
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
News
Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
Permesso per motivi di studio – a.s. 2025/26
RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie
Assegnazioni provvisorie / utilizzazioni 2025/26
a.s. 2025-26 Trasferimenti e passaggi (di ruolo/cattedra)
a.s. 2025/26 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)
Graduatorie provinciali (aggiornamento/nuovo inserimento 2025/26) – Graduatorie di istituto (aggiornamento 2025/26) – A23-ter/L2 (validità annuale) nuovi inserimenti
ORARI di APERTURA ESTIVA UFFICI ore 9-12
Temi
tutti temiIn data 22 ottobre 2025 sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione i seguenti concorsi (decreti n. 17444 PNRR 3 secondaria – n.174455 sostegno primaria).
- bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola primaria su posti di sostegno (Decreto n. 17445 del 15.10.2025)I posti a concorso per la classe 002/E sono 2.Il termine per la presentazione della domanda è il 11 novembre 2025 entro le ore 24:00.Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del bando, i candidati possono presentare istanza di partecipazione in un’unica regione, pena l’esclusione.
- bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di secondo grado per 4 classi di concorso I posti a concorso sono 8:
- A027 – Matematica e fisica – 2 posti
- A041 – Scienze e tecnologie informatiche – 2 posti
- A045 – Scienze economico-aziendali – 2 posti
- A047 – Scienze matematiche applicate – 2 posti
Il termine per la presentazione della domanda è il 11 novembre 2025 entro le ore 24:00.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del bando, i candidati possono presentare istanza di partecipazione in un’unica regione, e per una sola classe di concorso, pena l’esclusione.
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
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Permesso per motivi di studio – a.s. 2025/26
RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie
Assegnazioni provvisorie / utilizzazioni 2025/26
a.s. 2025-26 Trasferimenti e passaggi (di ruolo/cattedra)
a.s. 2025/26 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)
Graduatorie provinciali (aggiornamento/nuovo inserimento 2025/26) – Graduatorie di istituto (aggiornamento 2025/26) – A23-ter/L2 (validità annuale) nuovi inserimenti
ORARI di APERTURA ESTIVA UFFICI ore 9-12
Temi
Legge 104 – Permessi
Periodo di inserimento professionale
Servizio su sostegno senza specializzazione
In data 03/10/25 è stata pubblicata la graduatoria DEFINITIVA degli aventi diritto al permesso per studio: consultabile nell’area download
In data 26/09/25 è stata pubblicata la graduatoria PROVVISORIA degli aventi diritto al permesso per studio: consultabile nell’area download.
Reclami: entro 5 giorni
In data 14/08/25 è stata pubblicata la circolare del Direttore provinciale scuole concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei permessi studio.
si raccomanda di leggere attentamente la circolare (nell’area download)
Puó presentare domanda di concessione dei permessi studio il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato al più tardi dal 14/09/2025 (i.e. 7 giorni dopo l’inizio delle lezioni) fino ad almeno il 30/04/26, con trattamento economico di almeno 9/18 o 11/22.
Il termine entro cui presentare domanda è il giorno 15 settembre 2025
Il modulo di richiesta va compilato digitalmente dal/dalla docente richiedente, firmato digitalmente o a mano (in questo caso allegare copia carta d’identitá) e inviato in forma elettronica (file PDF- no foto), ad una delle seguenti caselle di posta istituzionale:
⇒ PEO (posta elettronica ordinaria):
⇒ PEC:
e per conoscenza all’indirizzo mail del/della Dirigente scolastico/a
La rinuncia è sempre possibile, ed è sufficiente una comunicazione per mail al medesimo ufficio a cui si è inviata la domanda.
A fine settembre sarà pubblicata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.
Ad inizi ottobre verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
Nell’area download si trovano: circolare, modulo di richiesta, modulo per eventuale reclamo, contratto permessi per studio
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Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
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Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado
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Permesso per motivi di studio – a.s. 2025/26
RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie
Assegnazioni provvisorie / utilizzazioni 2025/26
a.s. 2025-26 Trasferimenti e passaggi (di ruolo/cattedra)
a.s. 2025/26 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)
Graduatorie provinciali (aggiornamento/nuovo inserimento 2025/26) – Graduatorie di istituto (aggiornamento 2025/26) – A23-ter/L2 (validità annuale) nuovi inserimenti
ORARI di APERTURA ESTIVA UFFICI ore 9-12
Temi
Malattia o visita medica di una giornata
Servizio su sostegno senza specializzazione
Legge 104 – Permessi
ELEZIONI RSU 2025-26: SCADENZE
♦ 20 OTTOBRE: termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati
13-15 NOVEMBRE: SI VOTA dalle 00:01 del 13 novembre alle 23:59 del 15 novembre
♦ 18 NOVEMBRE: comunicazione alle singole scuole, da parte della commissione unica, dei risultati elettorali provvisori e successiva affissione dei risultati all’albo da parte dell’istituto
24 NOVEMBRE: decisioni sugli eventuali ricorsi, stesura del protocollo finale e pubblicazione dei risultati elettorali
Elezioni SUPPLETIVE: dal 4 dicembre ore 00:01 al 6 dicembre ore 23:59
♦ 9 DICEMBRE: comunicazione alle singole scuole, da parte della commissione unica, dei risultati elettorali provvisori e successiva affissione dei risultati all’albo da parte dell’istituto
♦ 15 DICEMBRE: decisioni sugli eventuali ricorsi, stesura del protocollo finale e pubblicazione dei risultati elettorali
VOTO ONLINE: ISTRUZIONI OPERATIVE
- riceverai dalla tua segreteria nella posta LASIS un codice personale per votare
- ACCEDI ALLA PIATTAFORMA DI VOTO USANDO IL PRESENTE LINK
- inserisci il codice personale
- vota, esprimendo la preferenza per un candidato/una candidata
RICORDA che:
- puoi usare il codice una volta sola
- puoi esprimere una sola preferenza per la/il candidata/o che preferisci (in un istituto comprensivo, non importa che sia del tuo stesso grado/ordine di scuola)
- puoi votare da pc, cellulare, tablet
- si vota dalle 00:00 del 13 novembre alle 23:59 del 15 novembre
- la procedura di voto garantisce la segretezza e l’unicità del voto stesso
CANDIDATURA (cd. diritto di eleggibilità o elettorato passivo)
- personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- personale docente con contratto a tempo determinato con durata almeno fino al 30 aprile, in servizio nella scuola in questione alla data delle elezioni (novità introdotta con la modifica al CCP in data 18/08/25
Sono eleggibili le docenti e i docenti iscritti ad una organizzazione sindacale firmataria del CCP decentrato sulle Relazioni Sindacali e che risultino candidate o candidati nelle liste elettorali.
DIRITTO DI VOTO (cd. elettorato attivo):
- personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- personale docente con contratto a tempo determinato con durata almeno fino al 30 aprile, in servizio nella scuola in questione alla data delle elezioni
N.B. Proroghe contratti: i docenti attualmente in servizio con contratto che scade prima del 30.04.25, che entro il 15.11.25 (ultimo giorno utile per le votazioni online) si vedono prorogare il contratto fino ad almeno il 30.04.25, acquisiscono il diritto di voto in forza della proroga. Ogni scuola riceverà dei codici “di scorta” per consegnarli a questi eventuali nuovi elettori.
Ai nuovi elettori la segreteria fornirà:
1) il link per l’accesso alla piattaforma di voto
QUI IL LINK (come sopra)
2) il codice attraverso cui autenticarsi in piattaforma come “avente diritto di voto” e necessario per votare (il codice non consente all’azienda che gestisce tecnicamente le votazioni di risalire all’identità dell’elettore; la procedura di voto garantisce l’unicità e la segretezza del voto stesso).
Nel caso in cui il numero dei votanti aumenti in forza di una proroga del contratto, sarà cura della segreteria comunicare tempestivamente alla commissione elettorale le unità che si aggiungono al numero di elettori precedentemente comunicato. Questo passaggio è importante: consentirà di aggiornare il numero complessivo dei votanti, su cui si basa il quorum da cui dipende la validità delle elezioni.
CASI PARTICOLARI:
VOTANO:
- i docenti in servizio su più sedi: votano nella sede che li amministra (cd. sede di servizio principale),
- i docenti in assegnazione provvisoria, utilizzazione, DOPS/DOP: votano nella scuola in cui prestano servizio
- i docenti in comando: votano nella scuola di titolarità
- i docenti inidonei temporaneamente: votano nella scuola in cui prestano servizio
- i docenti inidonei permanentemente, in servizio a scuola, che non rientrano nel profilo del personale non docente dell’amministrazione provinciale: votano nella scuola in cui prestano servizio
- i docenti titolari o comunque in servizio nella scuola, che fruiscono di forme di assenza previste dal contratto o altra normativa (casistica a titolo esemplificativo e non esaustivo: congedo straordinario, aspettativa, esonero presso il sindacato, mandato politico, tutti gli istituti in tutela di maternità/paternità, permesso per studio): votano nella scuola di titolarità (docenti di ruolo)/in cui prestano servizio (supplenti)
NON VOTANO:
- i docenti inidonei permanentemente in servizio presso altra amministrazione
ESITO VOTAZIONI 2021-22:
- SCUOLE TED/LAD: 32 scuole con RSU su 83 complessive (38%)
- SCUOLE ITA: 14 scuole con RSU su 25 complessive (56%)
NORMATIVA:
23.12.20 Contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle scuole (RSU)
Art.10 Composizione della RSU
- la RSU nelle scuole si compone di tre docenti
- la RSU può chiamare a prendere parte alle attività della stessa, con ruolo consultivo, anche:
⇒ 1 docente di seconda lingua, qualora nessun docente di tale disciplina risulti eletto
⇒ 1 docente per ogni ordine e grado di scuola negli istituti comprensivi, qualora un ordine o grado di scuola non sia rappresentato
Art.13 Durata e sostituzione nell’incarico
- la RSU resta in carica per tre anni o comunque fino all’indizione di nuove elezioni
- in caso di dimissioni dal servizio o di trasferimento della sede di servizio la rappresentante o il rappresentante decade dalla sua carica (viene sostituito/a dal primo o dalla prima dei non eletti
- in caso si renda necessaria la sostituzione di membri della RSU, questa decade qualora non risulti composta da almeno due componenti
Le singole organizzazioni sindacali rappresentative hanno il diritto di nominare presso ciascuna istituzione scolastica i propri rappresentanti e le proprie rappresentanti (“terminali associativi”), ai quali e alle quali competono le seguenti prerogative e tutele:
- indizione di assemblee (anche congiuntamente con una o più delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto), con specifico ordine del giorno
- utilizzo di un locale idoneo per le proprie riunioni
- diritto di affissione all’albo e messa a disposizione ai docenti delle comunicazioni nella forma digitale
- uso dei permessi retribuiti
Art.5 Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica
1. Le relazioni sindacali si svolgono tra il/la dirigente scolastico/a e la Rappresentanza Sindacale Unitaria della scuola (RSU) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale per il personale docente.
Il/la dirigente scolastico/a e la RSU possono invitare altre persone di loro fiducia a partecipare a titolo consultivo alle riunioni.
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
contrattazione:
Prima di avviare la trattativa sulle seguenti materie il/la dirigente scolastico/a informa le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Provinciale, affinché possano avvalersi del diritto di partecipare con propri rappresentanti alla contrattazione di istituto:
a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali di cui agli articoli 6 e 12 (vedi sopra)
b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
c) criteri per l’attribuzione di premi di produttività (vedi anche art. 27 del CCP-TU in questo sito, area Contratti), legge 14/16 art.7 comma 3 e nell’area download il Contratto decentrato sul Premio di Produttività)
La legge provinciale 14/16 art.7 comma 3 dispone quanto segue: Le disposizioni del contratto collettivo provinciale relative al premio di produttività del personale docente devono tenere conto del fatto, che per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche a un numero limitato di docenti. Tale disposizione di legge non è ancora stata recepita con un contratto successivo a quello del 16.06.09, che resta quindi in vigore: esso prevede un importo massimo (art.3 comma 1a) L’importo massimo del premio di produttività per docente è definito con euro 1.400. ma non prevede espressamente che non possa essere definita una base.
d) ulteriori criteri per la salvaguardia del diritto alla disconnessione
confronto:
a) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi
b) criteri relativi all’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente
c) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento
d) priorità e modalità per l’utilizzo del contingente per i compensi e per le ore straordinarie
informazione:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
b) dati sull’utilizzo dei contingenti per compensi e per il pagamento di ore straordinarie (ambito di utilizzo, nominativi e i relativi compensi)
c) dati sull’assegnazione dei premi di produttività (modalità di calcolo, nominativi dei docenti con i relativi compensi)
ESITO VOTAZIONI 2021-22:
- SCUOLE TED/LAD: 32 scuole con RSU su 83 complessive (38%)
- SCUOLE ITA: 14 scuole con RSU su 25 complessive (56%)
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a.s. 2025/26 Operazioni di nomina (immissioni in ruolo / supplenze)
Graduatorie provinciali (aggiornamento/nuovo inserimento 2025/26) – Graduatorie di istituto (aggiornamento 2025/26) – A23-ter/L2 (validità annuale) nuovi inserimenti
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link a Intendenza Scolastica Italiana
SCELTA POSTI ONLINE per docenti delle scuole statali in lingua italiana: link
DGP 373/24 Articolo 15 “Rinunce”:
1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta la cancellazione dalla graduatoria.
2. Il docente che accetti una proposta di contratto di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita (la scelta del posto online costituisce una accettazione).
3. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo o l’abbandono del servizio stesso, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del dirigente scolastico o della dirigente scolastica. La sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta della persona interessata, rivolta al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica che ha conferito la supplenza, e sia da questo o questa accettato.
4. E’ comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Individuazione degli aspiranti o delle aspiranti fuori graduatorie di istituto: mancata assunzione in servizio oppure abbandono del servizio (art. 13, comma 11 Deliberazione della Giunta provinciale n.373/2024)
Qualora i docenti, con contratto di lavoro ottenuto fuori graduatoria d’istituto e che in passato abbiano già avuto una valutazione positiva del periodo di prova per la corrispondente classe di concorso, non prendano servizio o si allontanino prematuramente senza giustificato motivo, possono essere esclusi da ulteriori incarichi nell’anno scolastico in corso con un provvedimento adottato dalla direzione scolastica. In ogni caso, fino al 31 dicembre è consentito risolvere anticipatamente i contratti di durata non superiore al termine dell’attività didattica per accettare un contratto di lavoro fino al termine dell’attività didattica.
Utilizzo elenco di sostegno:
Ai sensi dell’art. 17, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 373/2024, per l’identificazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato, le singole scuole dovranno utilizzare gli appositi elenchi del sostegno che prendono in considerazione la migliore posizione che i docenti ricoprono negli elenchi delle graduatorie di istituto distinti per scuola primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado, fermo restando il loro inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso.
Corpo, movimento e sport:
L’insegnamento nel posto 006/E – Educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, è impartito da docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata graduatoria.
In assenza di aspiranti inseriti nella suddetta graduatoria, potranno stipulare contratti a tempo determinato docenti iscritti nelle seguenti graduatorie d’istituto e con il seguente ordine:
a) A049 – “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”;
b) A048 – “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
Non è prevista la possibilità di costituire cattedre verticali, potranno però essere stipulati da parte dei docenti due contratti a tempo determinato distinti, uno per la scuola primaria e l’altro per la scuola secondaria di primo grado, fino ad un massimo di un posto equivalente a tempo pieno.
Applicazione art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000
Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida si specifica quanto segue: il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali. Ciò significa che ad oggi le supplenze svolte interamente nella scuola primaria con titolo e abilitazione valida per la secondaria non verranno riconosciute ai fini della carriera.
a.s. 2025/26: servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio (ex art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000)
Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida per quanto stabilito dall’art. 15/bis, comma 4 della L.P. 12/2000 si specifica quanto segue:
-il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali;
L3 primaria: limitatamente all’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria, è previsto il riconoscimento ai fini della carriera dei servizi prestati con il possesso di sola abilitazione per l’insegnamento d’inglese per altro grado d’istruzione, fino all’anno scolastico 2022/2023 compreso.
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tutti temiPubblicati in data 12/08 i decreti con gli ESITI relativi alla mobilità annuale.
Decreti nell’area download.
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tutti temi21/05/25 Cassazione: 2013 non valido ai fini della progressione di carriera (fini economici)
Con la sentenza del 21 maggio 2025 la Suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, si è pronunciata sul contenzioso riguardante il riconoscimento di validità dell’anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità.
Una sentenza di estrema rilevanza, trattandosi dell’ultimo grado di giudizio, nella quale, anche a chiarimento di una precedente pronuncia della stessa Corte, il riconoscimento degli effetti economici viene negato, fermi restando i soli effetti giuridici: come dire, in sostanza, che il 2013 può essere considerato a tutti gli effetti come anzianità di servizio (ad esempio ai fini della mobilità, dell’anzianità previdenziale, ecc.), ma non dà diritto a ottenere gli scatti stipendiale bloccati per effetto di misure di carattere economico. A meno che, dicono i giudici, non siano destinate a tal fine specifiche risorse, che possano consentire di disciplinare in sede contrattuale il recupero dell’effetto economico.
Si conferma in sostanza ciò che avvenne a suo tempo per le altre annualità interessate al blocco degli effetti economici: tutte recuperate, a esclusione del 2013, grazie a norme che ne fornirono la copertura economica e ad accordi contrattuali fortemente voluti dalla CISL Scuola, che ne fu indiscussa protagonista.
Per questa ragione, a differenza di altri che pure avrebbero dovuto essere ben consapevoli della complessità del problema, avendo anch’essi partecipato alle vicende di allora e sottoscritto quelle intese, la CISL Scuola, pur fornendo la dovuta assistenza nei contenziosi in materia, si è sempre guardata bene dall’alimentare facili illusioni, visto che gli esiti del giudizio in Cassazione potevano ritenersi, purtroppo, ampiamente prevedibili. Men che meno la CISL Scuola ha ceduto alla tentazione usare strumentalmente il contenzioso al fine di lucrare consensi (fenomeno molto diffuso nella recente campagna per il rinnovo RSU), preoccupandosi piuttosto di non esporre lavoratrici e lavoratori al rischio, oggi concreto, di dover restituire quanto indebitamente percepito a seguito di sentenze ora smentite dall’ultimo grado di giudizio.
La massima responsabilità nei confronti dei nostri associati è da sempre una cifra distintiva del nostro fare sindacato. La tutela legale che anche la CISL Scuola ha sempre reso disponibile ai propri associati e in generale al personale della scuola è un aspetto importante della nostra attività, ma non potrà mai sostituirsi allo strumento fondamentale di affermazione e tutela degli interessi di chi lavora, che è la contrattazione.
Il problema del blocco delle progressioni giuridiche ed economiche relative all’anno 2013, introdotte dall’art.9 DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella L. 122/10, costituisce senza dubbio una forte criticità che, ad oggi, non ha trovato una soluzione, nonostante questa rivendicazione sia sempre stata al centro dell’azione politico- sindacale della CISL SCUOLA.
Origine della quaestio:
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal MIM che chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sul presupposto dell’errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico “perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive … sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, – chiosa la Corte di Cassazione – la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici”.
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BILINGUISMO ![]()
Riconoscimento indennità di bilinguismo inferiore rispetto alla funzione ricoperta (B, C e D): RICONOSCIMENTO SENZA AVVIO RICORSO
A seguito dei numerosi ricorsi vinti, coordinati dalla SGBCISL Scuola e presentati dagli avvocati Cinzia Marchioro ed Andrea Esposito, volti a far riconoscere ai docenti che abbiano un patentino di livello inferiore rispetto alla funzione ricoperta la corresponsione della relativa indennità di bilinguismo, essendo state costantemente confermate le sentenze via via susseguitesi, emesse dal giudice del lavoro di Bolzano, l’Agenzia delle contrattazioni ha avviato l’iter per la modifica del contratto collettivo provinciale del 06/10/2006 (delibera della G.P. n. 865 del 15/10/2024), che permetterà di allinearsi alla normativa statale e di dare pertanto seguito alle richieste di riconoscimento già presentate, presumibilmente tra dicembre 2024 e gennaio 2025. A modifica del CCP avvenuta sarà possibile vedersi riconosciuta l’indennità di bilinguismo dietro presentazione di domanda all’Ufficio Assunzioni scrivendo all’indirizzo
RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE-RUOLO
- copia della “diffida” inviata all’amministrazione;
- copia dell’attestazione di invio della raccomandata, contenente la “diffida”;
- copia integrale del decreto di ricostruzione di carriera;
- certificato di servizio (ove non disponibile, i contratti annuali di lavoro e il decreto di assunzione in ruolo);
- copia di 1 busta paga per ogni anno di servizio fino alla cenferma in ruolo (compreso cioè l’anno di prova);
- copia di 1 busta paga per ogni mese dal 01.09.2019 ad oggi (versione digitale).
RICORSO TFR:
La SGBCISL Schulescuola sta avviando una serie di ricorsi dinnanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,5% dello stipendio a fini TFR, applicata a tutt’oggi dall’amministrazione provinciale (sul cedolino stipendio figura con la descrizione “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”.
Si tratta di una trattenuta stipendiale, introdotta con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1999, a carico di tutti i docenti la cui buonuscita viene calcolata con il nuovo sistema denominato TFR, trattamento di fine rapporto. Questa trattenuta è volta a mantenere l’invarianza dello stipendio netto di questi docenti rispetto a quello dei docenti la cui buonuscita continua ad essere calcolata con il “vecchio” sistema denominato TFS, trattamento di fine servizio.
Questa procedura cozza contro le disposizioni normative vigenti, in quanto l’articolo 2120 del Codice Civile prescrive in maniera chiara che il TFR debba essere unicamente ed interamente a carico del datore di lavoro. Così avviene ad esempio senza eccezioni nel settore privato. Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.223/2012) ha ribadito la irregolarità della trattenuta nel settore pubblico.
Chi può partecipare ai ricorsi?
Tutti i docenti in regime di TFR (si veda il proprio cedolino stipendi).

Procederemo in due fasi (e con due obiettivi diversi):
Fase 1: ricorsi per docenti attualmente in servizio con contratti a tempo determinato
Lo scopo di questo ricorso è la cancellazione della trattenuta “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui.
Fase 2: ricorsi per docenti con contratto a tempo indeterminato
Lo scopo di questo ricorso è l’accantonamento delle quote trattenute e la loro liquidazione assieme al futuro TFR. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui
Concorso Secondaria PNRR 3 – Concorso sostegno primaria
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La possibilità di optare per l’istruzione parentale è sancita dall’articolo 30 della Costituzione Italiana e ulteriormente dettagliata dal Decreto Legislativo n. 297/1994, dal Decreto Ministeriale n. 489/2001 e dal Decreto Legislativo n. 62/2017.
A livello locale la normativa di riferimento è la legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11.
Ulteriori informazioni per le scuole e le famiglie sono reperibili nella sezione dedicata all’istruzione parentale del sito internet istituzionale della Direzione Istruzione e Formazione italiana.
Nell’area download:
- Legge Provinciale 11/21
- Informazioni sull’istruzione parentale (pdf)
- Modulo comunicazione istruzione parentale (pdf)
- 03.11.2021 Istruzione Parentale – Nota Tribunale per i Minorenni
18.10.21 ISTRUZIONE PARENTALE
Legge provinciale 11/21, art.7: modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 – (area download)
“6-ter. Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare anno per anno una comunicazione alla o al dirigente dell’istituzione scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione gli esercenti la responsabilità genitoriale devono,
tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà […]:
a) dimostrare che hanno effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, un esperto/una esperta dell’Unità consulenza psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza;
b) dichiarare quali persone impartiscono l’istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;
c) dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.”
- La comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale […] per l’anno scolastico successivo è da presentare, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio.
- L’istruzione parentale è da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate.
- Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei incaricata può, nel corso dell’anno scolastico, osservare le lezioni, valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore.
- Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l’esercizio del diritto all’istruzione del o della minore sia compromesso, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell’obbligo di istruzione e formazione.
- I minori a cui viene impartita l’istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente, per il passaggio alla classe successiva e fino all’assolvimento dell’obbligo
di istruzione e formazione, l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni o di candidate esterne presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale. L’esame è mirato a valutare la sufficiente preparazione e il grado di maturazione dei candidati.
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