
PROCEDURA DI EMERGENZA PER INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
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PROCEDURA DI EMERGENZA PER INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
Permesso per motivi di studio – a.s. 2025/26
RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie
Assegnazioni provvisorie / utilizzazioni 2025/26
a.s. 2025-26 Trasferimenti e passaggi (di ruolo/cattedra)
a.s. 2025/26 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)
Graduatorie provinciali (aggiornamento/nuovo inserimento 2025/26) – Graduatorie di istituto (aggiornamento 2025/26) – A23-ter/L2 (validità annuale) nuovi inserimenti
Temi
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Attività extra-servizio: incompatibilità
Anno di formazione e prova
Servizio su sostegno senza specializzazione

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Periodo di inserimento professionale
Legge 104 – Permessi
Servizio su sostegno senza specializzazione
In data 22 ottobre 2025 sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione i seguenti concorsi (decreti n. 17444 PNRR 3 secondaria – n.174455 sostegno primaria).
- bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola primaria su posti di sostegno (Decreto n. 17445 del 15.10.2025)I posti a concorso per la classe 002/E sono 2.Il termine per la presentazione della domanda è il 11 novembre 2025 entro le ore 24:00.Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del bando, i candidati possono presentare istanza di partecipazione in un’unica regione, pena l’esclusione.
- bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di secondo grado per 4 classi di concorso I posti a concorso sono 8:
- A027 – Matematica e fisica – 2 posti
- A041 – Scienze e tecnologie informatiche – 2 posti
- A045 – Scienze economico-aziendali – 2 posti
- A047 – Scienze matematiche applicate – 2 posti
Il termine per la presentazione della domanda è il 11 novembre 2025 entro le ore 24:00.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del bando, i candidati possono presentare istanza di partecipazione in un’unica regione, e per una sola classe di concorso, pena l’esclusione.
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Temi
tutti temiIn data 19 novembre 2025 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di docenti di Tedesco L2 alla scuola secondaria di primo e di secondo grado (Decreto n. 19852 del 10.11.2025 nell’area download).
I posti a concorso sono 20:
- A084– Tedesco L2 alla scuola secondaria di primo grado – 15 posti
- A083– Tedesco L2 alla scuola secondaria di secondo grado – 5 posti
Il termine per la presentazione della domanda è il 19 dicembre 2025 entro le ore 24:00.
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PROCEDURA DI EMERGENZA PER INVIO DOMANDE DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Anno di formazione e prova
Legge 104 – Permessi
In data 03/10/25 è stata pubblicata la graduatoria DEFINITIVA degli aventi diritto al permesso per studio: consultabile nell’area download
In data 26/09/25 è stata pubblicata la graduatoria PROVVISORIA degli aventi diritto al permesso per studio: consultabile nell’area download.
Reclami: entro 5 giorni
In data 14/08/25 è stata pubblicata la circolare del Direttore provinciale scuole concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei permessi studio.
si raccomanda di leggere attentamente la circolare (nell’area download)
Puó presentare domanda di concessione dei permessi studio il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato al più tardi dal 14/09/2025 (i.e. 7 giorni dopo l’inizio delle lezioni) fino ad almeno il 30/04/26, con trattamento economico di almeno 9/18 o 11/22.
Il termine entro cui presentare domanda è il giorno 15 settembre 2025
Il modulo di richiesta va compilato digitalmente dal/dalla docente richiedente, firmato digitalmente o a mano (in questo caso allegare copia carta d’identitá) e inviato in forma elettronica (file PDF- no foto), ad una delle seguenti caselle di posta istituzionale:
⇒ PEO (posta elettronica ordinaria):
⇒ PEC:
e per conoscenza all’indirizzo mail del/della Dirigente scolastico/a
La rinuncia è sempre possibile, ed è sufficiente una comunicazione per mail al medesimo ufficio a cui si è inviata la domanda.
A fine settembre sarà pubblicata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.
Ad inizi ottobre verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
Nell’area download si trovano: circolare, modulo di richiesta, modulo per eventuale reclamo, contratto permessi per studio
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a.s. 2025/26 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)
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ELEZIONI RSU 2025-26: SCADENZE
♦ 20 OTTOBRE: termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati
13-15 NOVEMBRE: SI VOTA dalle 00:01 del 13 novembre alle 23:59 del 15 novembre
♦ 18 NOVEMBRE: comunicazione alle singole scuole, da parte della commissione unica, dei risultati elettorali provvisori e successiva affissione dei risultati all’albo da parte dell’istituto
24 NOVEMBRE: decisioni sugli eventuali ricorsi, stesura del protocollo finale e pubblicazione dei risultati elettorali
Elezioni SUPPLETIVE: dal 4 dicembre ore 00:01 al 6 dicembre ore 23:59
♦ 9 DICEMBRE: comunicazione alle singole scuole, da parte della commissione unica, dei risultati elettorali provvisori e successiva affissione dei risultati all’albo da parte dell’istituto
♦ 15 DICEMBRE: decisioni sugli eventuali ricorsi, stesura del protocollo finale e pubblicazione dei risultati elettorali
VOTO ONLINE: ISTRUZIONI OPERATIVE
- riceverai dalla tua segreteria nella posta LASIS un codice personale per votare
- ACCEDI ALLA PIATTAFORMA DI VOTO USANDO IL PRESENTE LINK
- inserisci il codice personale
- vota, esprimendo la preferenza per un candidato/una candidata
RICORDA che:
- puoi usare il codice una volta sola
- puoi esprimere una sola preferenza per la/il candidata/o che preferisci (in un istituto comprensivo, non importa che sia del tuo stesso grado/ordine di scuola)
- puoi votare da pc, cellulare, tablet
- si vota dalle 00:00 del 13 novembre alle 23:59 del 15 novembre
- la procedura di voto garantisce la segretezza e l’unicità del voto stesso
CANDIDATURA (cd. diritto di eleggibilità o elettorato passivo)
- personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- personale docente con contratto a tempo determinato con durata almeno fino al 30 aprile, in servizio nella scuola in questione alla data delle elezioni (novità introdotta con la modifica al CCP in data 18/08/25
Sono eleggibili le docenti e i docenti iscritti ad una organizzazione sindacale firmataria del CCP decentrato sulle Relazioni Sindacali e che risultino candidate o candidati nelle liste elettorali.
DIRITTO DI VOTO (cd. elettorato attivo):
- personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- personale docente con contratto a tempo determinato con durata almeno fino al 30 aprile, in servizio nella scuola in questione alla data delle elezioni
N.B. Proroghe contratti: i docenti attualmente in servizio con contratto che scade prima del 30.04.25, che entro il 15.11.25 (ultimo giorno utile per le votazioni online) si vedono prorogare il contratto fino ad almeno il 30.04.25, acquisiscono il diritto di voto in forza della proroga. Ogni scuola riceverà dei codici “di scorta” per consegnarli a questi eventuali nuovi elettori.
Ai nuovi elettori la segreteria fornirà:
1) il link per l’accesso alla piattaforma di voto
QUI IL LINK (come sopra)
2) il codice attraverso cui autenticarsi in piattaforma come “avente diritto di voto” e necessario per votare (il codice non consente all’azienda che gestisce tecnicamente le votazioni di risalire all’identità dell’elettore; la procedura di voto garantisce l’unicità e la segretezza del voto stesso).
Nel caso in cui il numero dei votanti aumenti in forza di una proroga del contratto, sarà cura della segreteria comunicare tempestivamente alla commissione elettorale le unità che si aggiungono al numero di elettori precedentemente comunicato. Questo passaggio è importante: consentirà di aggiornare il numero complessivo dei votanti, su cui si basa il quorum da cui dipende la validità delle elezioni.
CASI PARTICOLARI:
VOTANO:
- i docenti in servizio su più sedi: votano nella sede che li amministra (cd. sede di servizio principale),
- i docenti in assegnazione provvisoria, utilizzazione, DOPS/DOP: votano nella scuola in cui prestano servizio
- i docenti in comando: votano nella scuola di titolarità
- i docenti inidonei temporaneamente: votano nella scuola in cui prestano servizio
- i docenti inidonei permanentemente, in servizio a scuola, che non rientrano nel profilo del personale non docente dell’amministrazione provinciale: votano nella scuola in cui prestano servizio
- i docenti titolari o comunque in servizio nella scuola, che fruiscono di forme di assenza previste dal contratto o altra normativa (casistica a titolo esemplificativo e non esaustivo: congedo straordinario, aspettativa, esonero presso il sindacato, mandato politico, tutti gli istituti in tutela di maternità/paternità, permesso per studio): votano nella scuola di titolarità (docenti di ruolo)/in cui prestano servizio (supplenti)
NON VOTANO:
- i docenti inidonei permanentemente in servizio presso altra amministrazione
ESITO VOTAZIONI 2021-22:
- SCUOLE TED/LAD: 32 scuole con RSU su 83 complessive (38%)
- SCUOLE ITA: 14 scuole con RSU su 25 complessive (56%)
NORMATIVA:
23.12.20 Contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle scuole (RSU)
Art.10 Composizione della RSU
- la RSU nelle scuole si compone di tre docenti
- la RSU può chiamare a prendere parte alle attività della stessa, con ruolo consultivo, anche:
⇒ 1 docente di seconda lingua, qualora nessun docente di tale disciplina risulti eletto
⇒ 1 docente per ogni ordine e grado di scuola negli istituti comprensivi, qualora un ordine o grado di scuola non sia rappresentato
Art.13 Durata e sostituzione nell’incarico
- la RSU resta in carica per tre anni o comunque fino all’indizione di nuove elezioni
- in caso di dimissioni dal servizio o di trasferimento della sede di servizio la rappresentante o il rappresentante decade dalla sua carica (viene sostituito/a dal primo o dalla prima dei non eletti
- in caso si renda necessaria la sostituzione di membri della RSU, questa decade qualora non risulti composta da almeno due componenti
Le singole organizzazioni sindacali rappresentative hanno il diritto di nominare presso ciascuna istituzione scolastica i propri rappresentanti e le proprie rappresentanti (“terminali associativi”), ai quali e alle quali competono le seguenti prerogative e tutele:
- indizione di assemblee (anche congiuntamente con una o più delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto), con specifico ordine del giorno
- utilizzo di un locale idoneo per le proprie riunioni
- diritto di affissione all’albo e messa a disposizione ai docenti delle comunicazioni nella forma digitale
- uso dei permessi retribuiti
Art.5 Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica
1. Le relazioni sindacali si svolgono tra il/la dirigente scolastico/a e la Rappresentanza Sindacale Unitaria della scuola (RSU) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale per il personale docente.
Il/la dirigente scolastico/a e la RSU possono invitare altre persone di loro fiducia a partecipare a titolo consultivo alle riunioni.
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
contrattazione:
Prima di avviare la trattativa sulle seguenti materie il/la dirigente scolastico/a informa le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Provinciale, affinché possano avvalersi del diritto di partecipare con propri rappresentanti alla contrattazione di istituto:
a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali di cui agli articoli 6 e 12 (vedi sopra)
b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
c) criteri per l’attribuzione di premi di produttività (vedi anche art. 27 del CCP-TU in questo sito, area Contratti), legge 14/16 art.7 comma 3 e nell’area download il Contratto decentrato sul Premio di Produttività)
La legge provinciale 14/16 art.7 comma 3 dispone quanto segue: Le disposizioni del contratto collettivo provinciale relative al premio di produttività del personale docente devono tenere conto del fatto, che per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche a un numero limitato di docenti. Tale disposizione di legge non è ancora stata recepita con un contratto successivo a quello del 16.06.09, che resta quindi in vigore: esso prevede un importo massimo (art.3 comma 1a) L’importo massimo del premio di produttività per docente è definito con euro 1.400. ma non prevede espressamente che non possa essere definita una base.
d) ulteriori criteri per la salvaguardia del diritto alla disconnessione
confronto:
a) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi
b) criteri relativi all’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente
c) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento
d) priorità e modalità per l’utilizzo del contingente per i compensi e per le ore straordinarie
informazione:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
b) dati sull’utilizzo dei contingenti per compensi e per il pagamento di ore straordinarie (ambito di utilizzo, nominativi e i relativi compensi)
c) dati sull’assegnazione dei premi di produttività (modalità di calcolo, nominativi dei docenti con i relativi compensi)
ESITO VOTAZIONI 2021-22:
- SCUOLE TED/LAD: 32 scuole con RSU su 83 complessive (38%)
- SCUOLE ITA: 14 scuole con RSU su 25 complessive (56%)
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Malattia o visita medica di una giornata
Anno di formazione e prova
Servizio su sostegno senza specializzazione
link a Intendenza Scolastica Italiana
SCELTA POSTI ONLINE per docenti delle scuole statali in lingua italiana: link
DGP 373/24 Articolo 15 “Rinunce”:
1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta la cancellazione dalla graduatoria.
2. Il docente che accetti una proposta di contratto di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita (la scelta del posto online costituisce una accettazione).
3. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo o l’abbandono del servizio stesso, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del dirigente scolastico o della dirigente scolastica. La sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta della persona interessata, rivolta al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica che ha conferito la supplenza, e sia da questo o questa accettato.
4. E’ comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Individuazione degli aspiranti o delle aspiranti fuori graduatorie di istituto: mancata assunzione in servizio oppure abbandono del servizio (art. 13, comma 11 Deliberazione della Giunta provinciale n.373/2024)
Qualora i docenti, con contratto di lavoro ottenuto fuori graduatoria d’istituto e che in passato abbiano già avuto una valutazione positiva del periodo di prova per la corrispondente classe di concorso, non prendano servizio o si allontanino prematuramente senza giustificato motivo, possono essere esclusi da ulteriori incarichi nell’anno scolastico in corso con un provvedimento adottato dalla direzione scolastica. In ogni caso, fino al 31 dicembre è consentito risolvere anticipatamente i contratti di durata non superiore al termine dell’attività didattica per accettare un contratto di lavoro fino al termine dell’attività didattica.
Utilizzo elenco di sostegno:
Ai sensi dell’art. 17, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 373/2024, per l’identificazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato, le singole scuole dovranno utilizzare gli appositi elenchi del sostegno che prendono in considerazione la migliore posizione che i docenti ricoprono negli elenchi delle graduatorie di istituto distinti per scuola primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado, fermo restando il loro inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso.
Corpo, movimento e sport:
L’insegnamento nel posto 006/E – Educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, è impartito da docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata graduatoria.
In assenza di aspiranti inseriti nella suddetta graduatoria, potranno stipulare contratti a tempo determinato docenti iscritti nelle seguenti graduatorie d’istituto e con il seguente ordine:
a) A049 – “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”;
b) A048 – “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
Non è prevista la possibilità di costituire cattedre verticali, potranno però essere stipulati da parte dei docenti due contratti a tempo determinato distinti, uno per la scuola primaria e l’altro per la scuola secondaria di primo grado, fino ad un massimo di un posto equivalente a tempo pieno.
Applicazione art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000
Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida si specifica quanto segue: il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali. Ciò significa che ad oggi le supplenze svolte interamente nella scuola primaria con titolo e abilitazione valida per la secondaria non verranno riconosciute ai fini della carriera.
a.s. 2025/26: servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio (ex art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000)
Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida per quanto stabilito dall’art. 15/bis, comma 4 della L.P. 12/2000 si specifica quanto segue:
-il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali;
L3 primaria: limitatamente all’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria, è previsto il riconoscimento ai fini della carriera dei servizi prestati con il possesso di sola abilitazione per l’insegnamento d’inglese per altro grado d’istruzione, fino all’anno scolastico 2022/2023 compreso.
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Servizio su sostegno senza specializzazione
Malattia o visita medica di una giornata
Legge 104 – Permessi
Pubblicati in data 12/08 i decreti con gli ESITI relativi alla mobilità annuale.
Decreti nell’area download.
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Temi
tutti temi23/05/25 PUBBLICATI I MOVIMENTI
Decreti nell’area download
I docenti interessati ai trasferimenti o passaggi all’interno o verso la scuola in lingua italiana per la scuola primaria, secondaria di I e II grado dovranno presentare domanda entro:
MARTEDI 25 MARZO 2025
Tale termine vale anche per:
- i docenti delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine interessati ad indicare preferenze relative alla scuola in lingua italiana di Bolzano. Questi docenti dovranno presentare l’eventuale domanda di mobilità secondo le modalità indicate dalle rispettive Intendenze scolastiche tedesca e ladina.
- i docenti di altra provincia interessati ad indicare preferenze relative alla scuola in lingua italiana di Bolzano. Questi docenti dovranno presentare l’eventuale domanda di mobilità secondo le modalità indicate dall’OM n.36/2025.
- i docenti titolari in altre regioni dovranno indirizzare la domanda all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e seguire le indicazioni del medesimo Ufficio scolastico.
Chi presenterà domanda di trasferimento/passaggio su MODULO CARTACEO ?
DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA della scuola primaria, secondaria di I e II grado, richiedenti la mobilità su posti di religione in provincia
Le domande da inviare direttamente da parte degli interessati e corredate da copia di un documento d’identità devono essere inviate all’indirizzo e-mail: mediante scansione in formato PDF/A entro e non oltre il 25 MARZO 2025
DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA della scuola primaria, secondaria di I e II grado, richiedenti mobilità interregionale (in merito vd. OM n.37/2025);
Presentazione domande dal 21 marzo al 17 aprile 2025
Le domande di mobilità interregionale dei docenti di religione cattolica delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano, corredate della relativa documentazione, dovranno essere presentate al Dirigente della scuola di servizio. La scuola di servizio trasmetterà le domande allo scrivente Ufficio entro il 17 aprile 2025 per interoperabilità all’indirizzo e-mail mediante scansione in formato PDF/A ,tratterrà l’originale agli atti e ne confermerà la conformità all’originale al momento dell’invio.
I docenti devono essere in possesso della certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi di destinazione. In merito si specifica che i docenti titolari in altra regione interessati alla mobilità verso la provincia di Bolzano devono essere in possesso del riconoscimento di “idoneità permanente” rilasciato dall’Ordinario diocesano di questa provincia.
REVOCA (per i docenti di religione): le domande di trasferimento/passaggio redatte in forma cartacea utilizzando l’apposito modulo (vedi area “modulistica” link Intendenza) devono essere inviate entro e non oltre il 22 maggio 2025 all’indirizzo e-mail mediante scansione in formato PDF/A e corredate da copia di un documento d’identità.
DOCENTI SOPRANNUMERARI: i docenti soprannumerari di scuola primaria e secondaria di I e II grado che saranno individuati soprannumerari dopo il termine del 25 marzo 2025 (in merito riceveranno apposita comunicazione dallo scrivente Ufficio)
ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’:
Ad eccezione di quanto previsto per il personale docente di religione cattolica e per i soprannumerari, le domande di trasferimento/passaggio, dovranno essere presentate “on line” utilizzando l’apposita applicazione “Istanze on line” presente sul sito internet del Ministero dell’Istruzione
Per accedere si potranno utilizzare esclusivamente credenziali digitali SPID/CIE, previa conclusione della procedura di abilitazione al servizio.
Per garantire l’assistenza a tutti coloro che lo richiedono, l’assistenza alla presentazione della domanda di mobilità avverrà esclusivamente su prenotazione in presenza:
- scrivi un’email ad uno degli indirizzi presenti nell’area contatti o all’indirizzo generale
- verrai contattato telefonicamente per fissare un appuntamento
- per procedere alla presentazione della domanda, all’appuntamento dovrai avere:
lo SPID (unico strumento per accedere a POLIS). Chi non è ancora abilitato a Istanze on line, per poter procedere con la presentazione della domanda, deve provvedere ad abilitarsi al servizio eseguendo la procedura di accreditamento sul portale POLIS stesso qui il link . Nell’area download è presente il vademecum alla procedura di accreditamento.
⇒ le informazioni relative ai titoli di servizio (anni di pre-ruolo e ruolo, su posto comune/sostegno), titoli generali (concorsi svolti, master, corsi di perfezionamento ecc)
⇒ gli allegati presenti nell’area download (documentazione da utilizzare per attestare determinati requisiti e precedenze):
- Modello dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria
- Modello dichiarazione di servizio continuativo
- Modello dichiarazione sostitutiva delle certificazioni e di atto di notorietà
- Modello dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all’art. 13, comma 1, punti II e V del CCNI
- Modello dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92
- La precedenza di cui al punto VI dell’art.13 del CCNI (coniuge di militare trasferito d’autorità) dovrà essere documentata come indicato nell’art. 4 comma 8 dell’OM n.36/2025 (autocertificazione dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente)
- Dichiarazione fruizione deroghe (novità 2025)
I certificati medici attestanti lo stato di salute proprio o di un familiare al fine di fruire di precedenze o maggiorazioni di punteggio sulla base di quanto disposto dall’ipotesi di CCNI non possono essere sostituiti da autocertificazione e pertanto continueranno ad essere presentati unitamente alle domande di mobilità nei casi e modi previsti dall’art. 4 dell’OM 36/2025.
Gestione allegati: i docenti che presentano la domanda on line attraverso l’applicazione POLIS “Istanze on line” presente sul sito internet del MIUR, prima della compilazione del modulo domanda devono caricare e gestire gli allegati attraverso la funzione “Gestione allegati” presente nella medesima applicazione “Istanze on line”.
In merito si ricorda che l’Intendenza verificherà d’ufficio la veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Le dichiarazioni mendaci sono punite a norma delle disposizioni vigenti in materia e quindi si raccomanda la massima precisione e scrupolosità nel compilare le autocertificazioni.
PREFERENZE:
Nella stessa domanda di mobilità si possono esprimere fino a 15 preferenze sia provinciali che interprovinciali.
Le preferenze possono essere del seguente tipo: scuola, comune, distretto (solo per interprovinciale), provincia.
Per preferenze riguardanti la provincia di Trento si rimanda a quanto indicato dall’Ufficio scolastico di quella provincia.
VALUTAZIONE DOMANDE: NOVITÀ E PRECISAZIONI
- Le disposizioni previste dalla normativa in tutti i casi in cui ricorra la figura del “coniuge”, (es.ricongiungimento, assistenza, ecc.) s’intendono estese anche alla parte dell’unione civile ed al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Nota al “CONVIVENTE di FATTO” (legge 20 maggio 2016, n. 76, art.1):
- comma 36: Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
- comma 37: Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 comma 1: ((unione civile,)) e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 “Dichiarazioni anagrafiche” del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: “
- Ai fini del computo dell’anzianità di servizio documentata continua a trovare applicazione quanto testualmente indicato nelle tabelle di valutazione allegate all’ipotesi di CCNI 2022 (180gg)
VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA CHE SI OTTERRÀ NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026
I docenti che nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/26 otterranno la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, in provincia e da fuori provincia, avendo richiesto una preferenza puntuale di sede, avranno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, fatte salve le eccezioni/deroghe previste dalla normativa.
VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA OTTENUTA NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025 e DEROGHE
I docenti che nelle operazioni di mobilità per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 hanno ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, in provincia e da fuori provincia, avendo richiesto una preferenza puntuale di sede, hanno il vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa e le deroghe sotto elencate.
NEO-IMMESSI in ruolo nell’a.s. 2024/2025 e IMMESSI IN RUOLO nell’a.s. 2023/2024 (ancora senza sede)
- I docenti neo-immessi in ruolo nell’anno scolastico 2024/2025 possono presentare domanda di trasferimento in provincia al fine di ottenere una sede di titolarità.
- I docenti nominati in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024 ancora senza sede possono presentare domanda di mobilità in provincia (fatto salvo quanto sotto specificato per i docenti DOPS ).
Nel caso i suddetti docenti non presentino alcuna domanda si procederà con il trasferimento d’ufficio su una scuola della provincia. Nel caso comunque non sia stato possibile operare un trasferimento a domanda o d’ufficio per mancanza di disponibilità i docenti rimarranno nello status di “senza sede” o nello status di “DOPS” e dovranno presentare domanda di mobilità annuale per ottenere una sede di servizio.
Per eventuali preferenze interprovinciali invece, si specifica quanto segue: nel rispetto del principio di reciprocità e limitatamente alla mobilità interprovinciale, a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato in Provincia di Bolzano possono partecipare alla mobilità interprovinciale dopo tre anni di servizio dalla nomina in ruolo nel medesimo tipo di posto e classe di concorso (e con il possesso dei requisiti prescritti nel caso di richiesta di mobilità professionale), fatte salve le eccezioni previste dalla normativa e le deroghe sopra elencate.
Chiarimento sui trasferimenti interprovinciali: il vincolo relativo al trasferimento interprovinciale di cui sopra RESTA DISTINTO dal vincolo triennale vigente all’interno della provincia a seguito di ottenimento di una sede a domanda dopo aver espresso preferenza per uno specifico istituto (cd. “preferenza puntuale”).
Es. Docente immesso in ruolo nel 2023/24: è soggetto al vincolo triennale rispetto alla mobilità interprovinciale (anno di nomina in ruolo compreso)
- nel 2024/25 chiede trasferimento per il 2025/26 all’interno della provincia in uno specifico istituto (cd. preferenza puntuale) e viene accontentato: scatta il vincolo triennale all’interno della provincia sulla sede ottenuta
- nel 2025/26 scade il vincolo triennale rispetto al trasferimento interprovinciale (perché il 2025/26 è l’ultimo dei “tre anni di servizio dalla nomina in ruolo”, per analogia con il calcolo del “triennio” sul territorio extra provincia di Bolzano)
- nel 2025/26 potrà chiedere il trasferimento fuori provincia per il 2026/27, mentre se vuole cambiare sede all’interno della provincia non potrà, perché permane il vincolo triennale (2025/26-2026/27-2027/28) , dato dall’essere stato accontentato su preferenza puntuale (specifica scuola) nel 2025/26. All’interno della provincia dovrà attendere lo scadere del vincolo.
I docenti DOPS non possono presentare domanda di passaggio di cattedra/ruolo all’interno della provincia. Nelle domande di mobilità dei docenti immessi in ruolo DOPS, nel caso esprimano sia preferenze provinciali che interprovinciali (interprovinciali solo nei casi sopraindicati), le preferenze interprovinciali verranno trattate prima di quelle provinciali.
DEROGHE ai vincoli di permanenza nella scuola/provincia: ai docenti che rientrano nelle due fattispecie di cui ai precedenti punti indicati con la freccia gialla
è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purchè rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni (ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità); nel caso di genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118;

- una riduzione permanente della capacità lavorativa
- una riduzione come minimo di un terzo della capacità lavorativa
Per i docenti appartenenti ad una delle predette categorie si specifica che:
- devono allegare alla domanda di mobilità la “dichiarazione per la fruizione delle deroghe” secondo il modello specifico di autocertificazione allegato alla presente circolare e tutta la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante;
- beneficiano della deroga a condizione che nell’istanza di mobilità abbiano espresso come prima preferenza il comune dove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (tale comune pertanto non può coincidere con il comune di titolarità del docente); il docente mantiene
il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
- per i beneficiari degli art. 21 [ “Assegnazione di sede”: precedenza in sede di trasferimento a domanda] e 33 comma 6 [La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità […] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.], legge 104/92 la prima preferenza deve intendersi riferita a scuole del proprio comune di residenza fermo restando che la preferenza sintetica per detto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
DOCENTI SENZA SEDE / DOCENTI DOPS con immissione in ruolo antecedente il 2023/2024
I docenti, ancora senza sede, immessi in ruolo prima dell’anno scolastico 2023/2024, compresi i docenti DOPS:
⇒ possono presentare domanda di mobilità con indicazione di preferenze provinciali e/o interprovinciali al fine di ottenere una sede di titolarità.
⇒ nel caso non presentino domanda di mobilità o non vengano soddisfatti sulle preferenze espresse si procederà al trasferimento d’ufficio su una scuola della provincia.
⇒ nel caso comunque non sia stato possibile operare un trasferimento a domanda o d’ufficio per mancanza di disponibilità questi docenti rimarranno nel loro status di “senza sede” o nello status di “DOPS” e dovranno presentare domanda di mobilità annuale per ottenere una sede di servizio.
N.B. I docenti DOPS non possono presentare domanda di passaggio di cattedra/ruolo all’interno della provincia. Nelle domande di mobilità dei docenti DOPS, nel caso esprimano sia preferenze provinciali che interprovinciali, le preferenze interprovinciali verranno trattate prima di quelle provinciali.
DOCENTI DELLA CLASSE DI CONCORSO A023/TER
I docenti della classe di concorso A023/ter – sostegno linguistico – non presenteranno domanda di trasferimento al fine di ottenere una scuola di titolarità. Allo stato attuale, considerata la specificità della classe di concorso, tali docenti risultano titolari nella dotazione organica provinciale, senza una sede definitiva. Acquisiranno la sede di servizio nel corso delle operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria secondo quanto verrà stabilito con la contrattazione decentrata riguardante la mobilità annuale.
I docenti della classe di concorso A023/ter – sostegno linguistico in italiano – possono chiedere passaggio di cattedra/ruolo provinciale e/o interprovinciale su altra classe di concorso dopo 3 anni di servizio dalla nomina in ruolo, purché in possesso dei requisiti prescritti per la mobilità professionale. Per la mobilità interprovinciale sono fatte salve le eccezioni/deroghe previste a livello statale a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024.
♥ POSTI DI INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA:
I posti per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sono richiedibili dai docenti titolari in provincia di Bolzano esclusivamente se in possesso dei titoli previsti dall’art. 9 del CCP (visionabili nell’area download).
I docenti che hanno ottenuto un movimento da fuori provincia su tale tipologia di posto, se non ne sono già in possesso, devono conseguire, entro i termini previsti per la presentazione delle domande di mobilità annuale per l’anno scolastico successivo, la corrispondente certificazione linguistica di livello almeno B2 rilasciata da ente certificatore riconosciuto, seguendo un percorso che verrà concordato con il personale ispettivo di riferimento. In mancanza si procederà al trasferimento d’ufficio sull’organico provinciale su posto classe.
I docenti che ottengono il trasferimento o passaggio sui posti di lingua inglese della scuola primaria devono garantire la permanenza per almeno un triennio su tale tipologia di posti.
EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA: I docenti titolari sui posti di educazione motoria nella scuola primaria, possono partecipare alla mobilità territoriale e professionale con le regole previste per tutti gli altri docenti.
N.B. i movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati ai passaggi di cattedra.
EX PERDENTI POSTO:
Per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario permane il diritto al rientro con precedenza nell’ex scuola/comune di titolarità nelle operazioni relative ai trasferimenti per 10 anni: è stata innalzata da i8 a 10 la finestra temporale per il beneficio della precedenza. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata in qualità di docente soprannumerario.
PRECEDENZA DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ:
Il decreto legislativo 105/2022 introducendo modifiche alla legge 104/92 ha cancellato la figura del referente unico all’assistenza.
Pertanto la precedenza prevista dall’art. 13 punto IV del CCNI 2022 per il figlio che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità va applicata tenendo conto della suddetta modifica. Tale precedenza viene ora riconosciuta a più figli in presenza delle seguenti condizioni:
– documentata impossibilità del coniuge a provvedere all’assistenza per motivi oggettivi
– richiesta di fruire periodicamente nell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.lgs 151/2001.
LEGGE 104/92, ART. 33, COMMI 5 e 7
Comma 5. Il lavoratore di cui al comma 3 [il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Comma 7. affidatari di persone handicappate in situazione di gravità
L’art. 13, comma 1, punto IV dell’ipotesi di CCNI è stato aggiornato e riporta dettagliatamente tutti i casi in cui il personale docente può beneficiare nelle operazioni di trasferimento della precedenza ai sensi della legge 104/92 per l’assistenza ad un familiare con disabilità:
A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità (7).
L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità;
B) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;
C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi. (7)
NOTA (7): Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).
La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere C) e D) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
III FASE: In merito si specifica che la precedenza per il figlio che presta assistenza al genitore con disabilità viene estesa anche alle operazioni di trasferimento interprovinciale.
PASSAGGI di RUOLO (= tra gradi diversi) e CATTEDRA (=tra classi di concorso nel medesimo grado): l’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del DM 255/2023, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
PASSAGGI di RUOLO su sostegno con specializzazione senza abilitazione: per quanto riguarda i passaggi di ruolo, fermi restando i consueti requisiti, risulta ora possibile anche il passaggio per altro grado di istruzione (I e II grado) su posto di sostegno se si è in possesso dello specifico titolo di specializzazione anche se privi di abilitazione per il grado richiesto.
NUOVI CODICI classi di concorso. Nelle domande di mobilità relative alle scuole secondarie di I e II grado vengono recepiti i nuovi codici alfanumerici distinti per grado relativi all’accorpamento di alcune classi di concorso di cui al DM del 22 dicembre 2023, n. 255.
Area download: tabella di corrispondenza tra i nuovi codici alfanumerici delle classi di concorso ed i codici del previgente ordinamento.
TABELLE DI VALUTAZIONE – PUNTEGGI
- sono stati incrementati i punteggi riguardanti la continuità di servizio nella scuola di titolarità

ed i figli

- è stato introdotto un punteggio per il servizio in qualità di tutor/orientatore per i docenti che svolgono tale servizio dal 2023/24, per almeno un triennio nella medesima istituzione scolastica (per il conteggio del triennio non si valuta l’anno in corso). Ai docenti tutor/orientatori nominati in provincia di Bolzano il punteggio è riconosciuto se hanno completato la formazione propedeutica proposta dalla Direzione Istruzione e Formazione in lingua italiana
- ai fini del computo dell’anzianità di servizio continuano a trovare applicazione le disposizioni fino ad ora adottate. Pertanto ai fini della mobilità l’anno di servizio non di ruolo va valutato se di durata di almeno 180 giorni o se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale
REVOCA DOMANDE DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO: ENTRO E NON OLTRE IL 17 APRILE 2025
Le istanze di revoca delle domande di trasferimento/passaggio redatte in forma cartacea utilizzando l’apposito modulo (nell’area download) devono pervenire a per il tramite della scuola di servizio entro e non oltre il 17 aprile 2025 mediante scansione in formato PDF/A e corredate da copia di un documento d’identità.
Tali termini non riguardano i docenti di religione cattolica interessati a presentare domanda interregionale.
I docenti delle scuole in lingua tedesca, ladina e di altra provincia presenteranno eventuali revoche secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio scolastico di appartenenza.
23.05.25 PUBBLICAZIONE ESITI MOBILITA’
PROCEDURA DI EMERGENZA PER INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
News
PROCEDURA DI EMERGENZA PER INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
Permesso per motivi di studio – a.s. 2025/26
RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie
Assegnazioni provvisorie / utilizzazioni 2025/26
a.s. 2025-26 Trasferimenti e passaggi (di ruolo/cattedra)
a.s. 2025/26 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)
Graduatorie provinciali (aggiornamento/nuovo inserimento 2025/26) – Graduatorie di istituto (aggiornamento 2025/26) – A23-ter/L2 (validità annuale) nuovi inserimenti
Temi
Servizio su sostegno senza specializzazione
Periodo di inserimento professionale
Attività extra-servizio: incompatibilità
21/05/25 Cassazione: 2013 non valido ai fini della progressione di carriera (fini economici)
Con la sentenza del 21 maggio 2025 la Suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, si è pronunciata sul contenzioso riguardante il riconoscimento di validità dell’anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità.
Una sentenza di estrema rilevanza, trattandosi dell’ultimo grado di giudizio, nella quale, anche a chiarimento di una precedente pronuncia della stessa Corte, il riconoscimento degli effetti economici viene negato, fermi restando i soli effetti giuridici: come dire, in sostanza, che il 2013 può essere considerato a tutti gli effetti come anzianità di servizio (ad esempio ai fini della mobilità, dell’anzianità previdenziale, ecc.), ma non dà diritto a ottenere gli scatti stipendiale bloccati per effetto di misure di carattere economico. A meno che, dicono i giudici, non siano destinate a tal fine specifiche risorse, che possano consentire di disciplinare in sede contrattuale il recupero dell’effetto economico.
Si conferma in sostanza ciò che avvenne a suo tempo per le altre annualità interessate al blocco degli effetti economici: tutte recuperate, a esclusione del 2013, grazie a norme che ne fornirono la copertura economica e ad accordi contrattuali fortemente voluti dalla CISL Scuola, che ne fu indiscussa protagonista.
Per questa ragione, a differenza di altri che pure avrebbero dovuto essere ben consapevoli della complessità del problema, avendo anch’essi partecipato alle vicende di allora e sottoscritto quelle intese, la CISL Scuola, pur fornendo la dovuta assistenza nei contenziosi in materia, si è sempre guardata bene dall’alimentare facili illusioni, visto che gli esiti del giudizio in Cassazione potevano ritenersi, purtroppo, ampiamente prevedibili. Men che meno la CISL Scuola ha ceduto alla tentazione usare strumentalmente il contenzioso al fine di lucrare consensi (fenomeno molto diffuso nella recente campagna per il rinnovo RSU), preoccupandosi piuttosto di non esporre lavoratrici e lavoratori al rischio, oggi concreto, di dover restituire quanto indebitamente percepito a seguito di sentenze ora smentite dall’ultimo grado di giudizio.
La massima responsabilità nei confronti dei nostri associati è da sempre una cifra distintiva del nostro fare sindacato. La tutela legale che anche la CISL Scuola ha sempre reso disponibile ai propri associati e in generale al personale della scuola è un aspetto importante della nostra attività, ma non potrà mai sostituirsi allo strumento fondamentale di affermazione e tutela degli interessi di chi lavora, che è la contrattazione.
Il problema del blocco delle progressioni giuridiche ed economiche relative all’anno 2013, introdotte dall’art.9 DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella L. 122/10, costituisce senza dubbio una forte criticità che, ad oggi, non ha trovato una soluzione, nonostante questa rivendicazione sia sempre stata al centro dell’azione politico- sindacale della CISL SCUOLA.
Origine della quaestio:
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal MIM che chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sul presupposto dell’errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico “perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive … sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, – chiosa la Corte di Cassazione – la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici”.
PROCEDURA DI EMERGENZA PER INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
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PROCEDURA DI EMERGENZA PER INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
Permesso per motivi di studio – a.s. 2025/26
RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie
Assegnazioni provvisorie / utilizzazioni 2025/26
a.s. 2025-26 Trasferimenti e passaggi (di ruolo/cattedra)
a.s. 2025/26 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)
Graduatorie provinciali (aggiornamento/nuovo inserimento 2025/26) – Graduatorie di istituto (aggiornamento 2025/26) – A23-ter/L2 (validità annuale) nuovi inserimenti
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