la Privacy:

– La scuola a prova di privacy (2016)

– La privacy a scuola: dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare (2012)

La privacy tra i banchi di scuola (2010)

Nell’area download (cartella DDI e PRIVACY):

– Garante per la Privacy: Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

– Garante per la Privacy: Provvedimento del 26 marzo 2020 – Didattica a distanza: prime indicazioni

– FAQs dell’UFFICIO LEGALE CISL

Nota su: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E INTEGRAZIONE nella vigente normativa emergenziale

Al seguente link, costantemente aggiornato,

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/didattica-formazione-docenti/didattica-distanza.asp

si trovano vari strumenti utili per l’e-learning, progetti, materiale didattico e link alle pagine delle RISORSE ONLINE PER OGNI AMBITO.

Normativa di riferimento :

  • decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (nell’area download)
  • Ordinanza Ministeriale n.134 del 09.10.20 (nell’area download)
  • DPCM 03.11.20
  • Nota Ministero n. 1990 del 05.05.20 – indicazioni relative al DPCM 03.11.20 (nell’area download)
  • Ordinanza n. 68 del 08.11.20 del Presidente della Provincia di Bolzano
  • Ordinanza n. 69 del 12.11.20 del Presidente della Provincia di Bolzano
  • Circolare delle Direzioni Istruzione e Formazione Disposizioni eccezionali per la didattica a distanza (nell’area download) del 06.11.20

  SOSTEGNO:

♠  decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39:

I docenti di sostegno sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari.

♠  DPCM 03.11.20, Art.1 s) : Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

♠  Ordinanza n. 68 del 08.11.20 del Presidente della Provincia di Bolzano

Punto 16 “Istruzione e Formazione”: In tutti i Comuni, fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati* (qui di seguito elencati). Nelle scuole di musica le lezioni si svolgono esclusivamente in forma individuale. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l’obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, a prescindere dalla distanza interpersonale;

*casi eccezionali espressamente autorizzati: la Circolare delle Direzioni Istruzione e Formazione Disposizioni eccezionali per la didattica a distanza (nell’area download) emessa in data 06.11.20, entra nel merito dell’integrazione nel contesto della didattica a distanza:

[…] c’è la possibilità di individuare situazioni particolari per casi specifici anche nelle classi o gradi scolastici, comprese le scuole serali, in cui l’istruzione avviene con modalità di didattica a distanza al 100% (DDI). Fatto salvo quanto stabilito per la didattica a distanza, la didattica in presenza sarà possibile per i seguenti allievi:

  • allievi con Bisogni Educativi Speciali (secondo la legge 104/92)
  • allievi tutelati dalla legge 170/2010
  • allievi provenienti da situazioni di disagio sociale accompagnati dai servizi sociali e/o allievi supportati nell’ambito di progetti socio-educativi (successo formativo e dispersione scolastica)
  • Corsi di specializzazione pratici offerti dalle Direzioni di scuole superioriche si svolgono in laboratori dedicati che non possono essere effettuati a distanza (es. corso di specializzazione per l’artigianato artistico).

Oltre alle situazioni di cui sopra, la didattica in presenza può essere avviata anche per attività laboratoriali,attività pratiche previste dall’offerta formativa e nel curricolo dello studente (ad es. attività in laboratori, workshop, simulazione d’impresa, lezioni di canto, lezioni individuali di strumento, ecc.).

Pur garantendo alle categorie di allievi sopra indicati la didattica in presenza al 100%, si raccomanda di mantenere vive le relazioni con i loro compagni di classe attraverso videoconferenze e/o piattaforme appropriate, in uno spirito di partecipazione e di inclusione.

La direttiva si basa sulle ordinanze provinciali n.63 3 n.65, a loro volta innestate nel DPCM del 03.11.30, il quale dispone che  [le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.] Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 [i.e. tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi], garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

♠   Ordinanza n. 69 del 12.11.20 del Presidente della Provincia di Bolzano

Possono inoltre essere previste attività scolastiche e didattiche in presenza anche per bambini e ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado e i servizi per la prima infanzia, rientranti nei criteri previsti dalla legge 104/92, o la cui famiglia si trovi in una situazione sociale critica, che necessiti di accompagnamento dei servizi sociali.

  BES e legge 170:

♠  decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensidella Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. […] L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo egli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficaciadella didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

♠  DPCM 03.11.20, Art.1 s) : Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

♠   Circolare delle Direzioni Istruzione e Formazione Disposizioni eccezionali per la didattica a distanza (nell’area download) del 06.11.20

Vedasi sopra: SOSTEGNO

  ALUNNI OSPEDALIZZATI / IN CURA DOMICILIARE / IN CARCERE:

♠  decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.

  ALUNNI FRAGILI:

♠  decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. […]

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate.

♠  Ordinanza Ministeriale n.134 del 09.10.20: a tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi

Art.2 comma 2.: Gli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile.

Art.3 a) […] le istituzioni scolastiche prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa in modalità integrata, ovvero esclusiva, con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno.

Art.3 b) [le istituzioni scolastiche] consentono agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare,ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale”, nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza.

Art. 3 c) [le istituzioni scolastiche] valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata aunacondizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata

Art.3 f) [le istituzioni scolastiche] garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente,una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI

 

 

31.08.20 DIRETTIVA DELL’INTENDENTE: ATTIVITÀ DIDATTICA IN FASE COVID-19 – Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021

La direttiva, come prevista da LP del 19 agosto 2020, n.9, vuole fornire indicazioni valide per l’avvio dell’anno scolastico, con criteri standard da poter applicare nei singoli contesti e secondo le peculiarità di ogni realtà. È possibile  prendere visione integrale della direttiva nell’area download.

n.b. La seguente direttiva potrebbe non essere più adeguata in caso intervenga una successiva normazione ovvero anche per il mutato quadro epidemiologico da Covid-19; mutamento dal quale potrebbero discendere vincoli più stringenti in termini di sicurezza ovvero un alleggerimento degli stessi.

PRINCIPI GUIDA
Nell’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento nelle scuole a carattere statale è impartito sia in presenza che sotto diverse forme di apprendimento, tra cui l’apprendimento auto-organizzato, fermo restando che il vigente monte ore annuale minimo dell’orario di insegnamento obbligatorio resta invariato.

Il direttore o la direttrice della Direzione provinciale scuole in lingua italiana competente definisce:
a) in quali diverse forme di apprendimento viene impartito l’insegnamento;
b) per i rispettivi gradi di scuola l’ammontare, nonché la distribuzione della forma di insegnamento in presenza tra mattino e pomeriggio;
c) le indicazioni necessarie alle scuole, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Didattica in presenza, a distanza e Piano Digitale Integrato
Risulta prioritario salvaguardare quanto più possibile la didattica in presenza, seppur con possibili rimodulazioni orarie. Nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza, la modalità a distanza può rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli allievi. Non deve inoltre replicare a distanza quanto attivato in presenza, in quanto sono necessari tempi e strumenti diversi, che coinvolgano gli allievi in modo interattivo.
Pertanto, ogni istituzione è chiamata a rinforzare il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica. Ogni scuola individua le modalità per riprogettare le proprie attività, con particolare riguardo alle esigenze specifiche degli allievi con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.
Si devono necessariamente e preliminarmente individuare le procedure e le strategie operative per garantire a tutti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti indispensabili per una piena partecipazione.
Apposite linee guida per la didattica digitale integrata saranno diramate a tutte le istituzioni scolastiche del sistema educativo provinciale, quale indirizzo a cui attenersi nella programmazione educativa dei distinti ordini e gradi di istruzione. Esse costituiranno il quadro di riferimento per l’adeguamento dei PTOF delle singole istituzioni scolastiche.
Le scuole definiranno, inoltre, un regolamento per la Didattica digitale integrata, a integrazione completamento del preesistente regolamento di Istituto.

 

  03.09 a.s. 2020-21 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI DEL I e II CICLO Valutazione degli alunni e degli studenti del I e II ciclo

I CICLO: con la Delibera della Giunta Provinciale n. 621/20 è stata modificata la Delibera della Giunta Provinciale n. 1168/2017 relativa alla valutazione degli alunni/e del primo ciclo. Si fa presente quanto segue:
• è stato introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica con Legge 92/19;
• è stata modificata la modalità di valutazione nella scuola primaria, che sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo e non più in cifre con Decreto Legislativo 22/20.

II CICLO: la deliberazione da poco approvata modifica la precedente delibera n. 1020 del 4/7/2011, relativa alla valutazione nel secondo ciclo, già variata con DGP n.164/2012 e DGP n.219/2019. Si tratta di una modifica necessaria a seguito dell’introduzione, a livello statale (Legge n.92 del 20/8/2019) dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.
Le variazioni introdotte dalla delibera (comma 1 dell’art. 4 dell’allegato alla DGP n.1020/2011; comma 3 dell’art. 6 dell’allegato; art. 8 dell’allegato) riguardano principalmente l’ampliamento della precedente formulazione del concetto di “competenze trasversali” in “competenze dell’area di apprendimento trasversale”. Ciò per comprendere in tale area l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.

Le circolari relative ad entrambi i cicli sono presenti nell’area download

  DAD/DDI  e infortunio (circolare INAIL nell’area download):

Normativa: Circolare 3159/2021 Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obbligo generalizzato per gli insegnanti

La normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia per infezione da SARS-CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi. Successivamente, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata introdotta la didattica digitale integrata, in forma complementare, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, o in forma esclusiva, nei casi di sospensione dell’attività in presenza.

La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta quindi l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail

La copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD (si pensi alle zone rosse per la pandemia in corso).

Studenti: la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ora ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Docenti:  già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista se:

a) per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine […]

b) sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro

A seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione […] sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici. Allo stato si deve, dunque, ritenere che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l’obbligo assicurativo […] e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

n.b. Sull’argomento l’Inail sta per emanare una specifica circolare in quanto, anche a seguito della diffusione capillare della DAD, la dematerializzazione è ormai una realtà operativa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Attualmente in fase di trattazione delle denunce di infortunio pervenute, le sedi dell’Inail continuano ad inviare specifici questionari per verificare se l’insegnante è persona tutelata dall’Inail in quanto utilizza abitualmente e sistematicamente dispositivi elettronici oppure insegna materie che comportano esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica o di scienze motorie e sportive o infine attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori.