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In data 19 novembre 2025 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di docenti di Tedesco L2 alla scuola secondaria di primo e di secondo grado (Decreto n. 19852 del 10.11.2025 nell’area download).

I posti a concorso sono 20:

  • A084– Tedesco L2 alla scuola secondaria di primo grado – 15 posti
  • A083– Tedesco L2 alla scuola secondaria di secondo grado – 5 posti

Il termine per la presentazione della domanda è il 19 dicembre 2025 entro le ore 24:00.

Concorso Tedesco L2 per la scuola secondaria di I e II grado | News del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana

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Per l’anno scolastico 2024/2025 le domande di:

  trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o da tempo parziale a tempo pieno (CCP-TU, art.14)

  lavoro a tempo parziale articolato su un biennio scolastico (CCP-TU, art.14 comma 10)

  anno sabbatico: articolazione pluriennale dell’orario di servizio (CCP-TU art.16) ; si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere l’articolazione
pluriennale dell’orario di lavoro; i termini e le modalità di presentazione della domanda sono gli stessi previsti per la presentazione della domanda di lavoro a tempo parziale

  riduzione dell’orario di insegnamento (CCP-TU, art.15)

vanno presentate entro il 07 giugno 2024 al Dirigente scolastico della sede di titolarità riferita all’01.09.2024 oppure, per i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.) al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio.



La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.

DOCENTI NEO-IMMESSI in RUOLO con SPEZZONE ORARIO o PART TIME:

  • SPEZZONE: i docenti che in sede di nomina in ruolo hanno scelto uno spezzone orario devono presentare domanda se intendono proseguire con un rapporto di lavoro a tempo parziale, in alternativa a partire dal 01.09.24 il loro rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo pieno.
  • PART-TIME: i docenti immessi in ruolo  su un posto intero e che hanno invece richiesto part-time a scuola proseguono con il part-time salvo revoca (i contratti sono formulati con “tacitamente rinnovato”).

  Rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole (art. 31, allegato 4, del CCP-TU)
Le domande per questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale vanno presentate al Dirigente scolastico della rispettiva sede di titolarità riferita al 01.09.2024. Per quanto riguarda i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.), al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio entro il 1 agosto 2024.

La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico, pertanto a decorrere dall’anno scolastico successivo, concluso il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro di cui godeva in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), salvo la presentazione di una nuova richiesta.

 

  Part-time su biennio scolastico
Per quanto riguarda il part-time su biennio scolastico si ricorda che tale forma di part-time può essere richiesta dal personale con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni e che con questo tipo di part-time il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio con lo svolgimento della prestazione di lavoro prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Non è prevista la revoca di tale forma di part-time una volta concessa.
Si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere il part-time su biennio.

 

Anno sabbatico

I termini e le modalità di presentazione della domanda sono gli stessi previsti per la presentazione della domanda di lavoro a tempo parziale sopra indicate (presentazione entro 7 giugno 2024). Si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere l’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro.

FRUIZIONE DEL PERIODO DI RIPOSO NELL’ANNO SCOLASTICO CHE PRECEDE IL PENSIONAMENTO (SIA NEL CASO DELL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO CHE NEL CASO DEL PART-TIME SU BIENNIO):
Si segnala che nel caso di fruizione del periodo di riposo nell’anno scolastico che precede il pensionamento, l’INPS ha sollevato delle criticità in merito, in quanto non essendoci prestazione lavorativa nell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 agosto il docente è in anno di riposo e dal 1° settembre è in pensione) non sarebbe possibile riconoscere tale periodo ai fini pensionistici.

 

  Riduzione dell’orario di insegnamento

Sarà cura dell’Ufficio Organici verificare insieme all’Ufficio Pensioni personale insegnante il possesso o meno dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia dei docenti che hanno avanzato richiesta di riduzione di orario. A seguito di esito positivo i dirigenti potranno concedere la riduzione di orario.

 

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Le informazioni contenute in questa pagina sono tratte dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e sono aggiornate alla data del 08 settembre 2022. Le tematiche di seguito indicate sono quelle di interesse comune e quindi trasversali a tutte le discipline. Il DVR contiene ovviamente anche indicazioni specifiche relative a: attività svolte in piscina, lezioni di musica, movimento e sport, officine e laboratori, trasporto scolastico da parte della scuola e attività di pulizia da parte del personale ausiliario.

Nell’area download è visionabile il DVR base che ogni scuola adatta poi alle proprie esigenze.

 

  Aree tematiche nel DVR: da consultare direttamente nel DVR (area download)

I numeri di pagina indicati di seguito sono, nel file presente nell’area download, quelli indicati al sommo della pagina

  • Permanenza nelle aule e attività didattica, pgg. 12-13
  • Locali e composizioni delle classi, pgg. 15-16
  • Ricreazione, pgg.20-21
  • Assemblee, riunioni, incontri interni, aula magna: pgg. 22-23
  • Attività nelle biblioteche: pgg. 48-49
  • Lezioni di musica: pgg. 25-26
  • Integrazione: pgg. 27-28
  • Mensa: pgg. 29-32
  • Scienze Motorie: pgg. 33-36
  • Lezioni di nuoto: pgg. 37-39
  • Giornata delle porte aperte: pgg. 51-52

Allegati: Istruzioni con immagini – uso mascherine e guanti

 

 

 

 

  Nota: Deve essere indossata dagli studenti la mascherina chirurgica se la distanza interpersonale di 1m non viene rispettata; altrimenti, può essere utilizzata anche una mascherina in tessuto lavabile e riutilizzabile, che se indossata correttamente, assicura la copertura di naso e bocca (cosiddette “mascherine di comunità”)

pg.5  La mascherina FFP2 senza valvola deve essere indossata:

  • su indicazione del medico competente (presentazione di certificato medico)
  • nello svolgimento di determinate attività, per le quali nel documento di valutazione del rischio è prescritto di indossare la mascherina FFP2 (i.e. assemblee, riunioni, eventi, conferenze, attività con studenti la cui disabilità non è compatibile con l’impiego di un DPI, giornata delle porte aperte, sorveglianza nello svolgimento dei test in autosomministrazione come da indicazioni ASL 25.11.21, pg.3)
  • quando in classe, vi sono studenti esentati dal requisito di indossare la mascherina (tramite certificato da un medico della sanità pubblica)
  • ai sensi delle indicazioni normative oppure procedura da parte del Dipartimento di Prevenzione in caso di presenza di almeno un caso positivo in classe

pg. 12 Permanenza nelle aule – attività didattica: il datore di lavoro mette a disposizione i DPI (mascherina chirurgica o FFP2) agli insegnanti.

pg. 22 Riunioni / assemblee / aula magna:

  • il datore di lavoro dà istruzioni che i partecipanti alle assemblee, alle riunioni, agli eventi e alle conferenze, indossino la mascherina FFP2
  • il datore di lavoro mette a disposizione DPI (mascherine FFP2)
  • coloro che partecipano alle assemblee, alle riunioni, agli spettacoli e agli eventi devono indossare la mascherina FFP2

pg.33 Movimento e Sport: preferibilmente fare attività all’aperto (dove e quanto più a lungo possibile)

  • per le persone che svolgono attività fisiche/motorie e sportive all’aperto, si applica l’esenzione dall’obbligo della mascherina, tenendo conto della distanza interpersonale
  • per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive in spazi chiusi, si applica l’esenzione dall’obbligo della maschera, tenendo conto della distanza interpersonale di 2 metri e di una ventilazione sufficiente

pg.51: Giornata delle porte aperte

  • il datore di lavoro mette a disposizione del personale la mascherina FFP2
  • il personale e tutti i partecipanti devono indossare la mascherina FFP2

 

 

pg.6 Uso dell’ascensore

L’ascensore può essere usato solo singolarmente, tranne che per le persone che necessitano assistenza, nel qual caso le persone presenti nell’ascensore devono indossare una protezione per la bocca e il naso.

 

  Soggetti esterni (tra cui i genitori):

 Dal 01.02.2022 i soggetti esterni possono entrare nell’edificio solo se in possesso della “certificazione verde”, su appuntamento e solo necessario; devono inoltre registrarsi (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, data e ora esatta di entrata e uscita). I dati non devono essere conservati per più di 14 giorni.

A scuola è d’obbligo per tutti:

  • Mantenere una distanza minima di almeno 1 m tra le persone, altrimenti indossare una protezione delle vie respiratorie. Ai docenti le protezioni delle vie respiratorie vengono fornite dalla scuola stessa.
  • Indossare protezioni per le vie respiratorie, tranne per le persone con malattie o patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Negli spazi all’aperto evitare assembramenti
  • Chi condivide lo stesso posto di lavoro con altre persone devono disinfettare il posto di lavoro (ad esempio la scrivania, tastiera, mouse, telefono) prima di iniziare a lavorare

 

Istruzione e formazione Covid-19

Per garantire la formazione, tutti i dipendenti devono frequentare un corso sui rischi associati alle emergenze epidemiologiche e all’uso dei DPI. Il corso è messo a disposizione dall’Ufficio per lo Sviluppo del Personale sulla piattaforma di apprendimento Copernicus.

 

Referente scolastico per Covid-19

Ogni direzione scolastica deve nominare un referente Covid-19 e un vice; viene raccomandato in ogni plesso.

  Compiti del Referente scolastico per Covid-19: collaborazione con il Dipartimento di prevenzione (DdP)

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

  • fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  • fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  • fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
  • indicare eventuali studenti/operatori scolastici con fragilità;
  • fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o studenti assenti.

 

A scuola:

  è d’obbligo per tutti:

  • Mantenere una distanza minima di 1 m tra le persone, altrimenti indossare una protezione delle vie respiratorie. Ai docenti le protezioni delle vie respiratorie vengono fornite dalla scuola stessa.
  • Indossare la protezione per le vie respiratorie quando ci si muove nell’edificio (ad es. nel corridoio, nelle scale o nell’area d’ingresso)
  • Chi condivide lo stesso posto di lavoro con altre persone deve disinfettare il posto di lavoro (ad esempio la scrivania, tastiera, mouse, telefono) prima di iniziare a lavorare

  è preferibile:

Usare i propri strumenti di scrittura, gli strumenti di lavoro e altri utensili.

 

    Come devono svolgersi assemblee/riunioni/eventi e incontri?

♠  Riunioni e incontri didattici:

  • se si tratta di sedute con persone esterne alla struttura che le convoca, queste devono tenersi in forma digitale, tramite piattaforma digitale;
  • se si tratta di sedute interne ad una struttura o ufficio queste possono, se ritenuto necessario, anche tenersi in presenza, pur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
  • qualora gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado partecipino in orario scolastico a spettacoli in teatri o cinema, è ammessa contemporaneamente la presenza di una sola classe all’attività

vedi anche:

Ordinanza  n.01 del 05.01.22,  “Istruzione e Formazione”, punto 26 “Riunioni collegiali”

Le riunioni e gli incontri presso le scuole o le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti;

 

♠  Tirocini/orientamento:

Le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio possono essere svolti nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

 

     Alle macchine per il caffè o alle stampanti possono essere presenti al massimo due persone alla volta

 

Viaggi d‘istruzione:

I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio, così come le visite guidate e didattiche, i campi scuola e altre escursioni, sono vietati.

 

  Lavoratrici in gravidanza:

A condizione che la distanza interpersonale minima di 1 metro possa essere mantenuta in modo permanente e che le lavoratrici in gravidanza indossino la protezione delle vie respiratorie prevista, non vi è alcun rischio aggiuntivo di contagio da Covid-19.

Se queste misure non possono essere rispettate, allora il datore di lavoro deve concordare con la collaboratrice in stato di gravidanza quanto segue:

  • assegnazione ad un’altra attività,
  • designare all’attività di apprendimento a distanza o smart working,
  • collocare la dipendente in congedo anticipato di maternità

 

  Pulizia: 

La pulizia e la disinfezione di superfici, attrezzature di lavoro, punti di contatto (pulsanti degli ascensori, interruttori della luce, maniglie di porte o finestre, rubinetti, sciacquone del WC, ecc.) possono essere effettuate dal personale addetto alle pulizie nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene previste.

  La pulizia è compito del personale addetto alle pulizie. Si può decidere caso per caso che il personale docente o gli studenti svolgano anche piccoli lavori di pulizia.

 

Sanificazione straordinaria della scuola

– Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola:

– secondo le prescrizioni del dipartimento di Sanità oppure

– se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva (test molecolare ovvero test antigenico nasale) ha visitato o utilizzato la struttura

  • chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
  • aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente
  • sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, ecc. ai sensi delle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e il documento ISS Covid-19 n. 12 del 20.05.2021.
  • continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria

 

  Prova di evacuazione:

Durante la vigenza del periodo di emergenza (Covid-19), al fine di evitare assembramenti indebiti l’esecuzione della prova di evacuazione prevista per legge può essere sospesa (Parere dell’Ufficio Prevenzione Incendi del 30.08.2020).

Per preparare il personale e i bambini ad una eventuale evacuazione di emergenza dello stabile, è necessario analizzare con i singoli gruppi il comportamento corretto da tenere in caso di emergenza, le vie di fuga e verificare il punto di raccolta.

Nel caso in cui si renda necessaria un’evacuazione a causa di un’emergenza, tutti i presenti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e recarsi al punto di raccolta indicato.

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  • Richiesta anno sabbatico (fruizione di un anno di riposo all’interno di un periodo quinquennale per docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 10 anni di servizio effettivo (anni utili quelli con almeno 180 giorni di servizio)
  • Riduzione dell’orario di insegnamento nei tre anni prima della pensione (l’orario di insegnamento viene ridotto al 75%: nella scuola secondaria non meno di 14 ore settimanali e scuola primaria non meno di 17 ore settimanali; per il restante 25% dell’orario il docente svolge attività didattiche diverse dall’insegnamento curricolare o altre attività aggiuntive e necessarie. Il personale presta per ogni ora d’insegnamento, 1,9 ore di servizio)
Le domande di articolazione pluriennale dell’orario di lavoro (cd. “anno sabbatico”) e le domande di riduzione dell’orario (prima del pensionamento) devono essere presentate al dirigente:
entro il giorno 27 maggio 2022.
Lo stesso termine vale anche per coloro che chiedono di rinviare la fruizione del periodo di riposo, inizialmente richiesto per l’anno scolastico 2022/23, ad un anno scolastico successivo.
  Anno sabbatico:
Il citato art. 16 prevede che il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possa chiedere, nell’arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:
a) dal quarto anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni;
b) dal terzo anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;
c) dal primo anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.
  • Durante il periodo quinquennale al docente compete un trattamento economico ridotto all’80%.
  • La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di un’adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa (procura speciale irrevocabile). In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto dello stesso nell’ambito del successivo quinquennio.

In particolare, si rammenta che:

– L’articolazione dell’orario di lavoro può essere concessa solo al personale docente con rapporto di lavoro a tempo pieno.

– Durante il quinquennio non è possibile richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale. L’articolo 9 del CCP del 13.07.2004 (Interpretazione autentica dell’art.16 del T.U. dei CCP del 23.04.2003) stabilisce infatti che l’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro di cui all’art.16 del T.U. dei CCP del 23.04.2003 è da intendersi come orario di lavoro a tempo parziale nella misura dell’80% a tutti gli effetti con riferimento all’intero periodo quinquennale;

– Nel caso di fruizione di istituti contrattuali che prevedano una retribuzione piena non si procede all’interruzione del quinquennio e non è richiesto alcun provvedimento tranne che in caso di fruizione di congedo per maternità. La fruizione, invece, di istituti contrattuali con riduzione stipendiale che richiedano l’emissione di specifico provvedimento, interrompe il quinquennio.

  FRUIZIONE DEL PERIODO DI RIPOSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO: alcuni docenti fruiscono del periodo di riposo nell’anno scolastico che precede il pensionamentoL’INPS ha sollevato delle criticità in merito: non essendoci prestazione lavorativa nell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 agosto il docente è in anno di riposo e dal 1 settembre è in pensione) non è possibile riconoscere tale periodo ai fini pensionistici. È stata individuata, in via transitoria e di comune accordo con l’Ufficio Stipendi e INPS, una soluzione per coloro che avevano già programmato di fruire del periodo di riposo nell’anno scolastico 2022/23 e che andranno in pensione con il 01.09.2023. I docenti che si trovano in questa situazione dovranno mettersi in contatto al più presto con l’Ufficio Amministrazione scolastica: .
TRASFERIMENTO FUORI PROVINCIA: nei confronti dei docenti che si trasferiscono fuori provincia subito dopo aver fruito del periodo di riposo nel primo anno del quinquennio l’Ufficio stipendi procederà al recupero delle somme anticipate. In tal caso il periodo di riposo verrà considerato un’assenza senza assegni non valida ai fini pensionistici.
  Riduzione dell’orario d’insegnamento per gli insegnanti prossimi alla pensione:La riduzione dell’orario di insegnamento può essere concessa solamente nel caso in cui venga presentata contemporaneamente la richiesta non revocabile di cessazione dal servizio (cd. “domanda di pensione”). L’insegnante deve quindi allegare alla richiesta una certificazione dell’ufficio pensioni che attesti il raggiungimento dei requisiti di collocamento a riposo entro un triennio e presentare domanda irrevocabile di collocamento a riposo.

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  SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA:
Gli insegnanti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali o di Istituto che intendono ottenere l’inclusione a pieno titolo nelle graduatorie compilate per l’anno scolastico 2021/22 sono tenuti a produrre la documentazione mancante entro il 6 agosto 2021. Il termine fissato è tassativo.
Per lo scioglimento di riserva si raccomanda l’utilizzo dei moduli di domanda specifici per ogni graduatoria disponibili nell’area “modulistica” del sito dell’Intendenza ai seguenti links:
♣  graduatorie di istituto: link

♣ graduatorie provinciali: link

I moduli vanno compilati:

• con i propri dati anagrafici

• indicando l’opzione scioglimento della riserva

• la/ le classi di concorso per la/ le quali si chiede lo scioglimento

• i campi relativi ai titoli oggetto di scioglimento della riserva

I moduli vanno firmati nell’ultima pagina e inviati all’indirizzo e-mail istituzionale: con copia della carta d’identità allegata o all’indirizzo PEC

 

Con i Decreti del Direttore provinciale scuole in lingua italiana n.9346/21 e n.9344/21, sono state pubblicate in data odierna giovedí 20 maggio le graduatorie provvisorie relative all’anno scolastico 2021/22 (files consultabili nell’area download).

Ricorso: avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso da parte degli interessati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse. I moduli per il reclamo – PDF compilabili- sono scaricabili nell’area download.

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FAQs SITO MIUR IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

 

      REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Basi normative (documenti nell’area download):

  • decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3:  stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.

 

  • decreto n.89 del 07.08.20 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”: emana le Linee guida nazionali per la Didattica digitale integrata che, secondo le indicazioni previste dal citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, costituiscono la cornice di riferimento per la redazione dei Piani scolastici per la didattica digitale integrata da parte delle istituzioni scolastiche.  Le Linee guida sono state trasmesse a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e a tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione. Il decreto n.89, riprendendo il decreto n.39, dispone che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. (pgg.1-2, Allegato A del decreto n.89)

 

  • Allegato A del predetto decreto: delinea nel dettaglio le Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2020/2021. Forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. […]         Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del Documento per la pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. […]           L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.

Sulla base delle disposizioni sopra indicate l’intendenza Scolastica Italiana ha prodotto tre documenti (presenti nell’area download)

  • Direttiva della Direzione provinciale scuole in lingua italiana “Attività didattica in fase Covid-19: Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021” (vedi anche sunto in questa pagina nella sezione con l’icona)
  • Regolamento per Didattica Digitale Integrata:

♠  2020-09-01_DDI_primo ciclo_modello_delibera_Cons-Ist

♠  2020-09-01_DDI_sec_II_grado_modello_delibera_Cons-Ist

L’Intendenza ha inviato ai Dirigenti Scolastici un modello di Regolamento dedicato alla DDI con lo scopo di consentire la formulazione omogenea di regolamenti nelle varie scuole con insegnamento in lingua italiana. Il modello è suscettibile di integrazioni che consentano di adattare il regolamento alle esigenze specifiche delle scuole, ma contiene indicazioni trasversali, ossia che accomunano tutti gli istituti. Sulla base delle criticità riportate ai nostri uffici nell’ultima settimana, abbiamo proposto all’intendenza degli emendamenti del testo (in grassetto), che sono stati accolti. Si cita di seguito la comunicazione in data 12.10.20 dell’intendenza alle scuole:

“In considerazione delle osservazioni pervenute a questa Direzione, riguardanti le bozze di regolamento sulla Didattica Digitale Integrata, ferma restando l’autonomia decisionale degli Organi collegiali delle scuole, riteniamo opportuno accogliere alcune criticità e proporre le sottostanti modifiche, che contribuiranno a fugare alcuni dubbi interpretativi e meglio contestualizzeranno il provvedimento nel quadro delle necessità connesse all’emergenza COVID-19.

Le scuole che già hanno discusso, ovvero già deliberato il loro Regolamento potranno tenere conto degli aggiustamenti proposti inserendoli (eventualmente) ad integrazione di quanto deciso in precedenza. Nella giornata di venerdì (9/10) abbiamo sentito le coordinatrici delle due Reti sviluppando più approfonditamente le motivazioni.

Art. 1, comma 3

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 fino al permanere delle esigenze correlate all’emergenza COVID-19. Il regolamento può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

Art. 2, comma 4

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, come quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello.

Art. 12

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico, coerente con il carico orario giornaliero previsto per le lezioni in presenza e con il contratto di lavoro vigente.

  A seguito di domande pervenute ai nostri uffici, ricordiamo a tutti i docenti che il Regolamento diviene effettivo a seguito di ratifica da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, come indicato espressamente anche nella versione integrale del Regolamento, art.1 comma 2: Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattico-educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

Lo stesso principio è sancito dalla Legge Provinciale 20/95, Art. 4 (Collegio dei docenti) comma 3:  Il collegio dei docenti nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico.

  Per consentire ai Collegi dei Docenti di apportare modifiche al Regolamento eventualmente già elaborato, in considerazione delle modifiche inviate dall’Intendenza ai dirigenti scolastici in data 12.10.20, l’Intendenza stessa ha esplicitato quanto segue: Le scuole che già hanno discusso, ovvero già deliberato il loro Regolamento potranno tenere conto degli aggiustamenti proposti inserendoli (eventualmente) ad integrazione di quanto deciso in precedenza.

 

  VIDEO-LEZIONI, REGISTRAZIONI e PRIVACY:

Si segnalano su tali tematiche gli opuscoli (scaricabili gratuitamente) elaborati dal Garante per la Privacy:

– La scuola a prova di privacy (2016)

– La privacy a scuola: dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare (2012)

La privacy tra i banchi di scuola (2010)

Nell’area download (cartella DDI e PRIVACY):

– Garante per la Privacy: Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

– Garante per la Privacy: Provvedimento del 26 marzo 2020 – Didattica a distanza: prime indicazioni

– FAQs dell’UFFICIO LEGALE CISL

Nota su: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E INTEGRAZIONE nella vigente normativa emergenziale

Al seguente link, costantemente aggiornato,

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/didattica-formazione-docenti/didattica-distanza.asp

si trovano vari strumenti utili per l’e-learning, progetti, materiale didattico e link alle pagine delle RISORSE ONLINE PER OGNI AMBITO.

Normativa di riferimento :

  • decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (nell’area download)
  • Ordinanza Ministeriale n.134 del 09.10.20 (nell’area download)
  • DPCM 03.11.20
  • Nota Ministero n. 1990 del 05.05.20 – indicazioni relative al DPCM 03.11.20 (nell’area download)
  • Ordinanza n. 68 del 08.11.20 del Presidente della Provincia di Bolzano
  • Ordinanza n. 69 del 12.11.20 del Presidente della Provincia di Bolzano
  • Circolare delle Direzioni Istruzione e Formazione Disposizioni eccezionali per la didattica a distanza (nell’area download) del 06.11.20

  SOSTEGNO:

♠  decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39:

I docenti di sostegno sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari.

♠  DPCM 03.11.20, Art.1 s) : Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

♠  Ordinanza n. 68 del 08.11.20 del Presidente della Provincia di Bolzano

Punto 16 “Istruzione e Formazione”: In tutti i Comuni, fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati* (qui di seguito elencati). Nelle scuole di musica le lezioni si svolgono esclusivamente in forma individuale. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l’obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, a prescindere dalla distanza interpersonale;

*casi eccezionali espressamente autorizzati: la Circolare delle Direzioni Istruzione e Formazione Disposizioni eccezionali per la didattica a distanza (nell’area download) emessa in data 06.11.20, entra nel merito dell’integrazione nel contesto della didattica a distanza:

[…] c’è la possibilità di individuare situazioni particolari per casi specifici anche nelle classi o gradi scolastici, comprese le scuole serali, in cui l’istruzione avviene con modalità di didattica a distanza al 100% (DDI). Fatto salvo quanto stabilito per la didattica a distanza, la didattica in presenza sarà possibile per i seguenti allievi:

  • allievi con Bisogni Educativi Speciali (secondo la legge 104/92)
  • allievi tutelati dalla legge 170/2010
  • allievi provenienti da situazioni di disagio sociale accompagnati dai servizi sociali e/o allievi supportati nell’ambito di progetti socio-educativi (successo formativo e dispersione scolastica)
  • Corsi di specializzazione pratici offerti dalle Direzioni di scuole superioriche si svolgono in laboratori dedicati che non possono essere effettuati a distanza (es. corso di specializzazione per l’artigianato artistico).

Oltre alle situazioni di cui sopra, la didattica in presenza può essere avviata anche per attività laboratoriali,attività pratiche previste dall’offerta formativa e nel curricolo dello studente (ad es. attività in laboratori, workshop, simulazione d’impresa, lezioni di canto, lezioni individuali di strumento, ecc.).

Pur garantendo alle categorie di allievi sopra indicati la didattica in presenza al 100%, si raccomanda di mantenere vive le relazioni con i loro compagni di classe attraverso videoconferenze e/o piattaforme appropriate, in uno spirito di partecipazione e di inclusione.

La direttiva si basa sulle ordinanze provinciali n.63 3 n.65, a loro volta innestate nel DPCM del 03.11.30, il quale dispone che  [le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.] Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 [i.e. tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi], garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

♠   Ordinanza n. 69 del 12.11.20 del Presidente della Provincia di Bolzano

Possono inoltre essere previste attività scolastiche e didattiche in presenza anche per bambini e ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado e i servizi per la prima infanzia, rientranti nei criteri previsti dalla legge 104/92, o la cui famiglia si trovi in una situazione sociale critica, che necessiti di accompagnamento dei servizi sociali.

  BES e legge 170:

♠  decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensidella Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. […] L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo egli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficaciadella didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

♠  DPCM 03.11.20, Art.1 s) : Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

♠   Circolare delle Direzioni Istruzione e Formazione Disposizioni eccezionali per la didattica a distanza (nell’area download) del 06.11.20

Vedasi sopra: SOSTEGNO

  ALUNNI OSPEDALIZZATI / IN CURA DOMICILIARE / IN CARCERE:

♠  decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.

  ALUNNI FRAGILI:

♠  decreto n.89 del 07.08.20 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. […]

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate.

♠  Ordinanza Ministeriale n.134 del 09.10.20: a tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi

Art.2 comma 2.: Gli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile.

Art.3 a) […] le istituzioni scolastiche prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa in modalità integrata, ovvero esclusiva, con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno.

Art.3 b) [le istituzioni scolastiche] consentono agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare,ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale”, nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza.

Art. 3 c) [le istituzioni scolastiche] valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata aunacondizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata

Art.3 f) [le istituzioni scolastiche] garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente,una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI

 

 

31.08.20 DIRETTIVA DELL’INTENDENTE: ATTIVITÀ DIDATTICA IN FASE COVID-19 – Disposizioni per l’anno scolastico 2020/2021

La direttiva, come prevista da LP del 19 agosto 2020, n.9, vuole fornire indicazioni valide per l’avvio dell’anno scolastico, con criteri standard da poter applicare nei singoli contesti e secondo le peculiarità di ogni realtà. È possibile  prendere visione integrale della direttiva nell’area download.

n.b. La seguente direttiva potrebbe non essere più adeguata in caso intervenga una successiva normazione ovvero anche per il mutato quadro epidemiologico da Covid-19; mutamento dal quale potrebbero discendere vincoli più stringenti in termini di sicurezza ovvero un alleggerimento degli stessi.

PRINCIPI GUIDA
Nell’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento nelle scuole a carattere statale è impartito sia in presenza che sotto diverse forme di apprendimento, tra cui l’apprendimento auto-organizzato, fermo restando che il vigente monte ore annuale minimo dell’orario di insegnamento obbligatorio resta invariato.

Il direttore o la direttrice della Direzione provinciale scuole in lingua italiana competente definisce:
a) in quali diverse forme di apprendimento viene impartito l’insegnamento;
b) per i rispettivi gradi di scuola l’ammontare, nonché la distribuzione della forma di insegnamento in presenza tra mattino e pomeriggio;
c) le indicazioni necessarie alle scuole, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Didattica in presenza, a distanza e Piano Digitale Integrato
Risulta prioritario salvaguardare quanto più possibile la didattica in presenza, seppur con possibili rimodulazioni orarie. Nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza, la modalità a distanza può rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli allievi. Non deve inoltre replicare a distanza quanto attivato in presenza, in quanto sono necessari tempi e strumenti diversi, che coinvolgano gli allievi in modo interattivo.
Pertanto, ogni istituzione è chiamata a rinforzare il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica. Ogni scuola individua le modalità per riprogettare le proprie attività, con particolare riguardo alle esigenze specifiche degli allievi con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.
Si devono necessariamente e preliminarmente individuare le procedure e le strategie operative per garantire a tutti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti indispensabili per una piena partecipazione.
Apposite linee guida per la didattica digitale integrata saranno diramate a tutte le istituzioni scolastiche del sistema educativo provinciale, quale indirizzo a cui attenersi nella programmazione educativa dei distinti ordini e gradi di istruzione. Esse costituiranno il quadro di riferimento per l’adeguamento dei PTOF delle singole istituzioni scolastiche.
Le scuole definiranno, inoltre, un regolamento per la Didattica digitale integrata, a integrazione completamento del preesistente regolamento di Istituto.

 

  03.09 a.s. 2020-21 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI DEL I e II CICLO Valutazione degli alunni e degli studenti del I e II ciclo

I CICLO: con la Delibera della Giunta Provinciale n. 621/20 è stata modificata la Delibera della Giunta Provinciale n. 1168/2017 relativa alla valutazione degli alunni/e del primo ciclo. Si fa presente quanto segue:
• è stato introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica con Legge 92/19;
• è stata modificata la modalità di valutazione nella scuola primaria, che sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo e non più in cifre con Decreto Legislativo 22/20.

II CICLO: la deliberazione da poco approvata modifica la precedente delibera n. 1020 del 4/7/2011, relativa alla valutazione nel secondo ciclo, già variata con DGP n.164/2012 e DGP n.219/2019. Si tratta di una modifica necessaria a seguito dell’introduzione, a livello statale (Legge n.92 del 20/8/2019) dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.
Le variazioni introdotte dalla delibera (comma 1 dell’art. 4 dell’allegato alla DGP n.1020/2011; comma 3 dell’art. 6 dell’allegato; art. 8 dell’allegato) riguardano principalmente l’ampliamento della precedente formulazione del concetto di “competenze trasversali” in “competenze dell’area di apprendimento trasversale”. Ciò per comprendere in tale area l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.

Le circolari relative ad entrambi i cicli sono presenti nell’area download

  DAD/DDI  e infortunio (circolare INAIL nell’area download):

Normativa: Circolare 3159/2021 Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obbligo generalizzato per gli insegnanti

La normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia per infezione da SARS-CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi. Successivamente, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata introdotta la didattica digitale integrata, in forma complementare, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, o in forma esclusiva, nei casi di sospensione dell’attività in presenza.

La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta quindi l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail

La copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD (si pensi alle zone rosse per la pandemia in corso).

Studenti: la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ora ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Docenti:  già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista se:

a) per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine […]

b) sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro

A seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione […] sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici. Allo stato si deve, dunque, ritenere che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l’obbligo assicurativo […] e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

n.b. Sull’argomento l’Inail sta per emanare una specifica circolare in quanto, anche a seguito della diffusione capillare della DAD, la dematerializzazione è ormai una realtà operativa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Attualmente in fase di trattazione delle denunce di infortunio pervenute, le sedi dell’Inail continuano ad inviare specifici questionari per verificare se l’insegnante è persona tutelata dall’Inail in quanto utilizza abitualmente e sistematicamente dispositivi elettronici oppure insegna materie che comportano esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica o di scienze motorie e sportive o infine attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori.

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La Giunta Provinciale ha indetto le elezioni del Consiglio scolastico provinciale per il quadriennio 2021/22 – 2024/25, che si svolgeranno:

  giovedì 29 aprile 2021, ore 8-12 e 14-18

 

Sezione italiana: l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza

Sezione tedesca: l’elettore può esprimere fino a tre voti di preferenza

  Le Scuole pubbliche di ogni ordine e grado sono competenti per lo svolgimento delle elezioni in ambito scolastico, vale a dire:

– l’istituzione dei seggi elettorali

– la formazione degli elenchi degli elettori per il personale docente (in cui sono riportati tutti gli aventi diritto al voto, nell’ambito dell’Istituto scolastico) e l’esposizione della lista dei candidati (18 per il personale docente)

– lo svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni successive:
♠ spoglio delle schede
♠ compilazione del verbale elettorale in duplice copia
♠ consegna del materiale e dei verbali elettorali alla direzione scolastica
♠ immediato invio, da parte del dirigente, di un esemplare del verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale

  Categoria elettorale del personale docente: docenti delle scuole di ogni ordine e grado in lingua italiana (inclusi i docenti di seconda lingua)

elettorato attivo (coloro che votano): docenti (compresi i docenti di seconda lingua) in servizio presso le scuole pubbliche della provincia con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato alla data delle elezioni. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, in quanto esonerato dagli obblighi d’ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, esercita l’elettorato attivo nella scuola ove è di ruolo.

elettorato passivo (coloro che possono candidarsi ed essere votati): docenti (compresi i docenti di seconda lingua) con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con supplenza annuale (con contratto di lavoro dal 1° settembre al 31 agosto) in servizio presso le scuole pubbliche della provincia.

  Modalità di votazione:

♠ gli elettori votano nei seggi elettorali nei cui elenchi sono compresi
♠ gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento nei casi in cui non sono conosciuti da alcun membro del seggio
♠  il locale del seggio elettorale deve essere arredato in modo da assicurare l’espressione personale e segreta del voto
♠  Il voto di preferenza viene espresso con l’indicazione del cognome (e se necessario del nome e della data di nascita) o del numero d’ordine che il candidato ha nella lista prescelta.

Il numero delle preferenze è fissato come segue:

♠ se il numero dei rappresentanti da eleggere non è superiore a tre, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza
♠ se il numero dei rappresentanti da eleggere è superiore a tre e non superiore a sei, l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza
♠ se il numero dei rappresentanti da eleggere è superiore a sei, l’elettore può esprimere fino a tre voti di preferenza

Se un membro del seggio è assente, è sostituito da un elettore presente.

Sulle operazioni di voto è redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto dai membri del seggio elettorale.

  Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
Dal verbale del seggio elettorale devono risultare i seguenti dati:

♠ il numero complessivo degli elettori distinti per ogni componente
♠ il numero complessivo dei votanti distinti per ogni componente
♠ il numero complessivo delle schede bianche, nulle e valide distinti per ogni categoria
♠ il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato

Tutto il materiale elettorale e i verbali vengono depositati presso la direzione della scuola. Il capo d’istituto provvede immediatamente al recapito di un esemplare del verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale. Il materiale elettorale e il secondo originale del verbale elettorale sono conservati presso la scuola. Scaduto il termine per eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni, il materiale elettorale può essere scartato. Il verbale elettorale è conservato per tutta la durata in carica del Consiglio Scolastico Provinciale.

  Indicazioni per lo scrutinio:

♠  La scheda elettorale è valida qualora la volontà effettiva dell’elettore sia desumibile
♠  Qualora l’elettore esprima voti di preferenza senza contrassegnare la rispettiva lista il voto è valido per i candidati e per la lista
♠  Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze

  Materiale elettorale: l’Intendenza scolastica predispone i moduli per le schede elettorali e i verbali elettorali dei singoli seggi. I dirigenti scolastici provvedono alla riproduzione delle schede elettorali e mettono a disposizione dei seggi tutto il materiale necessario.

 

Area download:

– Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24: Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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Sono stati pubblicati gli esiti della mobilità annuale: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

I files sono visualizzabili nell’area download.

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In data odierna sono state pubblicate le graduatorie provinciali e di istituto DEFINITIVE del personale docente delle scuole in lingua italiana relative all’anno scolastico 2020/21.

I files sono consultabili nell’area download.

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PUBBLICATI I TRASFERIMENTI 2020/21

I tre decreti sono visionabili nell’area download.

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Sono state pubblicate le graduatorie provinciali e di istituto provvisorie del personale docente delle scuole in lingua italiana relative all’ anno scol. 2020/21.

Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo all’Ufficio Assunzione e Carriera del personale docente entro e non oltre il 02.07.2020. Il modulo di reclamo è disponibile nell’area download.

Sono consultabili ai seguenti links: graduatorie provinciali; graduatorie di istituto

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