Welcome at SGB CISL Schule Scuola! Your currently used browser is outdated, probably insecure, and may cause display errors on this website. Here you can download the most recent browsers: browsehappy.

È stata pubblicata in data 05.02.24 la circolare del Sovrintendente scolastico con cui vengono fissato i termini perentori entro cui presentare:

  • domanda di aggiornamento/nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali
  • domanda di nuovo inserimento nelle graduatorie d’istituto (anche classi di concorso Tedesco L2 e A023/ter)

I termini perentori sono dal 05.02.24 gennaio al 26.02.2024

 

ATTENZIONE: trovate nell’area download il modulo X_ruolo  per gli aspiranti docenti inseriti in Graduatoria d’Istituto in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno (lettera X) e dei requisiti idonei al fine della stipula di contratti a tempo indeterminato su sostegno (nel sito dell’Intendenza è nell’area “Elenchi”)

 

  Invio del modulo di domanda FIRMATO DIGITALMENTE

Procedere nel modo seguente:

  1. salvare il modulo in formato PDF/A (consigliato);
  2. compilare il modulo a computer;
  3. firmare digitalmente il modulo;
  4. verificare l’effettiva apposizione della firma digitale;
  5. allegare il modulo firmato digitalmente e una copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità a un messaggio PEC da inviare all’indirizzo PEC: ;

oppure

  1. allegare il modulo firmato digitalmente e una copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità a un messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) da inviare all’indirizzo ;

 

  Invio del modulo di domanda FIRMATO A FIRMA AUTOGRAFA

Procedere nel seguente modo:

  1. salvare il modulo in formato PDF/A (consigliato);
  2. compilare il modulo a computer;
  3. firmare digitalmente il modulo;
  1. acquisire il documento con uno scanner in formato PDF/A (consigliato);
  2. allegare il modulo sottoscritto con firma autografa e una copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità a un messaggio PEC da inviare all’indirizzo PEC: ;

oppure

  1. allegare il modulo sottoscritto con firma autografa e una copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità a un messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) da inviare all’indirizzo .

 

  Come da circolare del 05/02/2024 del Direttore provinciale scuole non saranno prese in considerazione (ESCLUSIONE AUTOMATICA):

  • domande prive della firma a mano o digitale (le uniche valide);
  • domande sottoscritte con firma etichetta, firma scansionata, firma fotografata, copiata e incollata;
  • domande prive della copia del documento di identità o di riconoscimento;
  • domande pervenute fuori termine;
  • domande redatte su moduli diversi da quelli resi disponibili dallo scrivente ufficio;
  • domande pervenute attraverso link temporaneo o a scadenza;
  • domande compilate utilizzando il modello di domanda errato (ad esempio il modello di domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali anziché il modello di domanda graduatorie d’istituto e viceversa).

 

News

tutte le news
Temi
tutti temi
News

tutte le news
Temi
tutti temi

06.10.23 (vedasi area download) Pubblicata la lista definitiva del permesso per studio (nell’area download)

 

 

 

In data 16/08/23 è stata pubblicata la circolare del Direttore provinciale scuole concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei permessi studio.

si raccomanda di leggere attentamente la circolare (nell’area download)

Puó presentare domanda di concessione dei permessi studio il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato dal 12/09/2023 fino ad almeno il 30/04/24, con trattamento economico di almeno 9/18 o 11/22.

Il termine entro cui presentare domanda è lunedì 12 settembre 2023

Il modulo di richiesta va compilato digitalmente dal/dalla docente richiedente, firmato digitalmente o a mano (in questo caso allegare copia carta d’identitá) e inviato in forma elettronica (file PDF- no foto), ad una delle seguenti caselle di posta istituzionale:

⇒ PEO (posta elettronica ordinaria):

⇒ PEC:

e per conoscenza all’indirizzo mail del/della Dirigente scolastico/a

  La rinuncia è sempre possibile, ed è sufficiente una comunicazione per mail al medesimo ufficio a cui si è inviata la domanda.

 

  A inizio ottobre sarà pubblicata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

Nell’area download si trovano: circolare, modulo di richiesta, modulo per eventuale reclamo, contratto permessi per studio

 

News

tutte le news
Temi
tutti temi

Cessazioni dal servizio dal 01.09.2024: Termine presentazione istanze

Fissato al 23 ottobre 2023 il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal 01.09.2024 da parte del personale del comparto scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato il termine finale al 23 ottobre 2023 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione dal servizio. Si tratta delle richieste di cessazione dal servizio con o senza diritto a pensione, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, ovvero ai sensi dell’art.1, comma 257, della legge 28.12.2015, n. 208 e di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Tutte le domande valgono, per gli effetti, dal 01.09.2024.

Lo stesso termine del 23.10.2023 vale anche per le eventuali revoche.

Potete trovare la circolare dell’intendenza e i moduli di domanda al presente link nell’area “cessazioni dal servizio”.

News

tutte le news
Temi
tutti temi

Nell’area download:

  Legge Provinciale n. 12 del 29 giugno 2023

 

La Legge Provinciale n. 12 del 29 giugno 2023 ha modificato le leggi provinciali n. 5/2008 e n. 11/2010 inserendo un nuovo comma che restringe la scala di valutazione utilizzabile

A decorrere dal 1° settembre 2023, tutti i voti dovranno rientrare nell’intervallo da 4 a 10, come indicato dalla modifica legislativa.

Dall’a.s. 2023/24 e in attesa di eventuali modifiche normative tutte le istituzioni scolastiche della provincia dovranno adottare la suddetta scala di valutazione, assegnando voti esclusivamente nell’intervallo da 4 a 10.

Modifiche:
– Dopo il comma 2 dell’art. 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n.5, è stato inserito il seguente: “2-bis. La valutazione delle alunne e degli alunni avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci”.

– Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale del 24 settembre 2010, n. 11, è stato inserito il seguente: “1-bis. La valutazione delle studentesse e degli studenti avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci”.

Con Circolare del Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana datata 07.09.23 è stato disposto quanto segue:

I Dirigenti scolastici:

• garantiscono che tutti i docenti siano adeguatamente informati di questa distinzione e delle relative implicazioni didattiche.

• organizzano, laddove necessario, momenti di formazione o chiarimento per il personale docente per garantire un’attuazione coerente e omogenea della nuova regolamentazione.

  Il Collegio dei Docenti:

•  è invitato a deliberare i nuovi criteri di valutazione in adeguamento alla nuova normativa sulla valutazione e comunicarli chiaramente alla comunità scolastica.

News

tutte le news
Temi
tutti temi
  Nell’area download:
• circolare avvio anno scolastico 2023/24
• determina con posti a ruolo dal 01.09.23
• calendario convocazioni nomine a ruolo e supplenze
• modello di delega
♦ immissioni in ruolo 2023/24
  L’elenco completo delle sedi disponibili sarà visibile on–line, sul sito Internet dell’Intendenza scolastica italiana, il 17 agosto 2023 dalle ore 17.00 alla pagina dedicata.

  SCELTA POSTI ONLINE per docenti delle scuole statali in lingua italiana: link

 

Tempo indeterminato – Scelta dei posti in presenza
  Tutti i docenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità e una penna di colore nero o blu. È possibile avvalersi di delega , utilizzando l’apposito modello.

  L’elenco completo delle sedi disponibili sarà visibile on–line, sul sito Internet dell’Intendenza scolastica italiana, il 17 agosto 2023 dalle ore 17.00 alla pagina dedicata.

Successivamente a tale data, l’elenco potrà essere integrato con le eventuali disponibilità sopravvenute. Tali eventuali ulteriori disponibilità potranno essere utilizzate nella scelta della sede provvisoria solo se perverranno prima dello svolgimento delle operazioni di individuazione dei docenti destinatari di contratto. In nessun caso tali disponibilità sopravvenute comporteranno un ricalcolo del numero dei posti fissato nella presente determinazione per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato.

Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato (ruolo) si svolgeranno a partire da lunedì 21 agosto 2023 in base al calendario di convocazione (nell’area download).
La scelta dei posti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2023/2024 per ciascun posto di insegnamento di scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi compreso il sostegno, si svolgerà in presenza, presso la sede dell’Intendenza scolastica italiana, a Bolzano in via del Ronco n. 2, piano terra sala “Antonio Fiaschi” (seguirà calendario delle convocazioni).

Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 della Deliberazione della Giunta Provinciale n.961/2021: “I/le docenti inseriti in graduatoria provinciale ai sensi del comma 3 lettera c) sono assunti a tempoindeterminato solo dopo i vincitori dei concorsi di cui al comma 3 lettera a), nel rispetto del comma 2/bis dell’art. 12 della legge provinciale n. 24/1996”.

Ciò significa che, nella sequenza delle operazioni di nomina a tempo indeterminato, i docenti abilitati ma non vincitori di un concorso per titoli ed esami bandito dall’Intendenza scolastica italiana possono accedere al ruolo solamente dopo che la graduatoria dei vincitori del medesimo concorso sia esaurita. Successivamente, in presenza di posti vacanti, si potrà procedere con l’assunzione a tempo indeterminato di docenti abilitati, secondo quanto previsto dalla disciplina generale.

  Tempo determinato – Scelta dei posti online

La scelta dei posti a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024 per ciascun posto di insegnamento di scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi compreso il sostegno, si svolgerà esclusivamente in modalità online, attraverso la piattaforma MyCivis (seguirà calendario delle convocazioni).

Il servizio riguarderà i contratti di lavoro a tempo determinato presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, e sarà fruibile unicamente dai docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto, nonché dai docenti residuati nelle graduatorie provinciali dopo l’assegnazione dei posti a tempo indeterminato, in quanto già presenti in prima fascia delle graduatorie di istituto. Una volta effettuato l’accesso attraverso SPID, carta dei servizi o CIE da parte del docente, il servizio consentirà di scegliere il posto per via telematica, sulla base delle disponibilità preventivamente pubblicate sul sito dell’amministrazione. Non sarà dunque più necessario presentarsi di persona.

Anche quest’anno, in sede di scelta dei posti con contratto a tempo determinato in base alle operazioni di competenza dell’Intendenza scolastica italiana, sará possibile cumulare più spezzoni orari fino al raggiungimento dell’orario settimanale di insegnamento, vale a dire 22 ore nella scuola primaria (20 ore per Tedesco L2, Inglese e religione) e 20 ore nelle scuole secondarie di I° e di II° grado, tenendo presente quanto già indicato all’art. 26 della Delibera della Giunta provinciale n. 316/2022.

Le deleghe da parte dei/delle Dirigenti scolastici/che relative alle supplenze temporanee sono regolate in base alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 316 del 10 maggio 2022 art. 10 comma 5. Individuazione da graduatorie provinciali o d’istituto per contratti a tempo determinato: rinunce (art.15 Deliberazione della Giunta Provinciale n.316/2022)

1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta la cancellazione dalla graduatoria.

2. Il docente che accetti una proposta di contratto di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita (la scelta del posto online costituisce una accettazione).

3. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo o l’abbandono del servizio stesso, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del dirigente scolastico o della dirigente scolastica. La sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta della persona interessata, rivolta al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica che ha conferito la supplenza, e sia da questo o questa accettato.

4. E’ comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.

  Utilizzo elenco di sostegno:

Ai sensi dell’art. 17, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 316/2022, per l’identificazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato, le singole scuole dovranno utilizzare gli appositi elenchi del sostegno che prendono in considerazione la migliore posizione che i docenti ricoprono negli elenchi delle graduatorie di istituto distinti per scuola primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado, fermo restando il loro inserimento a pieno titolo in una o più classi di concorso.

Corpo, movimento e sport:

L’insegnamento della disciplina “Corpo, movimento e sport” nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, sia a tempo normale che a tempo pieno, è impartito da docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.

In assenza della suddetta graduatoria, le istituzioni scolastiche, nella persona del/della Dirigente Scolastica/o, potranno stipulare contratti a tempo determinato con docenti iscritti nelle seguenti graduatorie d’istituto e con il seguente ordine:

a) A049 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I° grado”;

b) A048 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di II° grado”. Non è prevista la possibilità di costituire cattedre verticali, potranno però essere stipulati da parte dei docenti due contratti a tempo determinato distinti, uno per la scuola primaria e l’altro per la scuola secondaria di primo grado, fino ad un massimo di un posto equivalente a tempo pieno.

  a.s. 2023/24: servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio (ex art. 15/bis comma 4 della L.P. 12/2000)

Fino a quando non saranno definite dalla Giunta provinciale specifiche linee guida per quanto stabilito dall’art. 15/bis, comma 4 della L.P. 12/2000 si specifica quanto segue:

-il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato con il possesso di sola abilitazione per un grado d’istruzione diverso da quello su cui si presta servizio può avvenire solo in presenza di specifiche cattedre verticali;

L3 primaria: limitatamente all’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria, è previsto il riconoscimento ai fini della carriera dei servizi prestati con il possesso di sola abilitazione per l’insegnamento d’inglese per altro grado d’istruzione, fino all’anno scolastico 2022/2023 compreso.

 

News

tutte le news
Temi
tutti temi

SEZIONE  FAQs

  Ministero Istruzione: per le informazioni ministeriali su Covid-19 e scuola clicca qui

  Ministero Istruzione: link al tema “Rientro a scuola”

  SANIPRO: per informazioni sulla prestazione straordinaria Covid-19 clicca qui

  SABES: link FAQs COVID

 

  ASSENZE PER MALATTIA DOVUTA A COVID: trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID

  Dipartimento Funzione Pubblica (Parere 52740-P-01/07/2022): […] per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto. […] Di conseguenza, allo stato, il periodo trascorso in malattia dovuta a Covid-19 è equiparabile al ricovero ospedaliero.

  Ministero della Giustizia (Circolare 164521 05/07/22) riprende parere Funzione Pubblica01/07/22: […] il Dipartimento interessato [i.e. Funzione Pubblica] ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1,del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

 

 

02.01.2023   SABES: Gestione casi Covid (vedi circolare del Ministero della Salute n.51961 del 31.12.22)

  • Per i casi asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni:

⇒ l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi

⇒ non sarà più necessario effettuare un ulteriore test antigenico o PCR

  • Per le persone testate positivamente, ma sempre asintomatiche, l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o PCR effettuato presso una struttura sanitaria o una farmacia risulti negativo.
  • Per i casi che riguardano persone immunodepresse, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre a seguito di un test antigenico o PCR negativo.
  • Operatrici e gli operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o PCR risulterà negativo.
  • Le cittadine e i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, ma solo se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o PCR.
  • Al termine dell’isolamento è previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio dei sintomi o dal primo test positivo ed è raccomandato di evitare il contatto con persone ad alto rischio o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di esecuzione di test con esito negativo.
  • Autosorveglianza per i CONTATTI STRETTI: per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano i sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. Gli operatori sanitari dovranno eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

 

 

02.01.23 Quando e dove si deve indossare la mascherina?  Fonte: Ministero della Salute, Azienda sanitaria dell’Alto Adige

Fino al 30.04.2023 restano in vigore le seguenti disposizioni:

  • Vige l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, studi medici e ambulatori, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
  • Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

⇒ i bambini di età inferiore ai sei anni

⇒ le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

⇒ le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo

 

Nell’area download trovi i documenti indicati qui sotto:

  Dipartimento Funzione Pubblica (Parere 52740-P-01/07/2022)

  Ministero della Giustizia (Circolare 164521 05/07/22)

  Indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e in ambito scolastico

Informativa sulla gestione dei casi positivi ad infezione SARS-CoV-2 e dei relativi contatti scolastici

 

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DELL’A.S. 2022 –2023 

28.08.22 Vademecum ministeriale con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19: nell’area download

–  realizzati da: Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

–  riguardano: le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione (comprese le scuole paritarie)

24.08.22 Aggiornamento indicazioni: nell’area download

05.08.22  Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico: nell’area download

 

 

PREMESSE:

  stato di emergenza cessato alla data del 31 marzo 2022

  obbligo vaccinale del personale scolastico cessato alla data del 15 giugno 2022

tutte le disposizioni emergenziali in precedenza emanate esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022

La normativa prevede un “doppio “livello” che consente al sistema:

  1. adeguata preparazione
  2. attivazione rapida delle misure se necessario

1. definizione delle misure di prevenzione di base (misure standard) da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico, per garantire l’inizio dell’anno scolastico

– permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

– igiene delle mani

– utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (al fine di garantire la
didattica in presenza e in sicurezza)

– sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati

– ricambi d’aria frequenti (elaborazione Linee Guida Aerazione: area download)

 

2. individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale

– distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)

– precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

– aumento frequenza sanificazione periodica

– gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione

– mascherine chirurgiche, o FFP2 (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

– concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione

– somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione

– consumo delle merende al banco

 

 

 

 

 

 

18.11.22 Da questo anno scolastico il sito internet Scuola Italiana ospita una sezione dedicata all’istruzione parentale da cui scuole e famiglie possono attingere le principali informazioni: link

Nell’area download:

  • Legge Provinciale 11/21
  • Informazioni sull’istruzione parentale (pdf)
  • Modulo comunicazione istruzione parentale (pdf)

18.10.21 ISTRUZIONE PARENTALE

Legge provinciale 11/21, art.7: modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 – (area download)

“6-ter. Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a presentare anno per anno una comunicazione alla o al dirigente dell’istituzione scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione gli esercenti la responsabilità genitoriale devono,
tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà […]:

a) dimostrare che hanno effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, un esperto/una esperta dell’Unità consulenza psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza;

b) dichiarare quali persone impartiscono l’istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;

c) dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.”

  • La comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale […] per l’anno scolastico successivo è da presentare, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio.
  • L’istruzione parentale è da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate.
  • Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei incaricata può, nel corso dell’anno scolastico, osservare le lezioni, valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore.
  • Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l’esercizio del diritto all’istruzione del o della minore sia compromesso, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell’obbligo di istruzione e formazione.
  • I minori a cui viene impartita l’istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente, per il passaggio alla classe successiva e fino all’assolvimento dell’obbligo
    di istruzione e formazione, l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni o di candidate esterne presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale. L’esame è mirato a valutare la sufficiente preparazione e il grado di maturazione dei candidati.

 

News

tutte le news
Temi
tutti temi

 

ESITO VOTAZIONI:

  • SCUOLE TED/LAD: 32 scuole con RSU su 83 complessive (38%)
  • SCUOLE ITA: 14 scuole con RSU su 25 complessive (56%)

 

 

23.12.20 Contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle scuole (RSU)

Art.10 Composizione della RSU

  • la RSU nelle scuole si compone di tre docenti
  • la RSU può chiamare a prendere parte alle attività della stessa, con ruolo consultivo, anche:

⇒ 1 docente di seconda lingua, qualora nessun docente di tale disciplina risulti eletto

⇒ 1 docente per ogni ordine e grado di scuola negli istituti comprensivi, qualora un ordine o grado di scuola non sia rappresentato

Art.13 Durata e sostituzione nell’incarico

  • la RSU resta in carica per tre anni o comunque fino all’indizione di nuove elezioni
  • in caso di dimissioni dal servizio o di trasferimento della sede di servizio la rappresentante o il rappresentante decade dalla sua carica (viene sostituito/a dal primo o dalla prima dei non eletti
  • in caso si renda necessaria la sostituzione di membri della RSU, questa decade qualora non risulti composta da almeno due componenti

 

  Le singole organizzazioni sindacali rappresentative hanno il diritto di nominare presso ciascuna istituzione scolastica i propri rappresentanti e le proprie rappresentanti (“terminali associativi”), ai quali e alle quali competono le seguenti prerogative e tutele:

  • indizione di assemblee (anche congiuntamente con una o più delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto), con specifico ordine del giorno
  • utilizzo di un locale idoneo per le proprie riunioni
  • diritto di affissione all’albo e messa a disposizione ai docenti delle comunicazioni nella forma digitale
  • uso dei permessi retribuiti

 

Art.5 Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica

1. Le relazioni sindacali si svolgono tra il/la dirigente scolastico/a e la Rappresentanza Sindacale Unitaria della scuola (RSU) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale per il personale docente.

Il/la dirigente scolastico/a e la RSU possono invitare altre persone di loro fiducia a partecipare a titolo consultivo alle riunioni.

 

  CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

 

  contrattazione:

Prima di avviare la trattativa sulle seguenti materie il/la dirigente scolastico/a informa le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Provinciale, affinché possano avvalersi del diritto di partecipare con propri rappresentanti alla contrattazione di istituto:

a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali di cui agli articoli 6 e 12 (vedi sopra)

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

c) criteri per l’attribuzione di premi di produttività (vedi anche art. 27 del CCP-TU in questo sito, area Contratti), legge 14/16 art.7 comma 3 e nell’area download il Contratto decentrato sul Premio di Produttività)

  La legge provinciale 14/16 art.7 comma 3 dispone quanto segue: Le disposizioni del contratto collettivo provinciale relative al premio di produttività del personale docente devono tenere conto del fatto, che per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche a un numero limitato di docenti. Tale disposizione di legge non è ancora stata recepita con un contratto successivo a quello del 16.06.09, che resta quindi in vigore: esso prevede un importo massimo (art.3 comma 1a) L’importo massimo del premio di produttività per docente è definito con euro 1.400. ma non prevede espressamente che non possa essere definita una base.

d) ulteriori criteri per la salvaguardia del diritto alla disconnessione

 

  confronto:

a) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi

b) criteri relativi all’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente

c) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento

d) priorità e modalità per l’utilizzo del contingente per i compensi e per le ore straordinarie

 

  informazione:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola

b) dati sull’utilizzo dei contingenti per compensi e per il pagamento di ore straordinarie (ambito di utilizzo, nominativi e i relativi compensi)

c) dati sull’assegnazione dei premi di produttività (modalità di calcolo, nominativi dei docenti con i relativi compensi)

 

 

  RSU – RISULTATI ELEZIONI: tabella definitiva

È disponibile nell’area download il file con i risultati definitivi delle elezioni RSU 2021-22. Nelle scuole che non hanno raggiunto il quorum non si costituiranno RSU.

 

 

  ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL VOTO ONLINE:
  • riceverai dalla tua segreteria nella posta LASIS un codice personale per votare
  • ACCEDI ALLA PIATTAFORMA DI VOTO usando il seguente link: www.egv-rsu2022.com
  • inserisci il codice personale
  • vota, esprimendo la preferenza per un/a candidato/a

RICORDA che:

  • puoi usare il codice una volta sola
  • puoi esprimere una sola preferenza per la/il candidata/o che preferisci (in un istituto comprensivo, non importa che sia del tuo stesso grado/ordine di scuola)
  • puoi votare da pc, cellulare, tablet
  • si  vota dalle 00:00 del 7 aprile alle 23:59 del 9 aprile
  • la procedura di voto garantisce la segretezza e l’unicità del voto stesso

 

  Diritto di voto (cd. elettorato attivo): casi particolari

  • i docenti a tempo determinato (cd. supplenti), in servizio fino ad almeno il 30.04.22: votano

N.B. Proroghe contratti: i docenti attualmente in servizio con contratto che scade prima del 30.04.22, che entro il 09.04.22 (ultimo giorno utile per le votazioni online) si vedono prorogare il contratto fino ad almeno il 30.04.22, acquisiscono il diritto di voto in forza della proroga. Ogni scuola riceverà dei codici “di scorta” per consegnarli a questi eventuali nuovi elettori; ai nuovi elettori la segreteria fornirà:

1) il link per l’accesso alla piattaforma di voto

2) il codice attraverso cui autenticarsi in piattaforma come “avente diritto di voto” e necessario per votare (il codice non consente all’azienda che gestisce tecnicamente le votazioni di risalire all’identità dell’elettore; la procedura di voto garantisce l’unicità e la segretezza del voto stesso).

Nel caso in cui il numero dei votanti aumenti in forza di una proroga del contratto, sarà cura della segreteria comunicare tempestivamente alla commissione elettorale le unità che si aggiungono al numero di elettori precedentemente comunicato. Questo passaggio è importante: consentirà di aggiornare il numero complessivo dei votanti, su cui si basa il quorum da cui dipende la validità delle elezioni.

  • i docenti inidonei temporaneamente: votano
  • i docenti inidonei permanentemente, che mantengono lo status giuridico-economico del docente e non rientrano nel profilo del personale non docente dell’Amministrazione provinciale: – in servizio a scuola: votano – in servizio presso altra amministrazione: non votano 
  • i docenti titolari nella scuola assenti a qualsiasi titolo (casistica a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione per mancanza Green Pass rafforzato, aspettativa, esonero presso il sindacato, distacco, comando, mandato politico, tutti gli istituti in tutela di maternità/paternità): votano 
  • i docenti in assegnazione provvisoria, utilizzazione, DOPS/DOP: votano nella scuola in cui prestano servizio

    

News

tutte le news
Temi
tutti temi

Per consultare l’elenco completo delle prestazioni, verificare le condizioni di applicazione e scaricare la modulistica consultate il sito SANIPRO

Dal 1.8.2018 è possibile fare domanda di rimborso per spese sostenute (si veda l’elenco delle prestazioni sul sito citato in fondo) a partire dal primo gennaio di quest’anno. I documenti richiesti potranno essere presentati o in formato cartaceo o in formato digitale.

I rimborsi variano in funzione del tipo di prestazione. Sono previsti massimali e condizioni specifiche in base alla prestazione.

Le prestazioni incluse appartengono ai seguenti settori specialistici:

A. Area ambulatoriale settore pubblico,

prestazioni erogate da strutture del servizio sanitario nazionale/provinciale o convenzionate con lo stesso.

B. Area ambulatoriale settore privato, per prestazioni nei seguenti settori:

  • B.1 oculistica, ginecologia e urologia;
  • B.2 trattamenti fisioterapici, riabilitativi e prestazioni correlate;
  • B.3 odontoiatria.

C. Dispositivi e apparecchi acustici.

News

tutte le news
Temi
tutti temi

  RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE-RUOLO

  1. copia della “diffida” inviata all’amministrazione;
  2. copia dell’attestazione di invio della raccomandata, contenente la “diffida”;
  3.  copia integrale del decreto di ricostruzione di carriera;
  4. certificato di servizio (ove non disponibile, i contratti annuali di lavoro e il decreto di assunzione in ruolo);
  5. copia di 1 busta paga per ogni anno di servizio fino alla cenferma in ruolo (compreso cioè l’anno di prova);
  6. copia di 1 busta paga per ogni mese dal 01.09.2019 ad oggi (versione digitale).
Una volta predisposta la pratica l’interessato/a verrà contattato/a dall’avvocato che presenterà i ricorsi.

 

 

   BILINGUISMO :

Terzo successo in data 10.03.2022 per i ricorsi, coordinati dalla SGBCISL Scuola e presentati dagli avvocati Cinzia Marchioro ed Andrea Esposito, volti a far riconoscere ai docenti che abbiano un patentino di livello inferiore rispetto alla funzione ricoperta la corresponsione della relativa indennità di bilinguismo. La sentenza, infatti, emessa dal giudice del lavoro di Bolzano nell’ottobre del 2018 a favore di 8 nostri assistiti, è stata recentemente confermata con sentenza n.339/2022).

In sostanza la Corte d’Appello ha nuovamente riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di bilinguismo relativa al patentino da essi posseduto, indipendentemente dal grado di scuola in cui sono in servizio. Ciò in base alla motivazione che la norma che prevede tale ipotesi (tutela del bilinguismo) è di rango superiore; neanche previsioni successive di carattere normativo o contrattuale possono scalfire questo assunto. I giudici hanno anche chiarito che non risulta rilevante a questo proposito quando i ricorrenti hanno ottenuto il patentino di bilinguismo.

Siamo molto soddisfatti di questo risultato! Le reiterate sentenze non costituiscono però un automatismo rispetto ad altri casi analoghi: gli iscritti che si trovassero quindi nella condizione descritta (patentino di livello inferiore a quello previsto) dovranno necessariamente presentare ricorso tramite i nostri avvocati, per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità. Chiunque si trovi nella situazione descritta (patentino inferiore rispetto alla qualifica; ad esempio docenti di scuola secondaria con patentino D, C o B) può presentare ricorso.

Per poter inoltrare il ricorso è richiesta la seguente documentazione:

  • Copia dell’attestato di bilinguismo
  • Copia della richiesta di attribuzione dell’indennità di bilinguismo
  • Copia del rigetto da parte dell’amministrazione
  • Certificato di servizio
  • Copia di un documento di identità valido
  • Copia del codice fiscale
  • Recapito telefonico e indirizzo e-mail

 

Una volta reperito quanto sopra, sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo per fissare un appuntamento, indicando un recapito telefonico. Lo studio legale contatterà gli interessati e fisserà un appuntamento per presentare la documentazione richiesta nonché  firmare la procura alle liti e la privacy.

Avv. Cinzia Marchioro

Viale Druso 58, Bolzano

Tel: 0471 050752

Lunedì – Giovedì 10:00-12:00 e 15:00-18:00

 

 

  RICORSO TFR:

La SGBCISL Schulescuola sta avviando una serie di ricorsi dinnanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta del 2,5% dello stipendio a fini TFR, applicata a tutt’oggi dall’amministrazione provinciale (sul cedolino stipendio figura con la descrizione “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”.

Si tratta di una trattenuta stipendiale, introdotta con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1999, a carico di tutti i docenti la cui buonuscita viene calcolata con il nuovo sistema denominato TFR, trattamento di fine rapporto. Questa trattenuta è volta a mantenere l’invarianza dello stipendio netto di questi docenti rispetto a quello dei docenti la cui buonuscita continua ad essere calcolata con il “vecchio” sistema denominato TFS, trattamento di fine servizio.
Questa procedura cozza contro le disposizioni normative vigenti, in quanto l’articolo 2120 del Codice Civile prescrive in maniera chiara che il TFR debba essere unicamente ed interamente a carico del datore di lavoro. Così avviene ad esempio senza eccezioni nel settore privato. Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.223/2012) ha ribadito la irregolarità della trattenuta nel settore pubblico.

Chi può partecipare ai ricorsi?

Tutti i docenti in regime di TFR (si veda il proprio cedolino stipendi).

Procederemo in due fasi (e con due obiettivi diversi):

Fase 1: ricorsi per docenti attualmente in servizio con contratti a tempo determinato

Lo scopo di questo ricorso è la cancellazione della trattenuta “Diminuzione stipendio lordo DPCM 12/1999”. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui.

Fase 2: ricorsi per docenti con contratto a tempo indeterminato

Lo scopo di questo ricorso è l’accantonamento delle quote trattenute e la loro liquidazione assieme al futuro TFR. Il modello di diffida e le spiegazioni relative all’inoltro della documentazione sono scaricabili qui

News

tutte le news
Temi
tutti temi

FAQs SITO MIUR IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

 

  04.02.22 Ordinanza n.6 del Presidente della Giunta Provinciale

  SCUOLA PRIMARIA (Ordinanza,punti 4 e 5):

fino a casi di positività accertati tra le alunne e gli alunni presenti in classe:

l’attività didattica prosegue in presenza per tutte le alunne e tutti gli alunni

con:

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte del personale docente e delle alunne e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età

fino al:

10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

  (Punto 5  ordinanza) È fatto obbligo, in ogni caso, per coloro che rimangono in presenza, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

 

Con    o    casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

♠  l’attività didattica prosegue in presenza per coloro che:

– diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure

– diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure

– hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure

– hanno effettuato la dose di richiamo, nonché per coloro che:

partecipino allo screening volontario.

♠  l’attività didattica prosegue a distanza per la durata di 5 giorni, se l’accertamento del 5°caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

  Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni.

 

  SCUOLA SECONDARIA (I e II grado) e FORMAZIONE PROFESSIONALE (Ordinanza, punti 6 e 7)

Con    caso di positività accertato tra le alunne e gli alunni presenti in classe:

♠   l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte delle alunne degli alunni e del personale docente

 

Con    o    casi di positività accertati tra le alunne gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in presenza per coloro che:

– diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure

– diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure

– hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure

– hanno effettuato la dose di richiamo, nonché per coloro che:

partecipino allo screening volontario.

♠  l’attività didattica prosegue a distanza per la durata di 5 giorni, se l’accertamento del 2°caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO:  da Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron, Circolare n.60136 Ministero della Salute; DL 5/22 del 04.02.22; circolare Ministero della Salute n.9498 del 04.02.22

CONTATTO A BASSO RISCHIO:

– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
– tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio

QUARANTENA: restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi

ISOLAMENTO: nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione

AUTO-SORVEGLIANZA (30.12.21 Circ. 60136 Ministero della Salute): il regime precauzionale che prevede per i soggetti asintomatici, contatti stretti di un positivo (c.d. alto rischio) l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso

(DL 33/20 e successive modificazioni ed integrazioni):

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prime due dosi)

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto nei 120 giorni successivi dalla avvenuta guarigione

– contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 avvenuto dopo la somministrazione della dose booster

– (DL 5/22, art.2) contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, avvenuto dopo la guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi)

   MASCHERINE: tipologie

  •  mascherina chirurgica (ossia quella a uso medico, certificata in base alla capacità di filtraggio, sviluppata per essere utilizzata in ambiente sanitario e che impedisce la trasmissione del virus)
  • mascherine di comunità (ossia quelle che hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né un dispositivo medico, né dispositivo di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus), quali mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso

 

 

05.01.22 PROGETTO “TEST RAPIDI NASALI”

Confermato con Ordinanza n.01 del 05.01.22, punto 24 lo screening volontario

Lo screening volontario di cui alle ordinanze presidenziali n. 30 del 3.09.2021 e n. 31 dell’1.10.2021, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prosegue fino al 31 marzo 2022.

QUARANTENA / ISOLAMENTO: RITENUTE / VISITE / SERVIZIO

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, art.87

  ritenute: “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è  equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”  Questo significa che non vengono applicate le ritenute previste per i primi 10 giorni del periodo di “malattia”.

  visite: da parte dell’amministrazione non è dovuto nessun controllo fiscale, in quanto non esistono uno stato di malattia e una prognosi da controllare né è necessaria la verifica del rispetto delle fasce di reperibilità dato che il lavoratore è obbligato a permanere per tutto il periodo al proprio domicilio, al fine di evitare, in caso di inosservanza dell’obbligo, pesanti conseguenze di natura penale.

servizio:  la quarantena e la permanenza domiciliare fiduciaria, se coperte da certificato medico, si configurano come “malattia” quindi non sussiste obbligo di erogare prestazioni lavorative.

 

Casi di astensione dal lavoro nel contesto di emergenza sanitaria da Covid-19 con indicazione dell’istituto contrattuale o normativo di riferimento:

  

 

News

tutte le news
Temi
tutti temi

  Normativa di riferimento:

– DL 21 ottobre 2021, n. 146, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021

– 08.01.22 INPS, circolare n.74 Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi

 

  Il termine per fruire dei benefici previsti dal DL 146/21, art.9 è il 31 marzo 2022

 

  Circolare dell’Intendenza e modulo per presentare domanda nell’area download

 

  Art.9 comma 1: Congedo dal lavoro per figlio convivente minore di 14 anni

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

   Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria

  Art.9 comma 1: congedo dal lavoro per figlio con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art.3, c.3, legge 104/92

Il lavoratore dipendente genitore di figlio con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’art.3, c.3, legge 104/92, a prescindere dall’eta’ del figlio, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio
  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza
  • chiusura disposta per i centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio

   Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria

 

  Art.9 comma 2: per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, e’ riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Detti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Art.9, comma 4:  nel caso in cui il figlio sia di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto all’astensione dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

  Art.9, comma 3: gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di:

  • sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attivita’ dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura
  • durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio
  • durata della quarantena del figlio

possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

  Art.9, comma 5: per i giorni in cui un genitore:

  • fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 (vedi sopra), oppure
  • non svolge alcuna attivita’ lavorativa, oppure
  • è sospeso dal lavoro

l’altro genitore non puo’ fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

News

tutte le news
Temi
tutti temi