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Al termine di un lungo e complicato percorso di trattativa e in seguito ai controlli previsti ed effettuati da parte degli organi preposti, è stato firmato definitivamente il primo contratto stralcio per il triennio di contrattazione 2022-2024.Di seguito le novità.Retribuzione Professionale ProvincialeDal 01.01.2022 è stata introdotta – come nuovo elemento stipendiale – la “Retribuzione Professionale Provinciale”. La precedente voce „Compenso individuale accessorio“ confluirà in questo nuovo elemento stipendiale con l’applicazione del nuovo contratto. Per l‘anno 2022 le due voci accorpate ammontano a 2.277,60 € lordi.Dato che il Compenso individuale accessorio è già stato pagato nel corso dell’anno 2022, per tale anno l’aumento effettivo corrisponderà a 1.682,40 €uro lordi. Dal 1.01.2023 la Retribuzione Professionale Provinciale si attesterà sui 1.944 € lordi annui, con un aumento effettivo (rispetto alla vecchia voce Compenso individuale accessorio) di 1.348,80 € lordi annui.Il nuovo Contratto verrà applicato presumibilmente con il mese di aprile: sul cedolino di quel mese verranno liquidati gli arretrati relativi all’anno 2022 oltre agli aumenti riferiti all’anno 2023 (mesi da gennaio a marzo). Successivamente la nuova Retribuzione Professionale Provinciale verrà liquidata in 12 mensilità di importo di 162 Euro lordi. La precedente voce stipendiale “Compenso individuale accessorio”, come specificato, confluendo nella nuova voce stipendiale “Retribuzione Professionale provinciale”, sparirà.NB. La nuova voce „Retribuzione Professionale Provinciale“, contrariamente a quanto avveniva per il “Compenso individuale accessorio” verrà liquidata a tutti i docenti, anche ai supplenti senza diritto al pagamento dei mesi estivi.Premio di produttivitàLe norme riguardanti il Premio di produttività sono state necessariamente adeguate alla nuova normativa provinciale (art. 7, comma 4 della L.P. Nr. 14/2016). Tale norma prevede che per il premio di produttività non siano più previsti importi minimi o massimi e che possa essere attribuito anche ad un numero limitato di persone.Sull’applicazione obbligatoria di tale norma seguiranno informazioni di dettaglio.Trattamento economico per il personale comandato o utilizzatoAl personale comandato spetta per l’intera durata del comando un’indennità di istituto annuale lorda minima di 2.000 €. Fino ad ora, accanto a questo importo minimo, il contratto definiva anche un importo massimo nella misura di 4.500 €. Con il nuovo accordo stralcio tale possibile importo massimo viene cancellato.Prossimi passiLe nuove sedute di contrattazione avranno per oggetto l’adeguamento – previsto contrattualmente – degli stipendi alla reale inflazione (calcolo basato su eventuali scostamenti tra l’IPCA riconosciuta e l’inflazione effettivamente rilevata da parte di ASTAT) relativa al triennio 2019-2021 dato che fino ad ora gli adeguamenti avevano avuto come base l’indice previsionale IPCA, cioè un indice di inflazione stimata. Oltre a ciò, chiederemo che siano messe a disposizione ulteriori risorse finanziarie per poter prevedere un adeguamento all’inflazione previsionale per il triennio, attualmente in corso, 2022-2024.

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È stata pubblicata in data 16.01.23 la circolare del Sovrintendente scolastico con cui vengono fissato i termini perentori entro cui presentare:

  • domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali e d’istituto
  • domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali o in quelle d’istituto limitatamente alle classi di concorso Tedesco L2 e A023/ter

Il periodo di apertura delle graduatorie é il seguente dal 16 gennaio 2023 al 16 febbraio 2023.

 

  Invio del modulo di domanda FIRMATO DIGITALMENTE

Procedere nel modo seguente:

  1. salvare il modulo in formato PDF/A (consigliato);
  2. compilare il modulo a computer;
  3. firmare digitalmente il modulo;
  4. verificare l’effettiva apposizione della firma digitale;
  5. allegare il modulo firmato digitalmente e una copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità a un messaggio PEC da inviare all’indirizzo PEC: ;

oppure

  1. allegare il modulo firmato digitalmente e una copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità a un messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) da inviare all’indirizzo ;

 

  Invio del modulo di domanda FIRMATO A FIRMA AUTOGRAFA

Procedere nel seguente modo:

  1. salvare il modulo in formato PDF/A (consigliato);
  2. compilare il modulo a computer;
  3. firmare digitalmente il modulo;
  1. acquisire il documento con uno scanner in formato PDF/A (consigliato);
  2. allegare il modulo sottoscritto con firma autografa e una copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità a un messaggio PEC da inviare all’indirizzo PEC: ;

oppure

  1. allegare il modulo sottoscritto con firma autografa e una copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità a un messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) da inviare all’indirizzo .

 

  Come da circolare del 21/01/2022 del Direttore provinciale scuole non saranno prese in considerazione (ESCLUSIONE AUTOMATICA):

  • domande prive della firma a mano o digitale (le uniche valide);
  • domande sottoscritte con firma etichetta, firma scansionata, firma fotografata, copiata e incollata;
  • domande prive della copia del documento di identità o di riconoscimento;
  • domande pervenute fuori termine;
  • domande redatte su moduli diversi da quelli resi disponibili dallo scrivente ufficio;
  • domande pervenute attraverso link temporaneo o a scadenza;
  • domande compilate utilizzando il modello di domanda errato (ad esempio il modello di domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali anziché il modello di domanda graduatorie d’istituto e viceversa).

 

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SEZIONE  FAQs

  Ministero Istruzione: per le informazioni ministeriali su Covid-19 e scuola clicca qui

  Ministero Istruzione: link al tema “Rientro a scuola”

  SANIPRO: per informazioni sulla prestazione straordinaria Covid-19 clicca qui

  SABES: link FAQs COVID

 

  ASSENZE PER MALATTIA DOVUTA A COVID: trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID

  Dipartimento Funzione Pubblica (Parere 52740-P-01/07/2022): […] per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto. […] Di conseguenza, allo stato, il periodo trascorso in malattia dovuta a Covid-19 è equiparabile al ricovero ospedaliero.

  Ministero della Giustizia (Circolare 164521 05/07/22) riprende parere Funzione Pubblica01/07/22: […] il Dipartimento interessato [i.e. Funzione Pubblica] ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1,del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

 

 

02.01.2023   SABES: Gestione casi Covid (vedi circolare del Ministero della Salute n.51961 del 31.12.22)

  • Per i casi asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni:

⇒ l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi

⇒ non sarà più necessario effettuare un ulteriore test antigenico o PCR

  • Per le persone testate positivamente, ma sempre asintomatiche, l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o PCR effettuato presso una struttura sanitaria o una farmacia risulti negativo.
  • Per i casi che riguardano persone immunodepresse, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre a seguito di un test antigenico o PCR negativo.
  • Operatrici e gli operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o PCR risulterà negativo.
  • Le cittadine e i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, ma solo se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o PCR.
  • Al termine dell’isolamento è previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio dei sintomi o dal primo test positivo ed è raccomandato di evitare il contatto con persone ad alto rischio o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di esecuzione di test con esito negativo.
  • Autosorveglianza per i CONTATTI STRETTI: per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano i sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. Gli operatori sanitari dovranno eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

 

 

02.01.23 Quando e dove si deve indossare la mascherina?  Fonte: Ministero della Salute, Azienda sanitaria dell’Alto Adige

Fino al 30.04.2023 restano in vigore le seguenti disposizioni:

  • Vige l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, studi medici e ambulatori, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
  • Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

⇒ i bambini di età inferiore ai sei anni

⇒ le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

⇒ le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo

 

Nell’area download trovi i documenti indicati qui sotto:

  Dipartimento Funzione Pubblica (Parere 52740-P-01/07/2022)

  Ministero della Giustizia (Circolare 164521 05/07/22)

  Indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e in ambito scolastico

Informativa sulla gestione dei casi positivi ad infezione SARS-CoV-2 e dei relativi contatti scolastici

 

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DELL’A.S. 2022 –2023 

28.08.22 Vademecum ministeriale con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19: nell’area download

–  realizzati da: Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

–  riguardano: le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione (comprese le scuole paritarie)

24.08.22 Aggiornamento indicazioni: nell’area download

05.08.22  Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico: nell’area download

 

 

PREMESSE:

  stato di emergenza cessato alla data del 31 marzo 2022

  obbligo vaccinale del personale scolastico cessato alla data del 15 giugno 2022

tutte le disposizioni emergenziali in precedenza emanate esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022

La normativa prevede un “doppio “livello” che consente al sistema:

  1. adeguata preparazione
  2. attivazione rapida delle misure se necessario

1. definizione delle misure di prevenzione di base (misure standard) da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico, per garantire l’inizio dell’anno scolastico

– permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

– igiene delle mani

– utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (al fine di garantire la
didattica in presenza e in sicurezza)

– sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati

– ricambi d’aria frequenti (elaborazione Linee Guida Aerazione: area download)

 

2. individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale

– distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)

– precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

– aumento frequenza sanificazione periodica

– gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione

– mascherine chirurgiche, o FFP2 (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

– concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione

– somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione

– consumo delle merende al banco

 

 

 

 

 

 

18.11.22 Da questo anno scolastico il sito internet Scuola Italiana ospita una sezione dedicata all’istruzione parentale da cui scuole e famiglie possono attingere le principali informazioni: link

Nell’area download:

  • Legge Provinciale 11/21
  • Informazioni sull’istruzione parentale (pdf)
  • Modulo comunicazione istruzione parentale (pdf)

18.10.21 ISTRUZIONE PARENTALE

Legge provinciale 11/21, art.7: modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 – (area download)

“6-ter. Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare anno per anno una comunicazione alla o al dirigente dell’istituzione scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione gli esercenti la responsabilità genitoriale devono,
tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà […]:

a) dimostrare che hanno effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, un esperto/una esperta dell’Unità consulenza psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza;

b) dichiarare quali persone impartiscono l’istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;

c) dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.”

  • La comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale […] per l’anno scolastico successivo è da presentare, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio.
  • L’istruzione parentale è da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate.
  • Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei incaricata può, nel corso dell’anno scolastico, osservare le lezioni, valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore.
  • Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l’esercizio del diritto all’istruzione del o della minore sia compromesso, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell’obbligo di istruzione e formazione.
  • I minori a cui viene impartita l’istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente, per il passaggio alla classe successiva e fino all’assolvimento dell’obbligo
    di istruzione e formazione, l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni o di candidate esterne presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale. L’esame è mirato a valutare la sufficiente preparazione e il grado di maturazione dei candidati.

 

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ESITO VOTAZIONI:

  • SCUOLE TED/LAD: 32 scuole con RSU su 83 complessive (38%)
  • SCUOLE ITA: 14 scuole con RSU su 25 complessive (56%)

 

 

23.12.20 Contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle scuole (RSU)

Art.10 Composizione della RSU

  • la RSU nelle scuole si compone di tre docenti
  • la RSU può chiamare a prendere parte alle attività della stessa, con ruolo consultivo, anche:

⇒ 1 docente di seconda lingua, qualora nessun docente di tale disciplina risulti eletto

⇒ 1 docente per ogni ordine e grado di scuola negli istituti comprensivi, qualora un ordine o grado di scuola non sia rappresentato

Art.13 Durata e sostituzione nell’incarico

  • la RSU resta in carica per tre anni o comunque fino all’indizione di nuove elezioni
  • in caso di dimissioni dal servizio o di trasferimento della sede di servizio la rappresentante o il rappresentante decade dalla sua carica (viene sostituito/a dal primo o dalla prima dei non eletti
  • in caso si renda necessaria la sostituzione di membri della RSU, questa decade qualora non risulti composta da almeno due componenti

 

  Le singole organizzazioni sindacali rappresentative hanno il diritto di nominare presso ciascuna istituzione scolastica i propri rappresentanti e le proprie rappresentanti (“terminali associativi”), ai quali e alle quali competono le seguenti prerogative e tutele:

  • indizione di assemblee (anche congiuntamente con una o più delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto), con specifico ordine del giorno
  • utilizzo di un locale idoneo per le proprie riunioni
  • diritto di affissione all’albo e messa a disposizione ai docenti delle comunicazioni nella forma digitale
  • uso dei permessi retribuiti

 

Art.5 Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica

1. Le relazioni sindacali si svolgono tra il/la dirigente scolastico/a e la Rappresentanza Sindacale Unitaria della scuola (RSU) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale per il personale docente.

Il/la dirigente scolastico/a e la RSU possono invitare altre persone di loro fiducia a partecipare a titolo consultivo alle riunioni.

 

  CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

 

  contrattazione:

Prima di avviare la trattativa sulle seguenti materie il/la dirigente scolastico/a informa le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Provinciale, affinché possano avvalersi del diritto di partecipare con propri rappresentanti alla contrattazione di istituto:

a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali di cui agli articoli 6 e 12 (vedi sopra)

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

c) criteri per l’attribuzione di premi di produttività (vedi anche art. 27 del CCP-TU in questo sito, area Contratti), legge 14/16 art.7 comma 3 e nell’area download il Contratto decentrato sul Premio di Produttività)

  La legge provinciale 14/16 art.7 comma 3 dispone quanto segue: Le disposizioni del contratto collettivo provinciale relative al premio di produttività del personale docente devono tenere conto del fatto, che per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche a un numero limitato di docenti. Tale disposizione di legge non è ancora stata recepita con un contratto successivo a quello del 16.06.09, che resta quindi in vigore: esso prevede un importo massimo (art.3 comma 1a) L’importo massimo del premio di produttività per docente è definito con euro 1.400. ma non prevede espressamente che non possa essere definita una base.

d) ulteriori criteri per la salvaguardia del diritto alla disconnessione

 

  confronto:

a) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi

b) criteri relativi all’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente

c) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento

d) priorità e modalità per l’utilizzo del contingente per i compensi e per le ore straordinarie

 

  informazione:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola

b) dati sull’utilizzo dei contingenti per compensi e per il pagamento di ore straordinarie (ambito di utilizzo, nominativi e i relativi compensi)

c) dati sull’assegnazione dei premi di produttività (modalità di calcolo, nominativi dei docenti con i relativi compensi)

 

 

  RSU – RISULTATI ELEZIONI: tabella definitiva

È disponibile nell’area download il file con i risultati definitivi delle elezioni RSU 2021-22. Nelle scuole che non hanno raggiunto il quorum non si costituiranno RSU.

 

 

  ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL VOTO ONLINE:
  • riceverai dalla tua segreteria nella posta LASIS un codice personale per votare
  • ACCEDI ALLA PIATTAFORMA DI VOTO usando il seguente link: www.egv-rsu2022.com
  • inserisci il codice personale
  • vota, esprimendo la preferenza per un/a candidato/a

RICORDA che:

  • puoi usare il codice una volta sola
  • puoi esprimere una sola preferenza per la/il candidata/o che preferisci (in un istituto comprensivo, non importa che sia del tuo stesso grado/ordine di scuola)
  • puoi votare da pc, cellulare, tablet
  • si  vota dalle 00:00 del 7 aprile alle 23:59 del 9 aprile
  • la procedura di voto garantisce la segretezza e l’unicità del voto stesso

 

  Diritto di voto (cd. elettorato attivo): casi particolari

  • i docenti a tempo determinato (cd. supplenti), in servizio fino ad almeno il 30.04.22: votano

N.B. Proroghe contratti: i docenti attualmente in servizio con contratto che scade prima del 30.04.22, che entro il 09.04.22 (ultimo giorno utile per le votazioni online) si vedono prorogare il contratto fino ad almeno il 30.04.22, acquisiscono il diritto di voto in forza della proroga. Ogni scuola riceverà dei codici “di scorta” per consegnarli a questi eventuali nuovi elettori; ai nuovi elettori la segreteria fornirà:

1) il link per l’accesso alla piattaforma di voto

2) il codice attraverso cui autenticarsi in piattaforma come “avente diritto di voto” e necessario per votare (il codice non consente all’azienda che gestisce tecnicamente le votazioni di risalire all’identità dell’elettore; la procedura di voto garantisce l’unicità e la segretezza del voto stesso).

Nel caso in cui il numero dei votanti aumenti in forza di una proroga del contratto, sarà cura della segreteria comunicare tempestivamente alla commissione elettorale le unità che si aggiungono al numero di elettori precedentemente comunicato. Questo passaggio è importante: consentirà di aggiornare il numero complessivo dei votanti, su cui si basa il quorum da cui dipende la validità delle elezioni.

  • i docenti inidonei temporaneamente: votano
  • i docenti inidonei permanentemente, che mantengono lo status giuridico-economico del docente e non rientrano nel profilo del personale non docente dell’Amministrazione provinciale: – in servizio a scuola: votano – in servizio presso altra amministrazione: non votano 
  • i docenti titolari nella scuola assenti a qualsiasi titolo (casistica a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione per mancanza Green Pass rafforzato, aspettativa, esonero presso il sindacato, distacco, comando, mandato politico, tutti gli istituti in tutela di maternità/paternità): votano 
  • i docenti in assegnazione provvisoria, utilizzazione, DOPS/DOP: votano nella scuola in cui prestano servizio

    

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Pubblicate le graduatorie DEFINITIVE del personale docente richiedente i permessi retribuiti per il diritto allo studio a.s. 2022/23

L’allegato parte integrante del Decreto 17355/2022 elenca i richiedenti i permessi retribuiti per il diritto allo studio cui sono state concesse le ore, gli esclusi per mancanza dei requisiti e gli esclusi per esaurimento del contingente.

Questa graduatoria é definitiva e non prevede reclami.

 

In data 12/08/22 è stata pubblicata la circolare del Direttore provinciale scuole concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei permessi studio.

si raccomanda di leggere attentamente la circolare (nell’area download)

Puó presentare domanda di concessione dei permessi studio il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato dal 12/09/2022 fino ad almeno il 30/04/23, con trattamento economico di almeno 9/18 o 11/22.

Il termine entro cui presentare domanda è martedí 13 settembre 2022

Il modulo di richiesta va compilato digitalmente dal/dalla docente richiedente, firmato digitalmente o a mano (in questo caso allegare copia carta d’identitá) e inviato in forma elettronica (file PDF- no jpg), ad una delle seguenti caselle di posta istituzionale:

⇒ posta elettronica ordinaria: elettronica certificata

⇒ PEC:

e per conoscenza all’indirizzo mail del/della Dirigente scolastico/a

  La rinuncia è sempre possibile, ed è sufficiente una comunicazione per mail al medesimo ufficio a cui si è inviata la domanda.

Nell’area download si trovano: circolare, modulo di richiesta, modulo per eventuale reclamo, contratto permessi per studio

 

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Per consultare l’elenco completo delle prestazioni, verificare le condizioni di applicazione e scaricare la modulistica consultate il sito SANIPRO

Dal 1.8.2018 è possibile fare domanda di rimborso per spese sostenute (si veda l’elenco delle prestazioni sul sito citato in fondo) a partire dal primo gennaio di quest’anno. I documenti richiesti potranno essere presentati o in formato cartaceo o in formato digitale.

I rimborsi variano in funzione del tipo di prestazione. Sono previsti massimali e condizioni specifiche in base alla prestazione.

Le prestazioni incluse appartengono ai seguenti settori specialistici:

A. Area ambulatoriale settore pubblico,

prestazioni erogate da strutture del servizio sanitario nazionale/provinciale o convenzionate con lo stesso.

B. Area ambulatoriale settore privato, per prestazioni nei seguenti settori:

  • B.1 oculistica, ginecologia e urologia;
  • B.2 trattamenti fisioterapici, riabilitativi e prestazioni correlate;
  • B.3 odontoiatria.

C. Dispositivi e apparecchi acustici.

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a.s.2022/23   Organico di fatto per l’anno – Determina e tabella dei posti per le assunzioni in ruolo

  11.08.22 Si può prendere visione dell’organico di fatto per l’anno 2022/23 cliccando sul presente link

  08.08.22 Si può prendere visione della tabella dei posti per le assunzioni in ruolo  e relativa determina per l’anno 2022/23 nell’area download

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO : SCELTA DEI POSTI  (modalità online)

Clicca qui per andare al servizio online

 

  11.08.22 Calendario scelta posti online 2022/23: consultabile nell’area download

 

  SUPPORTO

In vista della scelta dei posti online a tempo determinato che si terrá dal 23 al 25 agosto 2022, per questioni di natura tecnica o relative all’ambito informatico si ricorda di rivolgersi al Call Center della Provincia Autonoma di Bolzano attraverso i seguenti riferimenti:

Il Call Center che è già stato avvisato in modo tale che venga data priorità massima a queste richieste di natura tecnica, raccoglie tutte le segnalazioni e le inoltra a chi di competenza attraverso l’assegnazione di un numero che permette di seguire lo stato di avanzamento nella risoluzione del problema.

⇒ Per questioni inerenti lo SPID (autenticazione, password, etc.) si prega di rivolgersi al proprio provider di riferimento.

⇒ Per ulteriori informazioni o problematiche, non rientranti nelle categorie sopra menzionate, si prega di rivolgersi all’Ufficio Assunzione del Personale Docente dell’Intendenza Scolastica Italiana.

  • vademecum in formato PDF da visionare ed eventualmente stampare (vedi area download)
  • videotutorial per aiutare gli/le insegnanti a comprendere come funzionerà la scelta dei posti online

 

  Per quanto riguarda esclusivamente la classe di concorso AB25  ,  selezionando l’apposita voce all’interno del menu a tendina “Classe di concorso” oppure la voce “Tutte le classi di concorso” per vedere contemporaneamente sia i posti di AB25 che quelli di 005/E, é possibile effettuare la scelta dei posti residuati dalla classe di concorso 005/E.

⇒ La scelta dei posti (ovvero la presentazione delle preferenze relative ai posti da ricoprire) per l’anno scolastico 2022/2023 da parte dei docenti di qualsiasi classe di concorso aspiranti ad un incarico annuale si svolgerà in modalità online.

⇒ Il servizio riguarderà esclusivamente i contratti di lavoro a tempo determinato presso le scuole di ogni ordine e grado in lingua italiana delle diverse classi concorsuali.

⇒ Sarà fruibile unicamente dai docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto, nonché dai docenti residuati nelle graduatorie provinciali, in quanto già presenti in prima fascia delle graduatorie di istituto, dopo l’assegnazione dei posti a tempo indeterminato, che avverrà, invece, in presenza.

⇒ Il servizio consentirà di scegliere il posto per via telematica, sulla base delle disponibilità pubblicate nel sito dell’Intendenza al presente link. Non sarà dunque più necessario presentarsi di persona.

 COMBINAZIONE POSTI

È possibile, all’interno della piattaforma online per la scelta dei posti operare anche la combinazione di più posti fino al raggiungimento massimo di 20 ore  (cosiddetti “spezzoni”).

Per poter fare ciò è sufficiente cliccare sul tasto “Combina” presente al di sotto di una delle preferenze espresse. Una volta trasmesse le preferenze all’ufficio assunzione del personale docente, gli spezzoni risulteranno come un unico posto formato dall’aggiunta delle combinazioni espresse.

  Il sistema non consente di superare la soglia massima di 20 ore, quindi il docente che erroneamente -anche in giornate diverse- dovesse combinare ore eccedenti le 20 non riuscirebbe a completare la procedura (vale a dire, non c’è la possibilità di incorrere in questo errore e vedersi esclusi dalle nomine).

Ogni docente potrà scegliere un posto intero oppure uno spezzone orario. Chi è presente in più graduatorie potrà scegliere spezzoni su più graduatorie; se le graduatorie in cui si scelgono spezzoni sono calendarizzate in giornate differenti, i docenti si potranno loggare nelle varie giornate relative alle classi di concorso di interesse.

Si ricorda che non è possibile scegliere gli specifici singoli plessi dei vari istituti comprensivi: l’assegnazione ai plessi è prerogativa del/la dirigente scolastica/o

⇒ Seguendo il calendario pubblicato, i docenti dovranno inserire le proprie credenziali tramite SPID, Carta dei Servizi o Carta di Identità Elettronica al fine di collegarsi on-line ed accedere alla pagina dove effettuare la scelta del posto in base alla propria posizione in graduatoria.
Per potere accedere alla piattaforma telematica tramite SPID al fine di effettuare la scelta dei posti online bisogna avere un profilo MyCivis completo con tutti i dati richiesti inseriti, altrimenti non è possibile loggarsi.

L’incarico assegnato verrà comunicato al termine della procedura di scelta tramite produzione di un report a cui i docenti avranno accesso loggandosi alla piattaforma con il proprio SPID

 

  CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO:

  11.08.22 Calendario nomine immissioni in ruolo (stipula di contratti a tempo indeterminato dal 1.9.2022): consultabile nell’area download

 

⇒Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato (ruolo)  si svolgeranno:

⇒ in PRESENZA mercoledì 17  e giovedí 18 agosto  2022 sulla base del calendario (nell’area area download)

⇒  in via Del Ronco 2 -39100 Bolzano c/o Intendenza Scolastica Italiana, SALA n.008 al PIANO TERRA

  L’assenza alla scelta dei posti o la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato comportano il depennamento dalle graduatorie provinciali con il conseguente scorrimento della stessa finoal suo possibile esaurimento.

⇒ l’elenco completo delle sedi sará visibile online- sulla pagina dedicata a partire dalle ore 17:00 di venerdí 12 agosto.

 

 

  Per completezza si riporta di seguito anche il link al sito dell’Intendenza Scolastica Italiana

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  RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE-RUOLO

  1. copia della “diffida” inviata all’amministrazione;
  2. copia dell’attestazione di invio della raccomandata, contenente la “diffida”;
  3.  copia integrale del decreto di ricostruzione di carriera;
  4. certificato di servizio (ove non disponibile, i contratti annuali di lavoro e il decreto di assunzione in ruolo);
  5. copia di 1 busta paga per ogni anno di servizio fino alla cenferma in ruolo (compreso cioè l’anno di prova);
  6. copia di 1 busta paga per ogni mese dal 01.09.2019 ad oggi (versione digitale).
Una volta predisposta la pratica l’interessato/a verrà contattato/a dall’avvocato che presenterà i ricorsi.

 

 

   BILINGUISMO :

Terzo successo in data 10.03.2022 per i ricorsi, coordinati dalla SGBCISL Scuola e presentati dagli avvocati Cinzia Marchioro ed Andrea Esposito, volti a far riconoscere ai docenti che abbiano un patentino di livello inferiore rispetto alla funzione ricoperta la corresponsione della relativa indennità di bilinguismo. La sentenza, infatti, emessa dal giudice del lavoro di Bolzano nell’ottobre del 2018 a favore di 8 nostri assistiti, è stata recentemente confermata con sentenza n.339/2022).

In sostanza la Corte d’Appello ha nuovamente riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di bilinguismo relativa al patentino da essi posseduto, indipendentemente dal grado di scuola in cui sono in servizio. Ciò in base alla motivazione che la norma che prevede tale ipotesi (tutela del bilinguismo) è di rango superiore; neanche previsioni successive di carattere normativo o contrattuale possono scalfire questo assunto. I giudici hanno anche chiarito che non risulta rilevante a questo proposito quando i ricorrenti hanno ottenuto il patentino di bilinguismo.

Siamo molto soddisfatti di questo risultato! Le reiterate sentenze non costituiscono però un automatismo rispetto ad altri casi analoghi: gli iscritti che si trovassero quindi nella condizione descritta (patentino di livello inferiore a quello previsto) dovranno necessariamente presentare ricorso tramite i nostri avvocati, per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità. Chiunque si trovi nella situazione descritta (patentino inferiore rispetto alla qualifica; ad esempio docenti di scuola secondaria con patentino D, C o B) può presentare ricorso.

Per poter inoltrare il ricorso è richiesta la seguente documentazione:

  • Copia dell’attestato di bilinguismo
  • Copia della richiesta di attribuzione dell’indennità di bilinguismo
  • Copia del rigetto da parte dell’amministrazione
  • Certificato di servizio
  • Copia di un documento di identità valido
  • Copia del codice fiscale
  • Recapito telefonico e indirizzo e-mail

 

Una volta reperito quanto sopra, sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo per fissare un appuntamento, indicando un recapito telefonico. Lo studio legale contatterà gli interessati e fisserà un appuntamento per presentare la documentazione richiesta nonché  firmare la procura alle liti e la privacy.

Avv. Cinzia Marchioro

Viale Druso 58, Bolzano

Tel: 0471 050752

Lunedì – Giovedì 10:00-12:00 e 15:00-18:00

 

 

  RICORSO TFR:

La SGBCISL Schulescuola sta avviando una serie di ricorsi dinnanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,5% dello stipendio a fini TFR, applicata a tutt’oggi dall’amministrazione provinciale (sul cedolino stipendio figura con la descrizione “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”.

Si tratta di una trattenuta stipendiale, introdotta con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1999, a carico di tutti i docenti la cui buonuscita viene calcolata con il nuovo sistema denominato TFR, trattamento di fine rapporto. Questa trattenuta è volta a mantenere l’invarianza dello stipendio netto di questi docenti rispetto a quello dei docenti la cui buonuscita continua ad essere calcolata con il “vecchio” sistema denominato TFS, trattamento di fine servizio.
Questa procedura cozza contro le disposizioni normative vigenti, in quanto l’articolo 2120 del Codice Civile prescrive in maniera chiara che il TFR debba essere unicamente ed interamente a carico del datore di lavoro. Così avviene ad esempio senza eccezioni nel settore privato. Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.223/2012) ha ribadito la irregolarità della trattenuta nel settore pubblico.

Chi può partecipare ai ricorsi?

Tutti i docenti in regime di TFR (si veda il proprio cedolino stipendi).

Procederemo in due fasi (e con due obiettivi diversi):

Fase 1: ricorsi per docenti attualmente in servizio con contratti a tempo determinato

Lo scopo di questo ricorso è la cancellazione della trattenuta “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui.

Fase 2: ricorsi per docenti con contratto a tempo indeterminato

Lo scopo di questo ricorso è l’accantonamento delle quote trattenute e la loro liquidazione assieme al futuro TFR. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui

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FAQs SITO MIUR IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

 

  04.02.22 Ordinanza n.6 del Presidente della Giunta Provinciale

  SCUOLA PRIMARIA (Ordinanza,punti 4 e 5):

fino a casi di positività accertati tra le alunne e gli alunni presenti in classe:

l’attività didattica prosegue in presenza per tutte le alunne e tutti gli alunni

con:

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte del personale docente e delle alunne e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età

fino al:

10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

  (Punto 5  ordinanza) È fatto obbligo, in ogni caso, per coloro che rimangono in presenza, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

 

Con    o    casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

♠  l’attività didattica prosegue in presenza per coloro che:

– diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure

– diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure

– hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure

– hanno effettuato la dose di richiamo, nonché per coloro che:

partecipino allo screening volontario.

♠  l’attività didattica prosegue a distanza per la durata di 5 giorni, se l’accertamento del 5°caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

  Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni.

 

  SCUOLA SECONDARIA (I e II grado) e FORMAZIONE PROFESSIONALE (Ordinanza, punti 6 e 7)

Con    caso di positività accertato tra le alunne e gli alunni presenti in classe:

♠   l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte delle alunne degli alunni e del personale docente

 

Con    o    casi di positività accertati tra le alunne gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in presenza per coloro che:

– diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure

– diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure

– hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure

– hanno effettuato la dose di richiamo, nonché per coloro che:

partecipino allo screening volontario.

♠  l’attività didattica prosegue a distanza per la durata di 5 giorni, se l’accertamento del 2°caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO:  da Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron, Circolare n.60136 Ministero della Salute; DL 5/22 del 04.02.22; circolare Ministero della Salute n.9498 del 04.02.22

CONTATTO A BASSO RISCHIO:

– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
– tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio

QUARANTENA: restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi

ISOLAMENTO: nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione

AUTO-SORVEGLIANZA (30.12.21 Circ. 60136 Ministero della Salute): il regime precauzionale che prevede per i soggetti asintomatici, contatti stretti di un positivo (c.d. alto rischio) l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso

(DL 33/20 e successive modificazioni ed integrazioni):

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prime due dosi)

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni successivi dalla avvenuta guarigione

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto dopo la somministrazione della dose booster

– (DL 5/22, art.2) contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, avvenuto dopo la guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi)

   MASCHERINE: tipologie

  •  mascherina chirurgica (ossia quella a uso medico, certificata in base alla capacità di filtraggio, sviluppata per essere utilizzata in ambiente sanitario e che impedisce la trasmissione del virus)
  • mascherine di comunità (ossia quelle che hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né un dispositivo medico, né dispositivo di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus), quali mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso

 

 

05.01.22 PROGETTO “TEST RAPIDI NASALI”

Confermato con Ordinanza n.01 del 05.01.22, punto 24 lo screening volontario

Lo screening volontario di cui alle ordinanze presidenziali n. 30 del 3.09.2021 e n. 31 dell’1.10.2021, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prosegue fino al 31 marzo 2022.

QUARANTENA / ISOLAMENTO: RITENUTE / VISITE / SERVIZIO

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, art.87

  ritenute: “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è  equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”  Questo significa che non vengono applicate le ritenute previste per i primi 10 giorni del periodo di “malattia”.

  visite: da parte dell’amministrazione non è dovuto nessun controllo fiscale, in quanto non esistono uno stato di malattia e una prognosi da controllare né è necessaria la verifica del rispetto delle fasce di reperibilità dato che il lavoratore è obbligato a permanere per tutto il periodo al proprio domicilio, al fine di evitare, in caso di inosservanza dell’obbligo, pesanti conseguenze di natura penale.

servizio:  la quarantena e la permanenza domiciliare fiduciaria, se coperte da certificato medico, si configurano come “malattia” quindi non sussiste obbligo di erogare prestazioni lavorative.

 

Casi di astensione dal lavoro nel contesto di emergenza sanitaria da Covid-19 con indicazione dell’istituto contrattuale o normativo di riferimento:

  

 

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La legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, commi 87 e 94 ha introdotto ulteriori requisiti pensionistici. Tutti coloro che soddisfano i nuovi requisiti e desiderano lasciare il servizio il 31 agosto 2022 devono presentare le domande entro il 28 febbraio 2022.

Le novità principali sono:

Quota 102: Somma di almeno 64 anni di vita e 38 anni di contributi al 31.12.2022.
Opzione donna: Almeno 58 anni di vita e 35 anni di contributi entro il 31.12.2021

Coloro che hanno già presentato la loro domanda entro il 31.10.2021 non hanno bisogno di presentare una nuova domanda. Per tutte le altre informazioni, si prega di contattare i nostri uffici.

Potete trovare la circolare dell’intendenza e i moduli di domanda nell’area di download.

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  Normativa di riferimento:

– DL 21 ottobre 2021, n. 146, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021

– 08.01.22 INPS, circolare n.74 Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi

 

  Il termine per fruire dei benefici previsti dal DL 146/21, art.9 è il 31 marzo 2022

 

  Circolare dell’Intendenza e modulo per presentare domanda nell’area download

 

  Art.9 comma 1: Congedo dal lavoro per figlio convivente minore di 14 anni

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

   Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria

  Art.9 comma 1: congedo dal lavoro per figlio con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art.3, c.3, legge 104/92

Il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art.3, c.3, legge 104/92, a prescindere dall’eta’ del figlio, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio
  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza
  • chiusura disposta per i centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio

   Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria

 

  Art.9 comma 2: per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, e’ riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Art.9, comma 4:  nel caso in cui il figlio sia di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto all’astensione dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

  Art.9, comma 3: gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attivita’ dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura
  • durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • durata della quarantena del figlio

possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

  Art.9, comma 5: per i giorni in cui un genitore:

  • fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 (vedi sopra), oppure
  • non svolge alcuna attivita’ lavorativa, oppure
  • è sospeso dal lavoro

l’altro genitore non puo’ fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

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